From: Subject: Dlgs 81/08 Date: Tue, 20 Jan 2009 16:58:52 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/08081dl.htm X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579 Dlgs 81/08

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81    =  =20

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto = 2007, n. 123,=20 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di = lavoro"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 = del 30=20 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di = tutela della=20 salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto = e la=20 riforma della normativa in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. = 547,=20 recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. = 164,=20 recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle=20 costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. = 303,=20 recante norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: = attuazione=20 delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. = 86/188/CEE e n.=20 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi = derivanti da=20 esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a = norma=20 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: = attuazione=20 delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, = 90/269/CEE,=20 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, = 98/24/CE,=20 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE = riguardanti=20 il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante = il=20 lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: = modificazioni=20 alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro; Visto il decreto = legislativo=20 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE = concernente=20 le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul = luogo=20 di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante = attuazione della=20 direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di = salute=20 da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante = disciplina della=20 responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' = e delle=20 associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma = dell'articolo 11=20 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante = attuazione=20 delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui = alla legge=20 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, = del 29=20 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative=20 all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici = (campi=20 elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante = attuazione della=20 direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute = relative=20 all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni = meccaniche;

Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, = del 5=20 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute = relative=20 all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici=20 (radiazioni ottiche);

Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante=20 disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza=20 dell'Italia alle Comunita' europee;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante = attuazione=20 della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di = salute=20 relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti = fisici=20 (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, = adottata nella=20 riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei=20 lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati = personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo = Stato,=20 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella = riunione del 12 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della = Camera dei=20 deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella = riunione=20 del 1=B0 aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei = Ministri del=20 lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, = dello=20 sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, = della=20 giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, = dell'interno, della=20 difesa, della pubblica istruzione, della solidarieta' sociale, = dell'universita'=20 e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e = dell'economia=20 e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I

PRINCIPI COMUNI

Capo I

Disposizioni generali

Art. = 1.
Finalit=E0

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo = costituiscono=20 attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il = riassetto e=20 la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle=20 lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino = e il=20 coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente = decreto=20 legislativo persegue le finalit=E0 di cui al presente comma nel rispetto = delle=20 normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, = nonche' in=20 conformit=E0 all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle = regioni a=20 statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e = alle=20 relative norme di attuazione, garantendo l'uniformit=E0 della tutela = delle=20 lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il = rispetto dei=20 livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e = sociali,=20 anche con riguardo alle differenze di genere, di et=E0 e alla condizione = delle=20 lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, = della=20 Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, = n. 11, le=20 disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di = competenza=20 legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, = nell'esercizio del=20 potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle = regioni e=20 nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la = normativa=20 regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di = entrata in=20 vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi=20 dell'articolo 117, terzo comma , della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente = decreto=20 sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 = giugno=20 2003, n. 196.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente = decreto=20 legislativo si intende per:
    a) = =ABlavoratore=BB:=20 persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge = un'attivit=E0=20 lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro = pubblico o=20 privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un = mestiere,=20 un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e = familiari.=20 Al lavoratore cos=EC definito e' equiparato: il socio lavoratore di = cooperativa o=20 di societ=E0, anche di fatto, che presta la sua attivit=E0 per conto = delle societ=E0 e=20 dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo = 2549, e=20 seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di = tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge = 24=20 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi = regionali=20 promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro = o di=20 agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del = mondo del=20 lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il = partecipante=20 ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di = laboratori,=20 attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, = ivi=20 comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai = periodi=20 in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai=20 laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1=B0 = agosto=20 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e = della=20 protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il = lavoratore=20 di cui al decreto legislativo 1=B0 dicembre 1997, n. 468, e successive=20 modificazioni;
    b) =ABdatore di lavoro=BB: = il soggetto=20 titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il = soggetto che,=20 secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il = lavoratore=20 presta la propria attivit=E0, ha la responsabilit=E0 dell'organizzazione = stessa o=20 dell'unit=E0 produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di = spesa. Nelle=20 pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto=20 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il = dirigente=20 al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente = qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto = ad un=20 ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice = delle=20 singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito = funzionale=20 degli uffici nei quali viene svolta l'attivit=E0, e dotato di autonomi = poteri=20 decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di = individuazione=20 non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con = l'organo di vertice medesimo;
    c) = =ABazienda=BB: il=20 complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o=20 privato;
    d) =ABdirigente=BB: persona che, = in ragione=20 delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali = adeguati alla=20 natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di = lavoro=20 organizzando l'attivit=E0 lavorativa e vigilando su di=20 essa;
    e) =ABpreposto=BB: persona che, in = ragione=20 delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e = funzionali=20 adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla = attivit=E0=20 lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, = controllandone la=20 corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale = potere=20 di iniziativa;
    f) =ABresponsabile del = servizio di=20 prevenzione e protezione=BB: persona in possesso delle capacit=E0 e dei = requisiti=20 professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a = cui=20 risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai=20 rischi;
    g) =ABaddetto al servizio di = prevenzione e=20 protezione=BB: persona in possesso delle capacit=E0 e dei requisiti = professionali di=20 cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera=20 l);
    h) =ABmedico competente=BB: = medico in=20 possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di = cui=20 all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, = comma=20 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' = nominato=20 dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli = altri=20 compiti di cui al presente decreto;
    i)=20 =ABrappresentante dei lavoratori per la sicurezza=BB: persona eletta o = designata per=20 rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute = e della=20 sicurezza durante il lavoro;
    l) = =ABservizio di=20 prevenzione e protezione dai rischi=BB: insieme delle persone, sistemi e = mezzi=20 esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivit=E0 di prevenzione = e=20 protezione dai rischi professionali per i = lavoratori;
   =20 m) =ABsorveglianza sanitaria=BB: insieme degli atti medici, = finalizzati alla=20 tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione=20 all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle = modalit=E0 di=20 svolgimento dell'attivit=E0 lavorativa;
    = n)=20 =ABprevenzione=BB: il complesso delle disposizioni o misure necessarie = anche secondo=20 la particolarit=E0 del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o = diminuire=20 i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e=20 dell'integrit=E0 dell'ambiente esterno;
    = o)=20 =ABsalute=BB: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non = consistente=20 solo in un'assenza di malattia o d'infermit=E0;
    = p)=20 =ABsistema di promozione della salute e sicurezza=BB: complesso dei = soggetti=20 istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, = alla=20 realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le = condizioni=20 di salute e sicurezza dei lavoratori;
    q)=20 =ABvalutazione dei rischi=BB: valutazione globale e documentata di tutti = i rischi=20 per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito=20 dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attivit=E0, = finalizzata ad=20 individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad = elaborare il=20 programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei = livelli=20 di salute e sicurezza;
    r) =ABpericolo=BB: = propriet=E0 o=20 qualit=E0 intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di = causare=20 danni;
    s) =ABrischio=BB: probabilit=E0 = di=20 raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di = impiego o di=20 esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro=20 combinazione;
    t) =ABunit=E0 = produttiva=BB: stabilimento=20 o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di = servizi,=20 dotati di autonomia finanziaria e tecnico = funzionale;
   =20 u) =ABnorma tecnica=BB: specifica tecnica, approvata e = pubblicata da=20 un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un = organismo=20 nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia=20 obbligatoria;
    v) =ABbuone prassi=BB: = soluzioni=20 organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le = norme di=20 buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la = salute e=20 sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il=20 miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle = regioni,=20 dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro = (ISPESL),=20 dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul = lavoro=20 (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate = dalla=20 Commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 6, previa = istruttoria=20 tecnica
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la pi=F9 ampia=20 diffusione;
    z) =ABlinee guida=BB: atti di = indirizzo e=20 coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e=20 sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e = dall'INAIL e=20 approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, = le=20 regioni e le province autonome di Trento e di = Bolzano;
   =20 aa) =ABformazione=BB: processo educativo attraverso il quale = trasferire ai=20 lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e = protezione=20 aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze = per lo=20 svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla=20 identificazione, alla riduzione e alla gestione dei=20 rischi;
    bb) =ABinformazione=BB: complesso = delle=20 attivit=E0 dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla = riduzione=20 e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
   =20 cc) =ABaddestramento=BB: complesso delle attivit=E0 dirette a = fare apprendere=20 ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, = sostanze,=20 dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di=20 lavoro;
    dd) =ABmodello di organizzazione = e di=20 gestione=BB: modello organizzativo e gestionale per la definizione e = l'attuazione=20 di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi = dell'articolo 6,=20 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. = 231,=20 idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, = del=20 codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e = sulla=20 tutela della salute sul lavoro;
    ee) = =ABorganismi=20 paritetici=BB: organismi costituiti a iniziativa di una o pi=F9 = associazioni dei=20 datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pi=F9 rappresentative = sul piano=20 nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attivit=E0 = formative=20 e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; = lo=20 sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;=20 l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti = in=20 materia; ogni altra attivit=E0 o funzione assegnata loro dalla legge o = dai=20 contratti collettivi di riferimento;
    ff)=20 =ABresponsabilit=E0 sociale delle imprese=BB: integrazione volontaria = delle=20 preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni = nelle loro=20 attivit=E0 commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. =

Art. 3.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di = attivit=E0,=20 privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei = vigili=20 del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di=20 protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,=20 penitenziarie, di quelle destinate per finalit=E0 istituzionali alle = attivit=E0=20 degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, = delle=20 universit=E0, degli istituti di istruzione universitaria, delle = istituzioni=20 dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione = ed=20 educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato = di cui=20 alla legge 1=B0 agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e = marittimi,=20 le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo = conto=20 delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o = alle=20 peculiarit=E0 organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi = dalla data=20 di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti = emanati, ai=20 sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai = Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della = previdenza=20 sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica=20 amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i = rapporti=20 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, = sentite=20 le organizzazioni sindacali comparativamente pi=F9 rappresentative sul = piano=20 nazionale nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse = delle Forze=20 armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di = finanza,=20 gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale = militare;=20 analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche = e i=20 musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei = beni=20 artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare = entro dodici=20 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi=20 dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su = proposta dei=20 Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della = previdenza=20 sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente = per i=20 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di = Bolzano,=20 si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il = coordinamento=20 con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa = alle=20 attivit=E0 lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo = 27 luglio=20 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 = luglio 1999,=20 n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto = legislativo 17=20 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di = cui ai=20 titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di = trasporto=20 ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi = decreti di=20 attuazione.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve = le=20 disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo = 19=20 settembre 1994, n. 626, nonche' le disposizioni di cui al decreto = legislativo 27=20 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al = decreto=20 legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del = decreto del=20 Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del = Presidente=20 della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 = aprile 1974,=20 n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale = termine,=20 trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e=20 lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche' ai soggetti ad essi = equiparati,=20 fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente = articolo.

5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto = di=20 somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del = decreto=20 legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo = restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del = citato=20 decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e = protezione di cui al presente decreto sono a carico = dell'utilizzatore.

6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del = decreto=20 legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti = gli=20 obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, = fatto=20 salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il = lavoratore=20 sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni = per le=20 quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche = amministrazioni di=20 cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. = 165, che=20 presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre=20 amministrazioni pubbliche, organi o autorit=E0 nazionali, gli obblighi = di cui al=20 presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato=20 dall'amministrazione, organo o autorit=E0 ospitante.

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e = seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e = successive=20 modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui = all'articolo=20 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni = di cui=20 al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga = nei=20 luoghi di lavoro del committente.

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni = occasionali di=20 tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto = legislativo 10=20 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il = presente=20 decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia = di=20 sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli = lavori=20 domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato=20 supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli = ammalati=20 e ai disabili.

9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 = dicembre=20 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione = del=20 contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione = gli=20 obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad = essi=20 devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione = individuali=20 in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il = datore di=20 lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali=20 attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo = III.

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione=20 continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e=20 telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della = Repubblica 8=20 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro = concluso=20 il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII,=20 indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa.=20 Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o = per il=20 tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle = disposizioni di=20 cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di = lavoro=20 circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul = lavoro, in=20 particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed = applicano=20 correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare = la=20 corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e=20 sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le=20 rappresentanze dei lavoratori e le autorit=E0 competenti hanno accesso = al luogo in=20 cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei = contratti=20 collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al = consenso=20 del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo = domicilio. Il=20 lavoratore a distanza pu=F2 chiedere ispezioni. Il datore di lavoro = garantisce=20 l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a = distanza=20 rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di=20 incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, = nel=20 rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 = del codice=20 civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui = all'articolo=20 230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui = all'articolo=20 2083 del codice civile e dei soci delle societ=E0 semplici operanti nel = settore=20 agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

13. In considerazione della specificit=E0 dell'attivit=E0 esercitata = dalle=20 imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del = lavoro e=20 della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e = delle=20 politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla = data di=20 entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli = generali di=20 tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi = di=20 lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali = ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un = numero=20 complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali = aziendali,=20 provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti = relativi=20 all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal = presente=20 decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali = comparativamente pi=F9=20 rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi=20 stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche = modalit=E0 di=20 attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti = il=20 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese = utilizzino=20 esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al = precedente=20 periodo.

Art. 4.
Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il = presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono = computati:
   a) i collaboratori familiari di = cui=20 all'articolo 230-bis del codice civile;
   = b) i=20 soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di = orientamento di=20 cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a = specifiche=20 disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare = momenti di=20 alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali = mediante=20 la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
    c) = gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i = partecipanti ai=20 corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, = attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, = ivi=20 comprese le attrezzature munite di videoterminali;
    = d)=20 i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, = ai sensi=20 dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in=20 sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla=20 conservazione del posto di lavoro;
    e) i=20 lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai = sensi=20 degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre = 2003, n.=20 276, e successive modificazioni, nonche' prestazioni che esulano dal = mercato del=20 lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo = decreto.
   =20 f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove = la loro=20 attivit=E0 non sia svolta in forma esclusiva a favore del
datore di = lavoro=20 committente;
    g) i volontari, come = definiti dalla=20 legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili = del=20 fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio = civile;
    h) i lavoratori utilizzati nei = lavori=20 socialmente utili di cui al decreto legislativo 1=B0 dicembre 1997, n. = 468, e=20 successive modificazioni;
    i) i lavoratori = autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto = previsto=20 dalla successiva lettera l);
    l) = i=20 collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo = comma, n.=20 3, del codice di procedura civile, nonche' i lavoratori a progetto di = cui agli=20 articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. = 276, e=20 successive modificazioni, ove la loro attivit=E0 non sia svolta in forma = esclusiva=20 a favore del committente.

2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai = sensi degli=20 articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. = 276, e=20 successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai = sensi del=20 decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, = si=20 computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato = nell'arco di un semestre.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle = attivit=E0=20 stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 = ottobre 1963,=20 n. 1525 e successive modificazioni, nonche' di quelle individuate dai = contratti=20 collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei = datori=20 di lavoro comparativamente pi=F9 rappresentative, il personale in forza = si computa=20 a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro = effettuato.

4. Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione = dell'attivit=E0 in=20 determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di = attivit=E0=20 diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di=20 unita-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa=20 comunitaria.

 

Capo II

Sistema istituzionale

Art. 5.
Comitato = per=20 l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il = coordinamento=20 nazionale delle attivit=E0 di vigilanza in materia di salute e sicurezza = sul=20 lavoro

1. Presso il Ministero della salute, il Comitato per l'indirizzo e la = valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale = delle=20 attivit=E0 di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il = Comitato=20 e' presieduto dal Ministro della salute ed e' composto = da:
   =20 a) due rappresentanti del Ministero della = salute;
   =20 b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della = previdenza=20 sociale;
    c) un rappresentante del = Ministero=20 dell'interno;
    d) cinque rappresentanti = delle=20 regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un = rappresentante=20 dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il = settore=20 marittimo (IPSEMA).   

3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la pi=F9 = completa=20 attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha = il=20 compito di:
    a) stabilire le linee comuni = delle=20 politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul=20 lavoro;
    b) individuare obiettivi e = programmi=20 dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e = sicurezza dei=20 lavoratori;
    c) definire la programmazione = annuale=20 in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, = i piani=20 di attivit=E0 e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto = delle=20 indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai = programmi=20 di azione individuati in sede comunitaria;
    = d)=20 programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in = materia di=20 salute e sicurezza sul lavoro;
    e) = garantire lo=20 scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di = promuovere=20 l'uniformit=E0 dell'applicazione della normativa = vigente;
   =20 f) individuare le priorit=E0 della ricerca in tema di = prevenzione dei=20 rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2, = lettere=20 a), b), e), f), le parti sociali = sono=20 consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese e'=20 effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.

5. Le modalit=E0 di funzionamento del comitato sono fissate con = regolamento=20 interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei=20 componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del = Ministero=20 della salute appositamente assegnato.

6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare = ai sensi=20 del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennit=E0 di = missione.=20

Art. 6.
Commissione consultiva permanente per = la salute e=20 sicurezza sul lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' = istituita la=20 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. = La=20 Commissione e' composta da:
    a) un = rappresentante=20 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la=20 presiede;
    b) un rappresentante del = Ministero=20 della salute;
    c) un rappresentante del = Ministero=20 dello sviluppo economico;
    d) un = rappresentante=20 del Ministero dell'interno;
    e) un = rappresentante=20 del Ministero della difesa;
    f) un = rappresentante=20 del Ministero delle infrastrutture;
    g) un = rappresentante del Ministero dei trasporti;
    = h) un=20 rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e=20 forestali;
    i) un rappresentante del = Ministero=20 della solidariet=E0 sociale;
    l) un = rappresentante=20 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della = funzione=20 pubblica;
    m) dieci rappresentanti delle = regioni e=20 delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla = Conferenza=20 permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province = autonome di=20 Trento e di Bolzano;
    n) dieci esperti = designati=20 delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi=F9=20 rappresentative a livello nazionale;
    o) = dieci=20 esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, = anche=20 dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente pi=F9 = rappresentative a livello nazionale.

2. Per ciascun componente pu=F2 essere nominato un supplente, il = quale=20 interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della=20 Commissione possono altres=EC partecipare rappresentanti di altre = amministrazioni=20 centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le = relative=20 competenze, con particolare riferimento a quelle relative alla materia=20 dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, = lettera=20 c).

3. All'inizio di ogni mandato la Commissione pu=F2 istituire comitati = speciali=20 permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici = con=20 competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e pu=F2 = richiedere la=20 partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.

5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con = decreto del=20 Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli = organismi=20 competenti e durano in carica cinque anni.

6. Le modalit=E0 di funzionamento della commissione sono fissate con=20 regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al = numero=20 dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del = Ministero=20 del lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato.

7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare = ai sensi=20 del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennit=E0 di=20 missione.

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul = lavoro=20 ha il compito di:
    a) esaminare i problemi = applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare = proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione=20 vigente;
    b) esprimere pareri sui piani = annuali=20 elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5;
    = c)=20 definire le attivit=E0 di promozione e le azioni di prevenzione di cui=20 all'articolo 11;
    d) validare le buone = prassi in=20 materia di salute e sicurezza sul lavoro;
   e) = redigere=20 annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui=20 all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della = normativa di=20 salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle = commissioni=20 parlamentari competenti e ai presidenti delle = regioni;
   =20 f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le = procedure=20 standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui = all'articolo=20 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici = infortunistici=20 di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri = del lavoro=20 e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il = parere=20 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e = province=20 autonome di Trento e di Bolzano;
    g) = definire=20 criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle = imprese=20 e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di = qualificazione=20 delle imprese e' disciplinato con decreto del Presidente della = Repubblica,=20 acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo = Stato, le=20 regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro = dodici=20 mesi dalla data di entrata in vigore del presente = decreto;
   =20 h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di = condotta ed=20 etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle = specificit=E0 dei=20 settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori = di=20 lavoro, anche secondo i principi della responsabilit=E0 sociale, dei = lavoratori e=20 di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli = di tutela=20 definiti legislativamente;
    i) valutare le = problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e = delle=20 convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza = del=20 lavoro;
    l) promuovere la considerazione = della=20 differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla=20 predisposizione delle misure di prevenzione;
    = m)=20 indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui=20 all'articolo 30.

Art. 7.
Comitati regionali di coordinamento =

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, = nonche'=20 uniformit=E0 degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di = cui=20 all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni = regione e=20 provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui = al=20 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre = 2007,=20 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008. =

Art. 8.
Sistema informativo nazionale per la = prevenzione=20 nei luoghi di lavoro

1. E' istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione = (SINP)=20 nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, = programmare,=20 pianificare e valutare l'efficacia della attivit=E0 di prevenzione degli = infortuni=20 e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e = non=20 iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le = attivit=E0 di=20 vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni = disponibili negli=20 attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici = archivi e=20 la creazione di banche dati unificate.

2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 e' costituito dal = Ministero del=20 lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal = Ministero=20 dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di = Bolzano,=20 dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio = nazionale=20 dell'economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono = gli=20 organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, = ivi=20 compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, = a tale=20 fine, e' titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal = decreto=20 legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e = della=20 salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni = nella=20 pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza = permanente per i=20 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di = Bolzano,=20 da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del = presente=20 decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la = realizzazione ed=20 il funzionamento del SINP, nonche' le regole per il trattamento dei = dati. Tali=20 regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto = legislativo 7=20 marzo 2005, n. 82, cos=EC come modificato ed integrato dal decreto = legislativo 4=20 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul = Sistema=20 informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. = Con il=20 medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalit=E0 con le quali = le forze=20 armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo = relativamente=20 alle attivit=E0 operative e addestrative. Per tale finalit=E0 e' = acquisita l'intesa=20 dei Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle = finanze.

5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo = avviene=20 attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di = cui=20 alle lettere a), b), c) e d) del = comma=20 6.

6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno=20 riguardare:
    a) il quadro produttivo ed=20 occupazionale;
    b) il quadro dei=20 rischi;
    c) il quadro di salute e = sicurezza dei=20 lavoratori;
    d) il quadro degli interventi = di=20 prevenzione delle istituzioni preposte;
    = e) il=20 quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.

7. La diffusione delle informazioni specifiche e' finalizzata al=20 raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attivit=E0 dei = soggetti=20 destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai = diversi=20 destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al = decreto=20 legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8. Le attivit=E0 di cui al presente articolo sono realizzate dalle=20 amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse = personali,=20 economiche e strumentali in dotazione.

Art. 9.
Enti pubblici aventi compiti in materia = di salute=20 e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con = competenze=20 in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie = attivit=E0,=20 anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero della = salute, il=20 Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le = province=20 autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle = attribuzioni loro=20 assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per = una=20 maggiore sinergia e complementariet=E0, le seguenti=20 attivit=E0:
    a) elaborazione e = applicazione dei=20 rispettivi piani triennali di attivit=E0;
    = b)=20 interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di = conferenza=20 permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di = sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul = lavoro=20 di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare=20 l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e = proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli = infortuni e delle malattie professionali;
    = c)=20 consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro = imprese,=20 anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate = sia al=20 suggerimento dei pi=F9 adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, = efficaci alla=20 riduzione dei livelli di rischiosit=E0 in materia di salute e sicurezza = sul=20 lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica = in=20 materia con finalit=E0 prevenzionali, raccordandosi con le altre = istituzioni=20 pubbliche operanti nel settore e con le parti = sociali;
   =20 d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di = salute e=20 sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformit=E0 ai criteri e alle = modalit=E0=20 elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;
    = e)=20 formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e=20 protezione di cui all'articolo 32;
    f) = promozione=20 e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro = nei=20 percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni = dell'alta=20 formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite=20 convenzioni con le istituzioni interessate;
    = g)=20 partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e = la=20 valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale = delle=20 attivit=E0 di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di = cui=20 all'articolo 5;
    h) consulenza alla = Commissione=20 consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui = all'articolo=20 6;
    i) elaborazione, raccolta e diffusione = delle=20 buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera=20 v);
    l) predisposizione delle = linee guida=20 di cui all'articolo 2, comma 1, lettera = z);
   =20 m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione = nei=20 luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8.

3. L'attivit=E0 di consulenza di cui alla lettera c) del = comma 2, non=20 pu=F2 essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente = articolo che=20 svolgono attivit=E0 di controllo e verifica degli obblighi nelle materie = di=20 competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale = attivit=E0 non=20 possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico, = esercitare=20 attivit=E0 di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di = competenza=20 degli istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attivit=E0 di consulenza = non vi e'=20 l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura = penale o=20 di comunicazione ad altre Autorit=E0 competenti delle contravvenzioni = rilevate ove=20 si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e = sicurezza sul=20 lavoro; in ogni caso, l'esercizio dell'attivit=E0 di consulenza non = esclude o=20 limita la possibilit=E0 per l'ente di svolgere l'attivit=E0 di controllo = e verifica=20 degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con=20 successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, = di=20 concerto con il Ministro della salute per la parte concernente i = funzionari=20 dell'ISPESL, e' disciplinato lo svolgimento dell'attivit=E0 di = consulenza e dei=20 relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo = svolgimento=20 dell'attivit=E0 di consulenza sono devoluti in ragione della met=E0 = all'ente di=20 appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.

4. L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della = legge 11=20 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre = 1995, n.=20 549, e dall'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, = nonche'=20 da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalit=E0 di = ridurre il=20 fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale = gestore=20 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le = malattie=20 professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri = articoli=20 del presente decreto:
    a) raccoglie e = registra, a=20 fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro = che=20 comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello=20 dell'evento;
    b) concorre alla = realizzazione di=20 studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,=20 coordinandosi con il Ministero della salute e con=20 l'ISPESL;
    c) partecipa alla elaborazione, = formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in=20 materia;
    d) eroga, previo trasferimento = delle=20 necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza = sociale,=20 le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge = 27=20 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative = prestazioni=20 sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal = 1=B0=20 gennaio 2007.

5. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro = - ISPESL=20 e' ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di = autonomia=20 scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL = e'=20 organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca,=20 sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione,=20 informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni = e delle=20 malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela = della=20 salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli = organi=20 centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, = del lavoro=20 e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di=20 Bolzano.

6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera=20 avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo=20 unitariet=E0 della azione di prevenzione nei suoi aspetti = interdisciplinari e=20 svolge le seguenti attivit=E0:
    a) svolge = e promuove=20 programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse = nazionale nel=20 campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, = della=20 sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli = ambienti di=20 vita e di lavoro;
    b) interviene nelle = materie di=20 competenza dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato = e delle=20 regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito = dei=20 controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica. Ai fini = della=20 presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e = indagini in materia di salute e sicurezza del = lavoro;
   =20 c) e' organo tecnico-scientifico delle Autorit=E0 nazionali = preposte alla=20 sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformit=E0 ai = requisiti di=20 sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei=20 lavoratori;
    d) svolge attivit=E0 di = organismo=20 notificato per attestazioni di conformit=E0 relative alle Direttive per = le quali=20 non svolge compiti relativi alla sorveglianza del=20 mercato;
    e) e' titolare di prime = verifiche e=20 verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale=20 regime;
    f) fornisce consulenza al = Ministero della=20 salute, agli altri Ministeri e alle regioni e alle province autonome in = materia=20 salute e sicurezza del lavoro;
    g) = fornisce=20 assistenza al Ministero della salute e alle regioni e alle province = autonome per=20 l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari = regionali e dei=20 piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle = azioni=20 poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la = verifica del=20 raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in=20 materia;
    h) supporta il Servizio = sanitario=20 nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza = alle=20 strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e = sicurezza=20 negli ambienti di lavoro;
    i) svolge,=20 congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di = lavoro delle=20 ASL, l'attivit=E0 di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio = sanitario=20 nazionale;
    l) effettua il raccordo e la=20 divulgazione dei risultati derivanti dalle attivit=E0 di prevenzione nei = luoghi di=20 lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario=20 nazionale;
    m) partecipa alla elaborazione = di=20 norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la = congruit=E0=20 della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti = dalla=20 legislazione nazionale vigente;
    n) = assicura la=20 standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure = per la=20 valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di = salute=20 dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e = contribuisce=20 alla definizione dei limiti di esposizione;
    = o)=20 diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui = all'articolo 2,=20 comma 1, lettera v);
    p) coordina = il=20 network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, = in=20 qualit=E0 di focal point italiano nel network informativo dell'Agenzia = europea per=20 la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
    = q)=20 supporta l'attivit=E0 di monitoraggio del Ministero della salute sulla=20 applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla = sicurezza nei=20 luoghi di lavoro.

7. L'IPSEMA svolge, con la finalit=E0 di ridurre il fenomeno = infortunistico ed=20 ad integrazione delle proprie competenze quale gestore = dell'assicurazione=20 obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali = del=20 settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli = altri=20 articoli del presente decreto:
    a) = raccoglie e=20 registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli = infortuni sul=20 lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso = quello=20 dell'evento;
    b) concorre alla = realizzazione di=20 studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,=20 raccordandosi con il Ministero della salute e con=20 l'ISPESL;
    c) finanzia, nell'ambito e nei = limiti=20 delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione = in=20 materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    = d)=20 supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di = salute per=20 il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l'INAIL, le = prestazioni di=20 assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al = fine di=20 assicurare il loro reinserimento lavorativo;
    = e)=20 eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del = Ministero del=20 lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui = all'articolo=20 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento = agli=20 infortuni del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le = relative=20 prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a = fare data=20 dal 1=B0 gennaio 2007.

Art. 10.
Informazione e assistenza in materia = di salute e=20 sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite = le=20 AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del = Corpo=20 nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione = e la=20 sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e della = previdenza=20 sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore = estrattivo,=20 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro = (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli = organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante=20 convenzioni, attivit=E0 di informazione, assistenza, consulenza, = formazione,=20 promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in = particolare=20 nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle = piccole e=20 medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

Art. 11.
Attivit=E0 promozionali

1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 = sono=20 definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui=20 all'articolo 5, le attivit=E0 promozionali della cultura e delle azioni = di=20 prevenzione con riguardo in particolare a:
    = a)=20 finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e = sicurezza sul=20 lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l'accesso a = tali=20 finanziamenti deve essere garantita la semplicit=E0 delle=20 procedure;
    b) finanziamento di progetti = formativi=20 specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi = compresi quelli=20 di cui all'articolo 52, comma 1, lettera = b);
   =20 c) finanziamento delle attivit=E0 degli istituti scolastici, = universitari=20 e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni = attivit=E0=20 scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione = artistica e=20 coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di = specifici=20 percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche = volti a=20 favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza = nel=20 rispetto delle autonomie didattiche.

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico = delle=20 risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 = agosto 2007,=20 n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 = dicembre=20 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza = sociale, di=20 concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e = dell'universit=E0 e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza = permanente=20 per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento = e di=20 Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attivit=E0 = di cui=20 alle lettere a), b) e c) del comma 1 e = dell'articolo=20 52, comma 2, lettera d).

3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di = Trento e=20 di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla=20 programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di = salute e=20 sicurezza sul lavoro, attraverso modalit=E0 operative da definirsi in = sede di=20 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le = province=20 autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata = in=20 vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo = sviluppo di=20 quanto previsto nel periodo precedente possono altres=EC concorrere le = parti=20 sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.

4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute = e=20 sicurezza sul lavoro e' facolt=E0 degli istituti scolastici, = universitari e di=20 formazione professionale inserire in ogni attivit=E0 scolastica ed = universitaria=20 nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei = percorsi di=20 istruzione e formazione professionale, percorsi formativi = interdisciplinari alle=20 diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal = comma=20 1, lettera c) e volti alle medesime finalit=E0. Tale attivit=E0 = e' svolta=20 nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.

5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 = trasferite dal=20 Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INAIL finanzia = progetti di=20 investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro = rivolti in=20 particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a = sperimentare=20 soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale = ispirati=20 ai principi di responsabilit=E0 sociale delle imprese. Costituisce = criterio di=20 priorit=E0 per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle = imprese delle=20 buone passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v).

6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le = amministrazioni=20 pubbliche promuovono attivit=E0 specificamente destinate ai lavoratori = immigrati o=20 alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei = medesimi=20 negli ambienti di lavoro.

7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in = vigore=20 del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1, comma = 7-bis,=20 della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, = comma 533,=20 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le = priorit=E0, ivi=20 compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei = mesi=20 dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, = previa=20 consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per = i=20 rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di = Bolzano.=20

Art. 12.
Interpello

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti = territoriali e=20 gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa o su = segnalazione=20 dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e = dei=20 lavoratori comparativamente pi=F9 rappresentative sul piano nazionale e = i consigli=20 nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla=20 Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite = posta=20 elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della = normativa in=20 materia di salute e sicurezza del lavoro.

2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' = istituita,=20 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per = gli=20 interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e = previdenza=20 sociale, da due rappresentanti del Ministero della salute e da quattro=20 rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la = materia=20 oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni = pubbliche la=20 Commissione e' integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti = della=20 Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennit=E0 di=20 missione.

3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 = costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle = attivit=E0=20 di vigilanza.

Art. 13.
Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di = salute e=20 sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda sanitaria locale=20 competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal = Corpo=20 nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il settore minerario, fino=20 all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai = sensi=20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive = modificazioni, dal=20 Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di = seconda=20 categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province = autonome di=20 Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano = provvedono alle=20 finalit=E0 del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, = secondo=20 quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite = dalla=20 legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e = della=20 previdenza sociale, lo stesso personale pu=F2 esercitare l'attivit=E0 di = vigilanza=20 sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza = nei luoghi=20 di lavoro nelle seguenti attivit=E0, informandone preventivamente il = servizio di=20 prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per=20 territorio:
    a) attivit=E0 nel settore = delle=20 costruzioni edili o di genio civile e pi=F9 in particolare lavori di = costruzione,=20 manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di = opere=20 fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere = stradali,=20 ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi=20 prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti = l'impiego di=20 esplosivi;
    b) lavori mediante cassoni in = aria=20 compressa e lavori subacquei;
    c) = ulteriori=20 attivit=E0 lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, = individuate con=20 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei = Ministri del=20 lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il = comitato=20 di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i = rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di = Bolzano,=20 in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro = e della=20 previdenza sociale svolge attivit=E0 di vigilanza sull'applicazione = della=20 legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, = informandone=20 preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda = sanitaria=20 locale competente per territorio.

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di = vigilanza=20 sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza = sui luoghi=20 di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza = dei=20 lavoratori attribuite alle autorit=E0 marittime a bordo delle navi ed in = ambito=20 portuale, agli uffici di sanit=E0 aerea e marittima, alle autorit=E0 = portuali ed=20 aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di = navi e=20 di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi = sanitari=20 e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per = i Vigili=20 del fuoco; i predetti servizi sono competenti altres=EC per le aree = riservate o=20 operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, = anche=20 per quel che riguarda le modalit=E0 di attuazione, con decreto del = Ministro=20 competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza = sociale e=20 della salute. L'Amministrazione della giustizia pu=F2 avvalersi dei = servizi=20 istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione = con i=20 rispettivi Ministeri, nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle = strutture penitenziarie.

4. La vigilanza di cui al presente articolo e' esercitata nel = rispetto del=20 coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli = uffici che=20 svolgono attivit=E0 di vigilanza, non pu=F2 prestare, ad alcun titolo e = in alcuna=20 parte del territorio nazionale, attivit=E0 di consulenza.

6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualit=E0 di organo di = vigilanza,=20 ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma = 2,=20 primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra = l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attivit=E0 di prevenzione = nei=20 luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle = AA.SS.LL.

7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del = Presidente=20 della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di = vigilanza=20 competenti, come individuati dal presente decreto.

Art. 14.
Disposizioni per il contrasto del = lavoro=20 irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori =

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei = lavoratori,=20 nonche' di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, = ferme=20 restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di = cui=20 all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza = del=20 Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione = delle=20 amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono = adottare=20 provvedimenti di sospensione di un'attivit=E0 imprenditoriale qualora = riscontrino=20 l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra = documentazione=20 obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei=20 lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate = violazioni=20 della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di = riposo=20 giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto = legislativo=20 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le = specifiche=20 gravit=E0 di esposizione al rischio di infortunio, nonche' in caso di = gravi e=20 reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza = sul=20 lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della = previdenza=20 sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo = Stato,=20 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa = della=20 adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della = salute e=20 della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per = l'adozione del=20 provvedimento di sospensione dell'attivit=E0 imprenditoriale sono quelle = individuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione = e'=20 comunicata all'Autorit=E0 per la vigilanza sui contratti pubblici di = lavori,=20 servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 = aprile=20 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di = rispettiva=20 competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo = alla=20 contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a = gare=20 pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche' per un = eventuale=20 ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della=20 sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del = presente=20 comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei = cantieri=20 edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le = disposizioni=20 di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli = organi di=20 vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento = all'accertamento della=20 reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela = della salute=20 e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di = prevenzione=20 incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 = e 20=20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Il provvedimento di sospensione pu=F2 essere revocato da parte = dell'organo=20 di vigilanza che lo ha adottato.

4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo = di=20 vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al = comma=20 1:
    a) la regolarizzazione dei lavoratori = non=20 risultanti dalle scritture o da altra documentazione=20 obbligatoria;
    b) l'accertamento del = ripristino=20 delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate = violazioni della=20 disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo = giornaliero e=20 settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e = successive=20 modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in = materia di=20 tutela della salute e della sicurezza sul = lavoro;
   =20 c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 = rispetto a=20 quelle di cui al comma 6.

5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo = di=20 vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma=20 2:

    a) l'accertamento del ripristino = delle=20 regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate = violazioni=20 delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul = lavoro;
    b) il pagamento di una somma = aggiuntiva=20 unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, = civili e=20 amministrative vigenti.

7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera = c),=20 integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, = comma 7,=20 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, = dalla=20 legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e' destinato al finanziamento degli = interventi=20 di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto = del=20 Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, = comma=20 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera = b),=20 integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attivit=E0 di = prevenzione=20 nei luoghi di lavoro.

9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 e' = ammesso=20 ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del = lavoro=20 territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i = quali si=20 pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso = inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde=20 efficacia.

10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di = sospensione di=20 cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi.

11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza = sul=20 lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si = applicano nel=20 rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.

 

Capo III

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I

MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15.
Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei = lavoratori=20 nei luoghi di lavoro sono:
    a) la = valutazione di=20 tutti i rischi per la salute e sicurezza;
    = b) la=20 programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in = modo=20 coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive = dell'azienda=20 nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del = lavoro;=20
    c) l'eliminazione dei rischi e, ove = ci=F2 non sia=20 possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze = acquisite in=20 base al progresso tecnico;
    d) il rispetto = dei=20 principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei = posti=20 di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei = metodi di=20 lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla = salute=20 del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
    = e) la=20 riduzione dei rischi alla fonte;
    f) la=20 sostituzione di ci=F2 che e' pericoloso con ci=F2 che non lo e', o e' = meno=20 pericoloso;
    g) la limitazione al minimo = del=20 numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al=20 rischio;
    h) l'utilizzo limitato degli = agenti=20 chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
   =20 i) la priorit=E0 delle misure di protezione collettiva rispetto = alle=20 misure di protezione individuale;
    l) il = controllo=20 sanitario dei lavoratori;
    m) = l'allontanamento del=20 lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la = sua=20 persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra=20 mansione;        =
   =20 n) l'informazione e formazione adeguate per i=20 lavoratori;
    o) l'informazione e = formazione=20 adeguate per dirigenti e i preposti;
    p)=20 l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori = per la=20 sicurezza;
    q) l'istruzioni adeguate ai=20 lavoratori;
    r) la partecipazione e = consultazione=20 dei lavoratori;
    s) la partecipazione e=20 consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la=20 sicurezza;
    t) la programmazione delle = misure=20 ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli = di=20 sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone=20 prassi;
    u) le misure di emergenza da = attuare in=20 caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei = lavoratori e di=20 pericolo grave e immediato;
    v) l'uso di = segnali=20 di avvertimento e di sicurezza;
    z) la = regolare=20 manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare = riguardo ai=20 dispositivi di sicurezza in conformit=E0 alla indicazione dei = fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute = durante il=20 lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i = lavoratori.=20

Art. 16.
Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non = espressamente=20 esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e = condizioni:
   =20 a) che essa risulti da atto scritto recante data = certa;
  =20 b) che il delegato possegga tutti i requisiti di = professionalit=E0
ed=20 esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni=20 delegate;
    c) che essa attribuisca al = delegato=20 tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla = specifica=20 natura delle funzioni delegate;
    d) che = essa=20 attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento = delle=20 funzioni delegate;
    e) che la delega sia = accettata=20 dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e = tempestiva=20 pubblicit=E0.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo = al datore=20 di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle = funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi = di=20 verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

Art. 17.
Obblighi del datore di lavoro non = delegabili=20

1. Il datore di lavoro non pu=F2 delegare le seguenti=20 attivit=E0:
    a) la valutazione di tutti i = rischi con=20 la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo=20 28;
    b) la designazione del responsabile = del=20 servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18.
Obblighi del datore di lavoro e del = dirigente=20

1. Il datore di lavoro, che esercita le attivit=E0 di cui = all'articolo 3, e i=20 dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivit=E0 secondo le = attribuzioni=20 e competenze ad essi conferite, devono:
    = a)=20 nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza = sanitaria=20 nei casi previsti dal presente decreto = legislativo.
   =20 b) designare preventivamente i lavoratori incaricati = dell'attuazione=20 delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione = dei=20 luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, = di primo=20 soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
   =20 c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle = capacit=E0 e=20 delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla=20 sicurezza;
    d) fornire ai lavoratori i = necessari e=20 idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile = del=20 servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove=20 presente;
    e) prendere le misure = appropriate=20 affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e = specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un = rischio grave=20 e specifico;
    f) richiedere l'osservanza = da parte=20 dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni = aziendali=20 in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di = protezione=20 collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro=20 disposizione;
    g) richiedere al medico = competente=20 l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente=20 decreto;
    h) adottare le misure per il = controllo=20 delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni = affinche' i=20 lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, = abbandonino il=20 posto di lavoro o la zona pericolosa;
    i)=20 informare il pi=F9 presto possibile i lavoratori esposti al rischio di = un pericolo=20 grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da = prendere=20 in materia di protezione;
    l) adempiere = agli=20 obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli = articoli 36 e=20 37;
    m) astenersi, salvo eccezione = debitamente=20 motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere = ai=20 lavoratori di riprendere la loro attivit=E0 in una situazione di lavoro = in cui=20 persiste un pericolo grave e immediato;
    = n)=20 consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei=20 lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e = di=20 protezione della salute;
    o) consegnare=20 tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su = richiesta=20 di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento = di cui=20 all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonche' consentire al = medesimo=20 rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera=20 r);
    p) elaborare il documento di = cui=20 all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento = della=20 sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei = lavoratori=20 per la sicurezza;
    q) prendere appropriati = provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano = causare rischi=20 per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno = verificando=20 periodicamente la perdurante assenza di rischio;
   =20 r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle = rispettive=20 competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli = infortuni sul=20 lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso = quello=20 dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli = infortuni sul=20 lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre=20 giorni;
    s) consultare il rappresentante = dei=20 lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo=20 50;
    t) adottare le misure necessarie ai = fini=20 della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, = nonche' per=20 il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui=20 all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura = dell'attivit=E0,=20 alle dimensioni dell'azienda o dell'unit=E0 produttiva, e al numero = delle persone=20 presenti;
    u) nell'ambito dello = svolgimento di=20 attivit=E0 in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di = apposita=20 tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le = generalit=E0 del=20 lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
   =20 v) nelle unit=E0 produttive con pi=F9 di 15 lavoratori, = convocare la=20 riunione periodica di cui all'articolo 35;
    = z)=20 aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti = organizzativi e=20 produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del = lavoro, o in=20 relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della = protezione;
    aa) comunicare annualmente = all'INAIL=20 i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la=20 sicurezza;
    bb) vigilare affinche' i = lavoratori=20 per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti = alla=20 mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di = idoneit=E0.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e = protezione ed al=20 medico competente informazioni in merito a:
    = a) la=20 natura dei rischi;
    b) l'organizzazione = del=20 lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e=20 protettive;
    c) la descrizione degli = impianti e=20 dei processi produttivi;
    d) i dati di cui = al=20 comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie=20 professionali;
    e) i provvedimenti = adottati dagli=20 organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di = manutenzione=20 necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la=20 sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche=20 amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni = scolastiche ed=20 educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di = norme o=20 convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli = obblighi=20 previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti = interventi,=20 si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli = uffici=20 interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione=20 competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Art. 19.
Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attivit=E0 indicate all'articolo 3, i = preposti, secondo=20 le loro attribuzioni e competenze, devono:
    = a)=20 sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli = lavoratori dei=20 loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni aziendali in materia = di=20 salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione = collettivi e dei=20 dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in = caso di=20 persistenza della inosservanza, informare i loro superiori=20 diretti;
    b) verificare affinche' soltanto = i=20 lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che = li=20 espongono ad un rischio grave e specifico;
    = c)=20 richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni = di=20 rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, = in caso=20 di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di = lavoro o la=20 zona pericolosa;
    d) informare il pi=F9 = presto=20 possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e = immediato circa=20 il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di=20 protezione;
    e) astenersi, salvo eccezioni = debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro = attivit=E0 in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave = ed=20 immediato;
    f) segnalare tempestivamente = al datore=20 di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle = attrezzature di=20 lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra = condizione di=20 pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a = conoscenza=20 sulla base della formazione ricevuta;
    g)=20 frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto = dall'articolo=20 37.

Art. 20.
Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e = sicurezza e di=20 quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono = gli=20 effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, = alle=20 istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:
    = a)=20 contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,=20 all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e = sicurezza sui=20 luoghi di lavoro;
    b) osservare le = disposizioni e=20 le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai = preposti, ai=20 fini della protezione collettiva ed individuale;
   =20 c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le = sostanze e i=20 preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di=20 sicurezza;
    d) utilizzare in modo = appropriato i=20 dispositivi di protezione messi a loro = disposizione;
   =20 e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o = al=20 preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere=20 c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione di = pericolo di=20 cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, = nell'ambito delle proprie competenze e possibilit=E0 e fatto salvo = l'obbligo di=20 cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di = pericolo=20 grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per = la=20 sicurezza;
    f) non rimuovere o modificare = senza=20 autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di=20 controllo;
    g) non compiere di propria = iniziativa=20 operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono=20 compromettere la sicurezza propria o di altri = lavoratori;
   =20 h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento=20 organizzati dal datore di lavoro;
    i) = sottoporsi=20 ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o = comunque=20 disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attivit=E0 in regime di = appalto o=20 subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata = di=20 fotografia, contenente le generalit=E0 del lavoratore e l'indicazione = del datore=20 di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che=20 esercitano direttamente la propria attivit=E0 nel medesimo luogo di = lavoro, i=20 quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 21.
Disposizioni relative ai componenti = dell'impresa=20 familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori = autonomi=20

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo = 230-bis=20 del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai = sensi=20 dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui = all'articolo=20 2083 del codice civile e i soci delle societ=E0 semplici operanti nel = settore=20 agricolo devono:
    a) utilizzare = attrezzature di=20 lavoro in conformit=E0 alle disposizioni di cui al titolo=20 III;
    b) munirsi di dispositivi di = protezione=20 individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al = titolo=20 III;
    c) munirsi di apposita tessera di=20 riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie = generalit=E0,=20 qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale = si=20 svolgano attivit=E0 in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle = attivit=E0 svolte e con oneri a proprio carico hanno facolt=E0=20 di:
    a) beneficiare della sorveglianza = sanitaria=20 secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli = obblighi=20 previsti da norme speciali;
    b) = partecipare a=20 corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul = lavoro,=20 incentrati sui rischi propri delle attivit=E0 svolte, secondo le = previsioni di cui=20 all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. =

Art. 22.
Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti = rispettano=20 i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul = lavoro=20 al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature,=20 componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni = legislative=20 e regolamentari in materia.

Art. 23.
Obblighi dei fabbricanti e dei = fornitori=20

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la = concessione in=20 uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed = impianti=20 non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in = materia=20 di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure = di=20 attestazione alla conformit=E0, gli stessi debbono essere accompagnati, = a cura del=20 concedente, dalla relativa documentazione.

Art. 24.
Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o = altri=20 mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle = norme di=20 salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai = rispettivi=20 fabbricanti.

Art. 25.
Obblighi del medico competente =

1. Il medico competente:
    a) collabora = con il=20 datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla = valutazione=20 dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della=20 sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle = misure per=20 la tutela della salute e della integrit=E0 psico-fisica dei lavoratori,=20 all'attivit=E0 di formazione e informazione nei confronti dei = lavoratori, per la=20 parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo = soccorso=20 considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le = peculiari=20 modalit=E0 organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e = valorizzazione di programmi volontari di =ABpromozione della salute=BB, = secondo i=20 principi della responsabilit=E0 sociale;
    = b)=20 programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41=20 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici = e=20 tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici pi=F9=20 avanzati;
    c) istituisce, anche tramite = l'accesso=20 alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), = aggiorna=20 e custodisce, sotto la propria responsabilit=E0, una cartella sanitaria = e di=20 rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle = aziende o=20 unit=E0 produttive con pi=F9 di 15 lavoratori il medico competente = concorda con il=20 datore di lavoro il luogo di custodia;
    d) = consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la = documentazione=20 sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al = decreto=20 legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto=20 professionale;
    e) consegna al lavoratore, = alla=20 cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo = possesso e=20 gli fornisce le informazioni riguardo la necessit=E0 di=20 conservazione;
    f) invia all'ISPESL,=20 esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio = nei casi=20 previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto = di=20 lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 = giugno=20 2003, n. 196. Il lavoratore interessato pu=F2 chiedere copia delle = predette=20 cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina=20 generale;
    g) fornisce informazioni ai = lavoratori=20 sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel = caso di=20 esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessit=E0 di = sottoporsi=20 ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivit=E0 che = comporta=20 l'esposizione a tali agenti. Fornisce altres=EC, a richiesta, = informazioni=20 analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la=20 sicurezza;
    h) informa ogni lavoratore = interessato=20 dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a = richiesta=20 dello stesso, gli rilascia copia della documentazione=20 sanitaria;
    i) comunica per iscritto, in = occasione=20 delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al = responsabile del=20 servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei = lavoratori=20 per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza = sanitaria=20 effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai = fini=20 della attuazione delle misure per la tutela della salute e della = integrit=E0=20 psico-fisica dei lavoratori;
    l) visita = gli=20 ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che = stabilisce=20 in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicit=E0 = diversa=20 dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della = sua=20 annotazione nel documento di valutazione dei = rischi;
   =20 m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione = dei=20 lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivit=E0 ai fini = della=20 valutazione del rischio e della sorveglianza = sanitaria;
   =20 n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei = titoli e=20 requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il = termine di=20 sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26.
Obblighi connessi ai contratti = d'appalto o=20 d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa = appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, = o di una=20 singola unit=E0 produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero = ciclo=20 produttivo dell'azienda medesima:
    a) = verifica,=20 con le modalit=E0 previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, = lettera=20 g), l'idoneit=E0 tecnico professionale delle imprese = appaltatrici o dei=20 lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o = mediante=20 contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in = vigore del=20 decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita = attraverso le=20 seguenti modalit=E0:
        = 1)=20 acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, = industria e=20 artigianato;
        2)=20 acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei = lavoratori=20 autonomi del possesso dei requisiti di idoneit=E0 tecnico professionale, = ai sensi=20 dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e = regolamentari=20 in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del = Presidente=20 della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
    = b)=20 fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi = specifici=20 esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure = di=20 prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria = attivit=E0.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i = subappaltatori:
    a) cooperano = all'attuazione delle=20 misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti = sull'attivit=E0=20 lavorativa oggetto dell'appalto;
    b) = coordinano=20 gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i = lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare = rischi dovuti=20 alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte = nell'esecuzione=20 dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il=20 coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di = valutazione=20 dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ci=F2 non = e'=20 possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' = allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati=20 anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 = dicembre=20 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato = entro tale=20 ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai = rischi=20 specifici propri dell'attivit=E0 delle imprese appaltatrici o dei = singoli=20 lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di=20 responsabilit=E0 solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e = dei=20 contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente = risponde in=20 solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali = subappaltatori,=20 per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore = o dal=20 subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto = nazionale per=20 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto = di=20 previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del = presente comma=20 non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri = dell'attivit=E0=20 delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di = somministrazione,=20 anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del = presente=20 decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di=20 somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del = codice=20 civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullit=E0 ai = sensi=20 dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del = lavoro=20 con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico = appalto. Con=20 riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima = del 25=20 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati = entro il=20 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a = tale=20 data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei=20 lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni=20 sindacali dei lavoratori comparativamente pi=F9 rappresentative a = livello=20 nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione=20 dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di = lavori=20 pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti = a=20 valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al = costo=20 del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere=20 specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entit=E0 e alle = caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del = presente=20 comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite = tabelle,=20 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei = valori=20 economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai = sindacati=20 comparativamente pi=F9 rappresentativi, delle norme in materia = previdenziale ed=20 assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree=20 territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo = del=20 lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore=20 merceologico pi=F9 vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 = aprile=20 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della = legge 3=20 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici = le=20 disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attivit=E0 in regime di appalto o = subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o = subappaltatrice=20 deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di=20 fotografia, contenente le generalit=E0 del lavoratore e l'indicazione = del datore=20 di lavoro.

Art. 27.
Sistema di qualificazione delle = imprese e dei=20 lavoratori autonomi

1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo = conto=20 delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono = individuati=20 settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di = qualificazione=20 delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela = della=20 salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica = esperienza,=20 competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi=20 mirati.

2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al = comma 1=20 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative = agli=20 appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, = finanziamenti e=20 contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai = medesimi=20 appalti o subappalti.

Sezione II

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28.
Oggetto = della=20 valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera = a), anche=20 nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei = preparati=20 chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve = riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, = ivi=20 compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi = particolari,=20 tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i = contenuti=20 dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le = lavoratrici in=20 stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 = marzo=20 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, = all'et=E0, alla=20 provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), = redatto=20 a conclusione della valutazione, deve avere data certa e=20 contenere:
    a) una relazione sulla = valutazione di=20 tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attivit=E0 = lavorativa, nella=20 quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione=20 stessa;
    b) l'indicazione delle misure di=20 prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione = individuali=20 adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, = lettera=20 a);
    c) il programma delle misure = ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli = di=20 sicurezza;
    d) l'individuazione delle = procedure=20 per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli=20 dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono = essere=20 assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e=20 poteri;
    e) l'indicazione del nominativo = del=20 responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del = rappresentante dei=20 lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico = competente che=20 ha partecipato alla valutazione del rischio;
    = f)=20 l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori = a=20 rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacit=E0 = professionale,=20 specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altres=EC = rispettare le=20 indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi = contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Art. 29.
Modalit=E0 di effettuazione della = valutazione dei=20 rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il = documento di cui=20 all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il=20 responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico = competente,=20 nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attivit=E0 di cui al comma 1 sono realizzate previa = consultazione del=20 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere=20 rielaborati, nel rispetto delle modalit=E0 di cui ai commi 1 e 2, in = occasione di=20 modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro = significative=20 ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al = grado=20 di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a = seguito di=20 infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza = sanitaria ne=20 evidenzino la necessit=E0. A seguito di tale rielaborazione, le misure = di=20 prevenzione debbono essere aggiornate.

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), = e=20 quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso = l'unit=E0=20 produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la = valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle = procedure=20 standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino = alla=20 scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore = del=20 decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera = f),=20 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro = possono=20 autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto = previsto=20 nel precedente periodo non si applica alle attivit=E0 di cui = all'articolo 31,=20 comma 6, lettere a), b), c), d) = nonche=20 g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono = effettuare la=20 valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui=20 all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more = dell'elaborazione di=20 tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, = 2, 3, e=20 4.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attivit=E0 = svolte=20 nelle seguenti aziende:
    a) aziende di cui = all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), = d), f) e g);
    = b)=20 aziende in cui si svolgono attivit=E0 che espongono i lavoratori a = rischi chimici,=20 biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi=20 all'esposizione ad amianto;
    c) aziende = che=20 rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto. =

Art. 30.
Modelli di organizzazione e di = gestione=20

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere = efficacia=20 esimente della responsabilit=E0 amministrativa delle persone giuridiche, = delle=20 societ=E0 e delle associazioni anche prive di personalit=E0 giuridica di = cui al=20 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed = efficacemente=20 attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli = obblighi giuridici relativi:
    a) al = rispetto degli=20 standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, = luoghi=20 di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
    = b)=20 alle attivit=E0 di valutazione dei rischi e di predisposizione delle = misure di=20 prevenzione e protezione conseguenti;
    c) = alle=20 attivit=E0 di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, = gestione=20 degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei=20 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
   =20 d) alle attivit=E0 di sorveglianza = sanitaria;
   =20 e) alle attivit=E0 di informazione e formazione dei=20 lavoratori;
    f) alle attivit=E0 di = vigilanza con=20 riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in=20 sicurezza da parte dei
lavoratori;
    g) = alla=20 acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di=20 legge;
    h) alle periodiche verifiche=20 dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve = prevedere=20 idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle = attivit=E0 di=20 cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto = richiesto=20 dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attivit=E0 = svolta,=20 un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i = poteri=20 necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del = rischio,=20 nonche' un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto = delle=20 misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altres=EC prevedere un idoneo = sistema di=20 controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel = tempo=20 delle condizioni di idoneit=E0 delle misure adottate. Il riesame e = l'eventuale=20 modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano = scoperte=20 violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli = infortuni e=20 all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti = nell'organizzazione e=20 nell'attivit=E0 in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione = aziendale=20 definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di = gestione=20 della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al = British=20 Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al = presente=20 articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli = di=20 organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla = Commissione di=20 cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al = presente=20 articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attivit=E0 = finanziabili=20 ai sensi dell'articolo 11.

 

Sezione III

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art.=20 31.
Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro = organizza il=20 servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della = unit=E0=20 produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso = le=20 associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le = regole=20 di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di = cui al=20 comma 1, devono possedere le capacit=E0 e i requisiti professionali di = cui=20 all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle=20 caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per = lo=20 svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire = pregiudizio a=20 causa della attivit=E0 svolta nell'espletamento del proprio = incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di = lavoro pu=F2=20 avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze=20 professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di = prevenzione e=20 protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza = di=20 dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unit=E0 produttiva, = siano in=20 possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' = per=20 questo esonerato dalla propria responsabilit=E0 in materia.

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno = dell'azienda, ovvero dell'unit=E0 produttiva, e' comunque obbligatoria = nei=20 seguenti casi:
    a) nelle aziende = industriali di=20 cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e = successive=20 modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi = degli=20 articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
   b) nelle = centrali=20 termoelettriche;
    c) negli impianti ed=20 installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 = marzo=20 1995, n. 230, e successive modificazioni;
    = d)=20 nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, = polveri=20 e munizioni;
    e) nelle aziende industriali = con=20 oltre 200 lavoratori;
    f) nelle industrie=20 estrattive con oltre 50 lavoratori;
    g) = nelle=20 strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 = lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di=20 prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con pi=F9 unit=E0 produttive nonche' nei casi = di gruppi di=20 imprese, pu=F2 essere istituito un unico servizio di prevenzione e = protezione. I=20 datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione = del=20 servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Art. 32.
Capacit=E0 e requisiti professionali = degli addetti=20 e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed = esterni=20

1. Le capacit=E0 ed i requisiti professionali dei responsabili e = degli addetti=20 ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere = adeguati=20 alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle = attivit=E0=20 lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al = comma 1,=20 e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al = diploma=20 di istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato di frequenza, = con=20 verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati = alla=20 natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle = attivit=E0=20 lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del = servizio=20 prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente = periodo, e'=20 necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica = dell'apprendimento,=20 a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione = dei=20 rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui=20 all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attivit=E0 = tecnico=20 amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni=20 sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in = ogni caso=20 quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di = Conferenza=20 permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province = autonome di=20 Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta = Ufficiale n. 37=20 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altres=EC svolgere le funzioni di responsabile o addetto = coloro che,=20 pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, = dimostrino=20 di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle=20 dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 = agosto=20 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo = di cui al=20 comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle = regioni e=20 dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universit=E0, = dall'ISPESL,=20 dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo = nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla = Scuola=20 superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori = delle=20 singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di = lavoro o dei=20 lavoratori o dagli organismi paritetici, nonche' dai soggetti di cui al = punto 4=20 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle = specifiche=20 modalit=E0 ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere = individuati=20 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni = e le=20 province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti = classi: L7,=20 L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'universit=E0 e = della ricerca=20 in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta=20 Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, = di cui=20 al decreto del Ministro dell'universit=E0 e della ricerca scientifica e=20 tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta = Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui = al=20 decreto del Ministro dell'universit=E0 e della ricerca scientifica e = tecnologica=20 in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta = Ufficiale n.=20 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute = corrispondenti ai=20 sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi = di=20 formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio = possono=20 essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra = lo Stato,=20 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e = protezione sono=20 tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi = definiti=20 nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto = previsto=20 dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle = attivit=E0 di=20 formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del = servizio=20 interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui = all'articolo=20 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre = 2003, n.=20 276, e successive modificazioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e = universitari e=20 nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore = di=20 lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del = servizio=20 di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del = servizio di=20 prevenzione e protezione, individuandolo tra:
    = a)=20 il personale interno all'unit=E0 scolastica in possesso dei requisiti di = cui al=20 presente articolo che si dichiari a tal fine = disponibile;
   =20 b) il personale interno ad una unit=E0 scolastica in possesso = dei=20 requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad = operare in=20 una pluralit=E0 di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e = b) del=20 comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune = dell'opera di un=20 unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via=20 prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, = in via=20 subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e = sicurezza=20 sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di = un=20 esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio = deve=20 comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un = adeguato=20 numero di addetti.

Art. 33.
Compiti del servizio di prevenzione e = protezione=20

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali=20 provvede:
    a) all'individuazione dei = fattori di=20 rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure = per la=20 sicurezza e la salubrit=E0 degli ambienti di lavoro, nel rispetto della = normativa=20 vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione=20 aziendale;
    b) ad elaborare, per quanto di = competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, = comma 2, e=20 i sistemi di controllo di tali misure;
    c) = ad=20 elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivit=E0=20 aziendali;
    d) a proporre i programmi di=20 informazione e formazione dei lavoratori;
    = e) a=20 partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e = sicurezza sul=20 lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui all'articolo=20 35;
    f) a fornire ai lavoratori le = informazioni di=20 cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti = al=20 segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza=20 nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto = legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore = di=20 lavoro.

Art. 34.
Svolgimento diretto da parte del = datore di=20 lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di = lavoro=20 pu=F2 svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione = e=20 protezione dai rischi, di primo soccorso, nonche' di prevenzione incendi = e di=20 evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva=20 informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle=20 condizioni di cui ai commi successivi.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma = 1, deve=20 frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di = 48 ore,=20 adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi = alle=20 attivit=E0 lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni = definiti=20 mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo = Stato,=20 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il = termine di=20 dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. = Fino alla=20 pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva = validit=E0 la=20 formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale = 16=20 gennaio 1997, il cui contenuto e' riconosciuto dalla Conferenza = permanente per i=20 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di = Bolzano=20 in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 e' = altres=EC=20 tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto = previsto=20 nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente = periodo=20 si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui = all'articolo 3=20 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla = frequenza dei=20 corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre = 1994, n.=20 626.

Art. 35.
Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unit=E0 produttive che occupano pi=F9 di 15 = lavoratori,=20 il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e = protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui = partecipano:
    a) il datore di lavoro o un = suo=20 rappresentante;
    b) il responsabile del = servizio=20 di prevenzione e protezione dai rischi;
    = c) il=20 medico competente, ove nominato;
    d) il=20 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame = dei=20 partecipanti:
    a) il documento di = valutazione dei=20 rischi;
    b) l'andamento degli infortuni e = delle=20 malattie professionali e della sorveglianza = sanitaria;
   =20 c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e = l'efficacia dei=20 dispositivi di protezione individuale;
    d) = i=20 programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei = lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro = salute.

3. Nel corso della riunione possono essere = individuati:
   =20 a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i = rischi di=20 infortuni e di malattie professionali;
    b) = obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle = linee=20 guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul = lavoro.

4. La riunione ha altres=EC luogo in occasione di eventuali = significative=20 variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la=20 programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi = sulla=20 sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente = articolo,=20 nelle unit=E0 produttive che occupano fino a 15 lavoratori e' facolt=E0 = del=20 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione = di=20 un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a = disposizione dei=20 partecipanti per la sua consultazione.

Sezione IV

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art.=20 36.
Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva = una=20 adeguata informazione:
    a) sui rischi per = la=20 salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivit=E0 della impresa in=20 generale;
    b) sulle procedure che = riguardano il=20 primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di=20 lavoro;
    c) sui nominativi dei lavoratori=20 incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e=20 46;
    d) sui nominativi del responsabile e = degli=20 addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico = competente.

2. Il datore di lavoro provvede altres=EC affinche' ciascun = lavoratore riceva=20 una adeguata informazione:
    a) sui rischi=20 specifici cui e' esposto in relazione all'attivit=E0 svolta, le = normative di=20 sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
   =20 b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati = pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla=20 normativa vigente e dalle norme di buona = tecnica;
   =20 c) sulle misure e le attivit=E0 di protezione e prevenzione = adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, = lettera=20 a), e al comma 2, lettere a), b) e = c), anche=20 ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente = comprensibile per i=20 lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. = Ove la=20 informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica = della=20 comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37.
Formazione dei lavoratori e dei loro=20 rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una = formazione=20 sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto = alle=20 conoscenze linguistiche, con particolare riferimento = a:
   =20 a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, = organizzazione=20 della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti = aziendali,=20 organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    = b)=20 rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti = misure e=20 procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o = comparto di=20 appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalit=E0 della formazione di = cui al=20 comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente = per i=20 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di = Bolzano=20 adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di = dodici=20 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto = legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altres=EC, che ciascun lavoratore = riceva una=20 formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui = ai=20 titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le = disposizioni gi=E0=20 in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' = definita=20 mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono = avvenire=20 in occasione:
    a) della costituzione del = rapporto=20 di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di = somministrazione=20 di lavoro;
    b) del trasferimento o = cambiamento di=20 mansioni;
    c) della introduzione di nuove=20 attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e = preparati=20 pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di = lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere = periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o = all'insorgenza=20 di nuovi rischi.

7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, = un'adeguata=20 e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai = propri=20 compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della=20 formazione di cui al presente comma comprendono:
   =20 a) principali soggetti coinvolti e i relativi=20 obblighi;
    b) definizione e individuazione = dei=20 fattori di rischio;
    c) valutazione dei=20 rischi;
    d) individuazione delle misure = tecniche,=20 organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei = percorsi=20 formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, = in sede=20 di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le = province=20 autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attivit=E0 di prevenzione incendi e = lotta=20 antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo = grave ed=20 immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione=20 dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un=20 aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di = cui al=20 comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le = disposizioni di=20 cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, = pubblicato nel=20 S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo = dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad = una=20 formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i = rischi=20 specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria = rappresentanza, tale=20 da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di = controllo e=20 prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalit=E0, la durata e i contenuti specifici della formazione = del=20 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di = contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti = minimi:=20 a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione = generale=20 e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) = principali=20 soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e=20 individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei = rischi;=20 f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e = procedurali di=20 prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attivit=E0 = di=20 rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della=20 comunicazione. La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui = 12 sui=20 rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di = prevenzione e=20 protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione = collettiva=20 nazionale disciplina le modalit=E0 dell'obbligo di aggiornamento = periodico, la cui=20 durata non pu=F2 essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che = occupano dai 15=20 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano pi=F9 di 50 = lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti = deve=20 avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui = all'articolo 50=20 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non pu=F2 comportare oneri = economici a=20 carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente = comprensibile per i=20 lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e = competenze=20 necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la = formazione=20 riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della = comprensione e=20 conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle = attivit=E0 di=20 formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto = formativo del=20 cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del = decreto=20 legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il = contenuto=20 del libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della = programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza = tengono conto=20 ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

 

Sezione V

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38.
Titoli e = requisiti=20 del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario = possedere uno=20 dei seguenti titoli o requisiti:
    a)=20 specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei = lavoratori=20 e psicotecnica;
    b) docenza in medicina = del lavoro=20 o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia = industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro = o in=20 clinica del lavoro;
    c) autorizzazione di = cui=20 all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.=20 277;
    d) specializzazione in igiene e = medicina=20 preventiva o in medicina legale.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera = d),=20 sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da = definire=20 con apposito decreto del Ministero dell'universit=E0 e della ricerca di = concerto=20 con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i = quali,=20 alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le = attivit=E0 di=20 medico competente o dimostrino di avere svolto tali attivit=E0 per = almeno un anno=20 nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente = decreto=20 legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine = sono=20 tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro = comprovante=20 l'espletamento di tale attivit=E0.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' = altres=EC=20 necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina = ai sensi=20 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive = modificazioni e=20 integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata = in vigore=20 del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma = triennale=20 dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento = del totale=20 nella disciplina =ABmedicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di = lavoro=BB.

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente = articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito = presso il=20 Ministero della salute.

Art. 39.
Svolgimento dell'attivit=E0 di medico = competente=20

1. L'attivit=E0 di medico competente e' svolta secondo i principi = della=20 medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale = di=20 salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualit=E0=20 di:
    a) dipendente o collaboratore di una=20 struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con=20 l'imprenditore;
    b) libero=20 professionista;
    c) dipendente del datore = di=20 lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che = svolgono attivit=E0 di vigilanza, non pu=F2 prestare, ad alcun titolo e = in alcuna=20 parte del territorio nazionale, attivit=E0 di medico competente.

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni = necessarie=20 per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

5. Il medico competente pu=F2 avvalersi, per accertamenti = diagnostici, della=20 collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di = lavoro=20 che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con pi=F9 unit=E0 produttive, nei casi di = gruppi d'imprese=20 nonche' qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessit=E0, il = datore di=20 lavoro pu=F2 nominare pi=F9 medici competenti individuando tra essi un = medico con=20 funzioni di coordinamento.

Art. 40.
Rapporti del medico competente con il = Servizio=20 sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di = riferimento il=20 medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai = servizi=20 competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le = differenze=20 di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei = lavoratori,=20 sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B. =

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano = trasmettono le=20 informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie = locali,=20 all'ISPESL.

Art. 41.
Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico=20 competente:
    a) nei casi previsti dalla = normativa=20 vigente, dalle direttive europee nonche' dalle indicazioni fornite dalla = Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
    = b)=20 qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal = medico=20 competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:
    = a)=20 visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di = controindicazioni al=20 lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua = idoneit=E0 alla=20 mansione specifica;
    b) visita medica = periodica=20 per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il = giudizio di=20 idoneit=E0 alla mansione specifica. La periodicit=E0 di tali = accertamenti, qualora=20 non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una = volta=20 l'anno. Tale periodicit=E0 pu=F2 assumere cadenza diversa, stabilita dal = medico=20 competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di = vigilanza, con=20 provvedimento motivato, pu=F2 disporre contenuti e periodicit=E0 della = sorveglianza=20 sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico=20 competente;
    c) visita medica su richiesta = del=20 lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai = rischi=20 professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di = peggioramento a=20 causa dell'attivit=E0 lavorativa svolta, al fine di esprimere il = giudizio di=20 idoneit=E0 alla mansione specifica;
    d) = visita=20 medica in occasione del cambio della mansione onde verificare = l'idoneit=E0 alla=20 mansione specifica;
    e) visita medica alla = cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa = vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere=20 effettuate:
    a) in fase=20 preassuntiva;
    b) per accertare stati di=20 gravidanza;
    c) negli altri casi vietati = dalla=20 normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di = lavoro,=20 comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati = al=20 rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle = condizioni=20 previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere = a),=20 b) e d) sono altres=EC finalizzate alla verifica di = assenza di=20 condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e=20 stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella = sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera = c),=20 secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su = formato=20 cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite = mediche di=20 cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione=20 specifica:
    a) = idoneit=E0;
   =20 b) idoneit=E0 parziale, temporanea o permanente, con = prescrizioni o=20 limitazioni;
    c) inidoneit=E0=20 temporanea;
    d) inidoneit=E0 = permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneit=E0 temporanea = vanno=20 precisati i limiti temporali di validit=E0.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per = iscritto=20 il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro = trenta=20 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di=20 vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali = ulteriori=20 accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. =

Art. 42.
Provvedimenti in caso di inidoneit=E0 = alla=20 mansione specifica

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto = dalla=20 legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo = 41,=20 comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le = stesse=20 prevedano un'inidoneit=E0 alla mansione specifica adibisce il = lavoratore, ove=20 possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni = inferiori=20 conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente = svolte,=20 nonche' la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a = mansioni=20 equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 = del=20 codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del = decreto=20 legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sezione VI

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43.
Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera = t), il datore di lavoro:
    a) = organizza i=20 necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo = soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione=20 dell'emergenza;
    b) designa = preventivamente i=20 lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera=20 b);
    c) informa tutti i = lavoratori che=20 possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure=20 predisposte e i comportamenti da adottare;
    = d)=20 programma gli interventi, prende i provvedimenti e d=E0 istruzioni = affinche' i=20 lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non pu=F2 essere = evitato,=20 possano cessare la loro attivit=E0, o mettersi al sicuro, abbandonando=20 immediatamente il luogo di lavoro;
    e) = adotta i=20 provvedimenti necessari affinche' qualsiasi lavoratore, in caso di = pericolo=20 grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre = persone e=20 nell'impossibilit=E0 di contattare il competente superiore gerarchico, = possa=20 prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, = tenendo=20 conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), = il=20 datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi=20 specifici dell'azienda o della unit=E0 produttiva secondo i criteri = previsti nei=20 decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, = rifiutare la=20 designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e = disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei = rischi=20 specifici dell'azienda o dell'unit=E0 produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, = astenersi=20 dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit=E0 in una = situazione di=20 lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 44.
Diritti dei lavoratori in caso di = pericolo grave=20 e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non = pu=F2=20 essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona = pericolosa, non=20 pu=F2 subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi = conseguenza=20 dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e=20 nell'impossibilit=E0 di contattare il competente superiore gerarchico, = prende=20 misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non pu=F2 subire = pregiudizio=20 per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. =

Art. 45.
Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attivit=E0 e = delle=20 dimensioni dell'azienda o della unit=E0 produttiva, sentito il medico = competente=20 ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo = soccorso e di=20 assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali = persone=20 presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i = servizi=20 esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i=20 requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in = relazione=20 alla natura dell'attivit=E0, al numero dei lavoratori occupati ed ai = fattori di=20 rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 = e dai=20 successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della = Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le = province=20 autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della = Conferenza=20 permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i = rapporti tra=20 lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, = vengono=20 definite le modalit=E0 di applicazione in ambito ferroviario del decreto = ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Art. 46.
Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse = pubblico, di=20 esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri = applicativi=20 uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita = umana,=20 di incolumit=E0 delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo = devono=20 essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare=20 l'incolumit=E0 dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo = 2006, n.=20 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al = presente=20 decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, = in=20 relazione ai fattori di rischio, adottano uno o pi=F9 decreti nei quali = sono=20 definiti:
    a) i criteri diretti atti ad=20 individuare:
        1) misure = intese ad=20 evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora = esso si=20 verifichi;
        2) misure = precauzionali=20 di esercizio;
        3) metodi di = controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature = antincendio;=20        
    &nb= sp;  =20 4) criteri per la gestione delle emergenze;
   b) = le=20 caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione=20 antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua = formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad = applicarsi=20 i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle = emergenze=20 nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data = 10=20 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza = antincendio=20 nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera=20 h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto = del=20 Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale = dei vigili=20 del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica = attivit=E0 di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le = procedure=20 per l'espletamento della attivit=E0 di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni = disposizione=20 contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di = prevenzione=20 incendi, sia per l'attivit=E0 di disciplina che di controllo, deve = essere riferita=20 agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, = del=20 soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del = decreto=20 legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze = di cui=20 all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di=20 controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo = nazionale dei=20 vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei = luoghi di=20 lavoro.

Sezione VII

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI = LAVORATORI=20

Art. 47.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza =

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a = livello=20 territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione = dei=20 rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalit=E0 di cui al = comma=20 6.

2. In tutte le aziende, o unit=E0 produttive, e' eletto o designato = il=20 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unit=E0 produttive che occupano fino a 15 = lavoratori il=20 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto = direttamente=20 dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per pi=F9 aziende = nell'ambito=20 territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto = dall'articolo=20 48.

4. Nelle aziende o unit=E0 produttive con pi=F9 di 15 lavoratori il=20 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai = lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In = assenza di=20 tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della = azienda al=20 loro interno.

5. Il numero, le modalit=E0 di designazione o di elezione del = rappresentante=20 dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e = gli=20 strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di=20 contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza = aziendali,=20 territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di=20 contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della = giornata=20 nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito = della=20 settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del = Ministro=20 del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della = salute,=20 sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei = lavoratori=20 comparativamente pi=F9 rappresentative sul piano nazionale. Con il = medesimo=20 decreto sono disciplinate le modalit=E0 di attuazione del presente = comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 = e' il=20 seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unit=E0 = produttive=20 sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende = ovvero unit=E0=20 produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in = tutte le=20 altre aziende o unit=E0 produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali = aziende il=20 numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura individuata dagli = accordi=20 interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le = funzioni=20 di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai=20 rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le = associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro = comparativamente=20 pi=F9 rappresentative sul piano nazionale.

Art. 48.
Rappresentante dei lavoratori per la = sicurezza=20 territoriale

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di = cui=20 all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei=20 lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le = modalit=E0=20 ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unit=E0 produttive del = territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto = o=20 designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Le modalit=E0 di elezione o designazione del rappresentante di cui = al comma=20 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali = o di=20 categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei = lavoratori=20 comparativamente pi=F9 rappresentative sul piano nazionale. In mancanza = dei=20 predetti accordi, le modalit=E0 di elezione o designazione sono = individuate con=20 decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le=20 associazioni di cui al presente comma.

3. Tutte le aziende o unit=E0 produttive nel cui ambito non e' stato = eletto o=20 designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano = al Fondo=20 di cui all'articolo 52.

4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei=20 lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel = rispetto=20 delle modalit=E0 e del termine di preavviso individuati dagli accordi di = cui al=20 comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. = In tale=20 ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo=20 paritetico.

5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalit=E0 = di cui al=20 presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza=20 territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua = mancanza,=20 all'organo di vigilanza territorialmente competente.

6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui = all'articolo 52=20 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del=20 rappresentante della sicurezza territoriale.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha = diritto=20 ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza = concernente i=20 rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria=20 rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle = principali=20 tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalit=E0, la = durata e=20 i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori = per la=20 sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione = collettiva=20 secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi = entro 3=20 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento=20 annuale.

8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la = sicurezza territoriale e' incompatibile con l'esercizio di altre = funzioni=20 sindacali operative.

Art. 49.
Rappresentante dei lavoratori per la = sicurezza=20 di sito produttivo

1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo = sono=20 individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati = dalla=20 compresenza di pi=F9 aziende o cantieri:
    = a) i porti=20 di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e = d),=20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorit=E0 portuale nonche' = quelli=20 sede di autorit=E0 marittima da individuare con decreto dei Ministri del = lavoro e=20 della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi = dalla=20 data di entrata in vigore del presente decreto;
   =20 b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del = Ministro=20 dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
    = c)=20 impianti siderurgici;
    d) cantieri con = almeno=20 30.000 uomini-giorno, intesa quale entit=E0 presunta dei cantieri, = rappresentata=20 dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche = autonomi,=20 previste per la realizzazione di tutte le opere;
   =20 e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla=20 interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti = mediamente=20 operanti nell'area superiore a 500.

2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei = lavoratori=20 per la sicurezza di sito produttivo e' individuato, su loro iniziativa, = tra i=20 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti = nel sito=20 produttivo.

3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalit=E0 di = individuazione di=20 cui al comma 2, nonche' le modalit=E0 secondo cui il rappresentante dei = lavoratori=20 per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui = all'articolo=20 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi = siano=20 rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i = rappresentanti=20 dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

Art. 50.
Attribuzioni del rappresentante dei = lavoratori=20 per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, = il=20 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
   =20 a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le=20 lavorazioni;
   b) e' consultato preventivamente e = tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla = individuazione,=20 programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda = o unit=E0=20 produttiva;
    c) e' consultato sulla = designazione=20 del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla = attivit=E0 di=20 prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di = lavoro e=20 del medico competente;
    d) e' consultato = in merito=20 all'organizzazione della formazione di cui all'articolo=20 37;
    e) riceve le informazioni e la = documentazione=20 aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di = prevenzione=20 relative, nonche' quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati = pericolosi, alle=20 macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, = agli=20 infortuni ed alle malattie professionali;
    = f)=20 riceve le informazioni provenienti dai servizi di=20 vigilanza;
    g) riceve una formazione = adeguata e,=20 comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo=20 37;
    h) promuove l'elaborazione, = l'individuazione=20 e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e = l'integrit=E0 fisica dei lavoratori;
    i) = formula=20 osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle = autorit=E0=20 competenti, dalle quali e', di norma, sentito;
    = l)=20 partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo=20 35;
    m) fa proposte in merito alla = attivit=E0 di=20 prevenzione;
    n) avverte il responsabile = della=20 azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivit=E0; =    =20
    o) pu=F2 fare ricorso alle autorit=E0 = competenti=20 qualora ritenga
che le misure di prevenzione e protezione dai rischi = adottate=20 dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle = non siano=20 idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre = del tempo=20 necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, = nonche'=20 dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle = facolt=E0=20 riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo = 18, comma=20 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non = pu=F2 subire=20 pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivit=E0 e = nei suoi=20 confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le=20 rappresentanze sindacali.

3. Le modalit=E0 per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 = sono=20 stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua = richiesta e per=20 l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui=20 all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori=20 rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese = appaltatrici,=20 su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono = copia del=20 documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al = rispetto=20 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 = e del=20 segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel = documento di=20 valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui=20 all'articolo 26, comma 3, nonche' al segreto in ordine ai processi = lavorativi di=20 cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la = sicurezza e' incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al = servizio=20 di prevenzione e protezione.

Art. 51.
Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di = cui=20 all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli = organismi=20 di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a = controversie=20 sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e=20 formazione, previsti dalle norme vigenti.

3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese = nell'individuazione=20 di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare = la tutela=20 della salute e sicurezza sul lavoro;

4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o=20 partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, = nazionali,=20 territoriali o aziendali.

5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo = 2001, n.=20 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti = titolari degli=20 istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.

6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purche' dispongano di=20 personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e = sicurezza=20 sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei = territori e=20 nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalit=E0 di = cui al=20 comma 3.

7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato = di cui=20 all'articolo 7 una relazione annuale sull'attivit=E0 svolta.

8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui = all'articolo 48,=20 comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza = territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi = di=20 vigilanza territorialmente competenti.

Art. 52.
Sostegno alla piccola e media impresa, = ai=20 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla = pariteticit=E0=20

1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli = infortuni sul=20 lavoro (INAIL) e' costituito il fondo di sostegno alla piccola e media = impresa,=20 ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla=20 pariteticit=E0. Il fondo opera a favore delle realt=E0 in cui la = contrattazione=20 nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di = rappresentanza dei=20 lavoratori e di pariteticit=E0 migliorativi o, almeno, di pari livello = ed ha quali=20 obiettivi il:
    a) sostegno ed il = finanziamento, in=20 misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilit=E0 del = Fondo, delle=20 attivit=E0 delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza = territoriali,=20 anche con riferimento alla formazione;
    b) = finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle
piccole e = medie=20 imprese, dei piccoli imprenditori di cui
all'articolo 2083 del codice = civile,=20 dei lavoratori stagionali del
settore agricolo e dei lavoratori = autonomi;=20    
    c) sostegno delle = attivit=E0=20 degli organismi paritetici.

2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato:
   =20 a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma = 3, in=20 misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato = presso=20 l'azienda ovvero l'unit=E0 produttiva;
    b) = dalle=20 entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente = decreto=20 per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle = sanzioni=20 previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel = corso=20 dell'anno 2007, incrementato del 10 per cento;
    = c)=20 con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma=20 3;
    d) relativamente all'attivit=E0 = formative per le=20 piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera b), anche = dalle=20 risorse di cui all'articolo 11, comma 2.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e = del=20 Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle = finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di = lavoro e dei=20 lavoratori comparativamente pi=F9 rappresentative sul piano nazionale, = sentita la=20 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le = province=20 autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata = in=20 vigore del presente decreto, sono definiti le modalit=E0 di = funzionamento del=20 fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le = finalit=E0 di=20 cui al medesimo comma nonche' il relativo procedimento amministrativo e=20 contabile di alimentazione.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale = redige una=20 relazione annuale sulla attivit=E0 svolta, da inviare al Fondo.

Sezione VIII

DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE = DEGLI=20 INFORTUNI E   DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53.
Tenuta della documentazione

1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei = dati per=20 la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal = presente=20 decreto legislativo.

2. Le modalit=E0 di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema = di gestione=20 della predetta documentazione devono essere tali da assicurare=20 che:
    a) l'accesso alle funzioni del = sistema sia=20 consentito solo ai soggetti a ci=F2 espressamente abilitati dal datore = di=20 lavoro;
    b) la validazione delle = informazioni=20 inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione = della natura=20 dei dati;
    c) le operazioni di validazione = dei=20 dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili = alle=20 persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione = di=20 codice identificativo autogenerato dagli stessi;
   =20 d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle = inerenti=20 alle generalit=E0 e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo = aggiuntive a=20 quelle gi=E0 memorizzate;
    e) sia = possibile=20 riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove = previsti=20 dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti = di=20 memoria;
    f) le informazioni siano = conservate=20 almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano = implementati=20 programmi di protezione e di controllo del sistema da codici=20 virali;
    g) sia redatta, a cura = dell'esercente del=20 sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le = operazioni=20 necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non = devono=20 essere riportati i codici di accesso.

3. Nel caso in cui le attivit=E0 del datore di lavoro = siano
articolate su=20 vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, = l'accesso ai=20 dati pu=F2 avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, = attraverso la=20 trasmissione della password in modalit=E0 criptata e fermo restando = quanto=20 previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati = da=20 parte delle persone responsabili.

4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve = essere=20 custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, = in=20 materia di protezione dei dati personali.

5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e = sicurezza=20 sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro pu=F2 essere tenuta su = unico=20 supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative = alla=20 valutazione dei rischi, le modalit=E0 per l'eventuale eliminazione o per = la tenuta=20 semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono = definite=20 con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti = sociali,=20 sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni = e le=20 province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data = di=20 entrata in vigore del presente decreto.

6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto = interministeriale di=20 cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le=20 disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti = ad=20 agenti cancerogeni e biologici.

Art. 54.
Comunicazioni e trasmissione della=20 documentazione

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o=20 amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto = legislativo=20 possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le = modalit=E0=20 indicati dalle strutture riceventi.

Capo IV

Disposizioni penali

Sezione I

SANZIONI

Art. 55.
Sanzioni per il = datore di=20 lavoro e il dirigente

1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da = 5.000 a=20 15.000 euro il datore di lavoro:
    a) che = omette la=20 valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo = 17, comma=20 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi = di cui=20 alle lettere a), b), d) ed f) = dell'articolo=20 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere=20 q) e z), prima parte;
    = b) che=20 non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e=20 protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), = salvo il=20 caso previsto dall'articolo 34;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la = pena=20 dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione e'=20 commessa:
    a) nelle aziende di cui = all'articolo=20 31, comma 6, lettere a), b), c), d), = f);
    b) in aziende in cui si = svolgono=20 attivit=E0 che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui = all'articolo 268,=20 comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, = cancerogeni=20 mutageni, e da attivit=E0 di manutenzione, rimozione smaltimento e = bonifica di=20 amianto;
    c) per le attivit=E0 = disciplinate dal=20 titolo IV caratterizzate dalla compresenza di pi=F9 imprese e la cui = entit=E0=20 presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro = che non=20 redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera = a),=20 secondo le modalit=E0 di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonche' = nei casi in=20 cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o pi=F9 delle = indicazioni=20 di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono = puniti:
   =20 a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a = 3.000=20 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b),=20 e), g), i), m), n),=20 o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, = lettere=20 a), b) e c);
    = b) con=20 l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la = violazione degli articoli 18, commi 1, lettere d), h), = e=20 v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1, lettere = d) ed e), 45, comma 1, 46, comma = 2;
   =20 c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a = 5.000=20 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c). = Nei casi=20 previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto=20 mesi;
    d) con l'arresto da quattro a otto = mesi o=20 con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, = comma=20 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e=20 2;
    e) con l'arresto da quattro a otto = mesi o con=20 l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, = comma 1,=20 lettera l), e 43, comma 4;
    f) = con=20 l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per = non aver=20 provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera=20 a);
    g) con la sanzione = amministrativa=20 pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, = comma 1,=20 lettera bb);
    h) con la sanzione=20 amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli = articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma=20 2;
    i) con la sanzione amministrativa = pecuniaria=20 da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, = lettera=20 r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre=20 giorni;
    l) con la sanzione amministrativa = pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 18, = comma 1,=20 lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un=20 giorno;
    m) con la sanzione amministrativa = pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di = violazione=20 dell'articolo 26,
comma 8;   
    =20 n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a = euro 3.000=20 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera=20 s);
    o) con la sanzione = amministrativa=20 pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, = lettera=20 aa).

5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera = i),=20 esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione = dell'articolo=20 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria = contro=20 gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto = del=20 Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 56.
Sanzioni per il preposto

1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attivit=E0 alla quale sono = tenuti in=20 osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo = 19:
   =20 a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a = 2.000 euro=20 per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a),=20 e), f);
    b) con = l'arresto sino a=20 un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione = dell'articolo 19,=20 comma 1, lettere b), c), = d);
   =20 c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione = dell'articolo 19,=20 comma 1, lettera g).

Art. 57.
Sanzioni per i progettisti, i = fabbricanti i=20 fornitori e gli installatori

1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti = con=20 l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro.

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo = 23 sono=20 puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.000 a = 45.000=20 euro.

3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono = puniti con=20 l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.

Art. 58.
Sanzioni per il medico competente =

1. Il medico competente e' punito:
    a) = con=20 l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la = violazione=20 dell'articolo 25, comma 1, lettere d), e) e=20 f);
    b) con l'arresto fino a due = mesi o=20 con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 25, = comma 1,=20 lettere b), c) e = g);
   =20 c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 = euro per=20 la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera=20 l);
    d) con la sanzione = amministrativa=20 pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 25, = comma 1,=20 lettere h), i) e m), e per la violazione=20 dell'articolo 41, comma 5;
    e) con la = sanzione=20 amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione = dell'articolo=20 40, comma 1.

Art. 59.
Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:
    a) con = l'arresto=20 fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione = dell'articolo=20 20, comma 2, lettere b), c), d), e), = f), g), h) e = i);
   =20 b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro = per la=20 violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai = lavoratori=20 autonomi di cui alla medesima disposizione.

Art. 60.
Sanzioni per i componenti dell'impresa = familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle = societ=E0=20 semplici operanti nel settore agricolo

1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono = puniti:
   =20 a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 = euro per la=20 violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e=20 b);
    b) con la sanzione = amministrativa=20 pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, = lettera=20 c).

Sezione II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art.=20 61.
Esercizio dei diritti della persona offesa

1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio = colposo=20 o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione = delle=20 norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative = all'igiene del=20 lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico = ministero=20 ne d=E0 immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle = rispettive=20 competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e = dell'azione di=20 regresso.

2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle = vittime=20 di infortuni sul lavoro hanno facolt=E0 di esercitare i diritti e le = facolt=E0 della=20 persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura = penale, con=20 riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la = prevenzione=20 degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che = abbiano=20 determinato una malattia professionale.

Titolo II

LUOGHI DI LAVORO

Capo I

Disposizioni generali

Art. = 62.
Definizioni=20

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai = fini=20 dell'applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi di=20 lavoro:
    a) i luoghi destinati a ospitare = posti di=20 lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unit=E0 produttiva, = nonche' ogni=20 altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unit=E0 produttiva = accessibile al=20 lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
    = b) i=20 campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o=20 forestale.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si=20 applicano:
    a) ai mezzi di=20 trasporto;
    b) ai cantieri temporanei o = mobili;=20    
    c) alle industrie = estrattive;=20
    d) ai pescherecci.

Art. 63.
Requisiti di salute e di sicurezza =

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati=20 nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del = caso,=20 dei lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le = vie di=20 circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro = utilizzati ed=20 occupati direttamente da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di = lavoro gi=E0=20 utilizzati prima del 1=B0 gennaio 1993; in ogni caso devono essere = adottate misure=20 idonee a consentire la mobilit=E0 e l'utilizzazione dei servizi sanitari = e di=20 igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti = di cui al=20 comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei = lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di = vigilanza=20 territorialmente competente, adotta le misure alternative che = garantiscono un=20 livello di sicurezza equivalente.

6. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e = altri=20 terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono = specificati nel=20 punto 7 dell'allegato IV.

Art. 64.
Obblighi del datore di lavoro =

1. Il datore di lavoro provvede affinche':
    = a)=20 i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, = commi 1,=20 2 e 3;
    b) le vie di circolazione interne = o=20 all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite = di=20 emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in = ogni=20 evenienza;
    c) i luoghi di lavoro, gli = impianti e=20 i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e = vengano=20 eliminati, quanto pi=F9 rapidamente possibile, i difetti rilevati che = possano=20 pregiudicare la sicurezza e la salute dei = lavoratori;
   =20 d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano = sottoposti=20 a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche=20 adeguate;
    e) gli impianti e i dispositivi = di=20 sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, = vengano=20 sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro = funzionamento.

Art. 65.
Locali sotterranei o semisotterranei =

1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o=20 semisotterranei.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere = destinati al=20 lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano = particolari=20 esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad = assicurare=20 idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

3. L'organo di vigilanza pu=F2 consentire l'uso dei locali chiusi = sotterranei o=20 semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono = le=20 esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni = di=20 agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto = legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al = comma 2.=20

Art. 66.
Lavori in ambienti sospetti di = inquinamento=20

1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, = fogne,=20 camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, = condutture,=20 caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza = che sia=20 stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e = l'integrit=E0=20 fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento = dell'atmosfera=20 mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio = sulla=20 pericolosit=E0 dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con = cintura di=20 sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, = forniti di=20 apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve = avere=20 dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore = privo di=20 sensi.

Art. 67.
Notifiche all'organo di vigilanza = competente per=20 territorio

1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a = lavorazioni industriali, nonche' gli ampliamenti e le ristrutturazioni = di quelli=20 esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di = settore ed=20 essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio.

2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti = considerati nella=20 valutazione e relativi:
    a) alla = descrizione=20 dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalit=E0 di = esecuzione delle=20 stesse;
    b) alla descrizione delle = caratteristiche=20 dei locali e degli impianti.
L'organo di vigilanza territorialmente=20 competente pu=F2 chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in = relazione=20 ai dati notificati.

3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di = lavoro ove=20 e' prevista la presenza di pi=F9 di tre lavoratori.

4. La notifica di cui al presente articolo e' valida ai fini delle=20 eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5. =

Capo II

Sanzioni

Art. 68.
Sanzioni per il = datore di=20 lavoro

1. Il datore di lavoro e' punito:
    a) = con=20 l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro = per la=20 violazione dell'articolo 66;
    b) con = l'arresto da=20 tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione = degli=20 articoli 64 e 65, commi 1 e 2;
    c) con la = sanzione=20 amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione = dell'articolo=20 67, commi 1 e 2.

Titolo III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI = PROTEZIONE=20 INDIVIDUALE

Capo I

Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 69.
Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si = intende=20 per:
    a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi = macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato = durante il=20 lavoro;
    b) uso di una attrezzatura di = lavoro:=20 qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, = quale la=20 messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la = riparazione, la=20 trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo=20 smontaggio;
    c) zona pericolosa: qualsiasi = zona=20 all'interno ovvero in prossimit=E0 di una attrezzatura di lavoro nella = quale la=20 presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la = sicurezza=20 dello stesso;
    d) lavoratore esposto: = qualsiasi=20 lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona=20 pericolosa;
    e) operatore: il lavoratore=20 incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

Art. 70.
Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe = a=20 disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche = disposizioni=20 legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie = di=20 prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni = legislative=20 e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei = lavoratori=20 antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di=20 recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere = conformi ai=20 requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le=20 attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti=20 ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente = della=20 Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto=20 legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro = funzioni=20 ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, = accertino che=20 un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo = essere stata=20 immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di = prodotto, in=20 tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o pi=F9 requisiti = essenziali di=20 sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui = al=20 comma 2, ne informano immediatamente l'autorit=E0 nazionale di = sorveglianza del=20 mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure = previste=20 dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, = vengono=20 espletate:
    a) dall'organo di vigilanza = che ha=20 rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del = datore di=20 lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto = dell'accertamento,=20 mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio = determinata=20 dalla mancata rispondenza ad uno o pi=F9 requisiti essenziali di=20 sicurezza;
    b) dall'organo di vigilanza=20 territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei = soggetti della=20 catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico=20 effettuato dall'autorit=E0 nazionale per la sorveglianza del mercato. =

Art. 71.
Obblighi del datore di lavoro =

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori = attrezzature=20 conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini = della=20 salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali = scopi che=20 devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di=20 recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di = lavoro=20 prende in considerazione:
    a) le = condizioni e le=20 caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
    = b) i rischi presenti nell'ambiente di = lavoro;
   =20 c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature=20 stesse;
    d) i rischi derivanti da = interferenze con=20 le altre attrezzature gi=E0 in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi = connessi=20 all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette = attrezzature=20 possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le = quali non=20 sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le = quali=20 quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie=20 affinche':
    a) le attrezzature di lavoro=20 siano:
          1) = installate=20 ed utilizzate in conformit=E0 alle istruzioni=20 d'uso;
          2) = oggetto di=20 idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei = requisiti=20 di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, = da=20 apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

          3) = assoggettate alle=20 misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con=20 specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle = prescrizioni di=20 cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
    = b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di = controllo=20 delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo = 1, comma=20 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, = per=20 migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul = mercato ai=20 sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non = comportino=20 modifiche delle modalit=E0 di utilizzo e delle prestazioni previste dal=20 costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' il posto = di=20 lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature = presentino=20 requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze = o=20 responsabilit=E0 particolari in relazione ai loro rischi specifici, il = datore di=20 lavoro prende le misure necessarie affinche':
    = a)=20 l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo = incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e=20 specifica;
    b) in caso di riparazione, di=20 trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano = qualificati in=20 maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro = provvede=20 affinche':
        1) le = attrezzature di=20 lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano=20 sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della = messa in=20 esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o = in una=20 nuova localit=E0 di impianto, al fine di assicurarne l'installazione = corretta e il=20 buon funzionamento;
        2) le=20 attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti=20 suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano=20 sottoposte:
         &nbs= p; =20 1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle = indicazioni=20 fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in = assenza di=20 queste ultime, desumibili dai codici di buona=20 prassi;
          &n= bsp; 2.=20 a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone=20 condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali = che=20 possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle = attrezzature di=20 lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali = o=20 periodi prolungati di inattivit=E0;
    c) i = controlli=20 di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare = il buono=20 stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle = attrezzature di=20 lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere = riportati per=20 iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere=20 conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate = al di=20 fuori della sede dell'unit=E0 produttiva devono essere accompagnate da = un=20 documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito = positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro = sottopone le=20 attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, = con la=20 frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e'=20 effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono = onerose e le=20 spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e = l'ISPESL=20 possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. = I=20 soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di = pubblico=20 servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare = della=20 funzione.

13. Le modalit=E0 di effettuazione delle verifiche periodiche di cui=20 all'allegato VII, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti = pubblici o=20 privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del = Ministro del=20 lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita = la=20 Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province = autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla = data di=20 entrata in vigore del presente decreto.

14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, = sentiti i=20 Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la = Conferenza=20 permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di = Trento e di=20 Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, = vengono=20 apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle=20 attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11. =

Art. 72.
Obblighi dei noleggiatori e dei = concedenti in=20 uso

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria=20 attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, = sotto la=20 propria responsabilit=E0, che le stesse siano conformi, al momento della = consegna=20 a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai = requisiti di=20 sicurezza di cui all'allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro = attrezzature di=20 lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il = buono=20 stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. = Dovr=E0=20 altres=EC acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del = noleggio o=20 della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di = lavoro che=20 riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del = loro uso, i=20 quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del = presente=20 titolo.

Art. 73.
Informazione e formazione

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore = di=20 lavoro provvede, affinche' per ogni attrezzatura di lavoro messa a = disposizione,=20 i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria = informazione e=20 istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza = relativamente:
    a) alle condizioni di = impiego=20 delle attrezzature;
    b) alle situazioni = anormali=20 prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altres=EC a informare i lavoratori = sui rischi=20 cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle = attrezzature=20 di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da = essi=20 non usate direttamente, nonche' sui cambiamenti di tali = attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare = comprensibili ai=20 lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori incaricati = dell'uso=20 delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilit=E0 = particolari di cui=20 all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, = tale da=20 consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche = in=20 relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le = regioni e le=20 province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le = attrezzature di=20 lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli = operatori=20 nonche' le modalit=E0 per il riconoscimento di tale abilitazione, i = soggetti=20 formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validit=E0 = della=20 formazione.

Capo II

Uso dei dispositivi di protezione individuale =

Art.=20 74.
Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito=20 denominato =ABDPI=BB, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere = indossata e tenuta=20 dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pi=F9 rischi = suscettibili di=20 minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni = complemento=20 o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:
    a) gli = indumenti di=20 lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere = la=20 sicurezza e la salute del lavoratore;
   b) le=20 attrezzature dei servizi di soccorso e di=20 salvataggio;
   c) le attrezzature di = protezione=20 individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale = del=20 servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
   = d)=20 le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto = stradali;
   e) i materiali sportivi quando = utilizzati a=20 fini specificamente sportivi e non per attivit=E0 = lavorative;
  =20 f) i materiali per l'autodifesa o per la = dissuasione;
  =20 g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e = fattori=20 nocivi.

Art. 75.
Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere = evitati o=20 sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di=20 protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di = riorganizzazione del=20 lavoro.

Art. 76.
Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto = legislativo 4=20 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
    = a)=20 essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un = rischio=20 maggiore;
    b) essere adeguati alle = condizioni=20 esistenti sul luogo di lavoro;
    c) tenere = conto=20 delle esigenze ergonomiche o di salute del = lavoratore;
   =20 d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue = necessit=E0.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di = pi=F9 DPI,=20 questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche = nell'uso=20 simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi=20 corrispondenti.

Art. 77.
Obblighi del datore di lavoro =

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei = DPI:
   =20 a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non = possono=20 essere evitati con altri mezzi;
    b) = individua le=20 caratteristiche dei DPI necessarie affinche' questi siano adeguati ai = rischi di=20 cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori = fonti di=20 rischio rappresentate dagli stessi DPI;
    = c)=20 valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal=20 fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili = sul=20 mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera=20 b);
    d) aggiorna la scelta ogni = qualvolta=20 intervenga una variazione significativa negli elementi di = valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite = dal=20 fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, = specie per=20 quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione = di:
   =20 a) entit=E0 del rischio;
    b) = frequenza=20 dell'esposizione al rischio;
    c) = caratteristiche=20 del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
    = d)=20 prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di = cui=20 all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai = requisiti=20 previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:
    a) mantiene in = efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la = manutenzione,=20 le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali = indicazioni=20 fornite dal fabbricante;
    b) provvede a = che i DPI=20 siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed=20 eccezionali, conformemente alle informazioni del=20 fabbricante;
    c) fornisce istruzioni = comprensibili=20 per i lavoratori;
    d) destina ogni DPI ad = un uso=20 personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI = da parte=20 di pi=F9 persone, prende misure adeguate affinche' tale uso non ponga = alcun=20 problema sanitario e igienico ai vari = utilizzatori;
   =20 e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali = il DPI lo=20 protegge;
   f) rende disponibile nell'azienda = ovvero=20 unit=E0 produttiva informazioni adeguate su ogni = DPI;
   =20 g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine=20 dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
   = h)=20 assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno = specifico=20 addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento e' = indispensabile:
   =20 a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 = dicembre 1992,=20 n. 475, appartenga alla terza categoria;    =20
    b) per i dispositivi di protezione = dell'udito.=20

Art. 78.
Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, = lettera=20 h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e=20 addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti = necessari ai=20 sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, = lettera=20 d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione=20 conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e = all'addestramento=20 eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:
    a) provvedono alla = cura dei=20 DPI messi a loro disposizione;
    b) non vi=20 apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure = aziendali in=20 materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al = dirigente o=20 al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI = messi a=20 loro disposizione.

Art. 79.
Criteri per l'individuazione e l'uso =

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di = riferimento per=20 l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di = concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la = Commissione=20 consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, = dell'attivit=E0 e dei fattori specifici di rischio sono=20 indicati:
    a) i criteri per = l'individuazione e=20 l'uso dei DPI;
    b) le circostanze e le = situazioni=20 in cui, ferme restando le priorit=E0 delle misure di protezione = collettiva, si=20 rende necessario l'impiego dei DPI.

Capo III

Impianti e apparecchiature elettriche

Art.=20 80.
Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' i = materiali, le=20 apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei = lavoratori=20 siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo = da=20 salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in=20 particolare quelli derivanti da:
    a) = contatti=20 elettrici diretti;
    b) contatti elettrici=20 indiretti;
    c) innesco e propagazione di = incendi e=20 di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e=20 radiazioni;
    d) innesco di=20 esplosioni;
    e) fulminazione diretta ed=20 indiretta;
    f)=20 sovratensioni;
    g) altre condizioni di = guasto=20 ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi = di cui=20 al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
   =20 a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, = ivi=20 comprese eventuali interferenze;
    b) i = rischi=20 presenti nell'ambiente di lavoro;
    c) = tutte le=20 condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di = lavoro=20 adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o = ridurre al=20 minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione = collettivi=20 ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a=20 predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel = tempo la=20 permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle = misure di cui=20 al comma 1.

Art. 81.
Requisiti di sicurezza

1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonche' le=20 installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere = progettati,=20 realizzati e costruiti a regola d'arte.

2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di = recepimento=20 delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le=20 apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma = precedente, si=20 considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le = norme di=20 buona tecnica contenute nell'allegato IX.

3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte = tenendo conto=20 delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei = manuali=20 d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive = specifiche=20 di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute=20 nell'allegato IX.

Art. 82.
Lavori sotto tensione

1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono = tuttavia=20 consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di = sicurezza,=20 secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore = scienza ed=20 esperienza, nonche' quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle = seguenti=20 condizioni:

    a) le procedure adottate e le = attrezzature=20 utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona=20 tecnica;
    b) per tensioni nominali non = superiori a=20 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente=20 continua:
        1) l'esecuzione = di=20 lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori = riconosciuti dal=20 datore di lavoro come idonei per tale attivit=E0 secondo le indicazioni = della=20 pertinente normativa = tecnica;
        2)=20 le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai = criteri=20 definiti nelle norme di buona tecnica;
    c) = per=20 tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in = corrente=20 continua purche':
        1) i = lavori su=20 parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico=20 provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della = previdenza=20 sociale ad operare sotto = tensione;
       =20 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione e' affidata a lavoratori=20 abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa = tecnica=20 riconosciuti idonei per tale=20 attivit=E0;
        3) le = procedure adottate=20 e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle = norme di=20 buona tecnica.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da = adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente = decreto=20 legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle = autorizzazioni di cui=20 al comma 1, lettera c), numero 1).

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende gi=E0 = autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

Art. 83.
Lavori in prossimit=E0 di parti attive =

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimit=E0 di linee = elettriche o di=20 impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze=20 particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e = comunque a=20 distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, = salvo che=20 vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a = proteggere i=20 lavoratori dai conseguenti rischi.

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni = contenute=20 nella pertinente normativa di buona tecnica.

Art. 84.
Protezioni dai fulmini

1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, = le=20 strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con = sistemi=20 di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.

Art. 85.
Protezione di edifici, impianti = strutture ed=20 attrezzature

1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, = le=20 strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati = dall'innesco=20 elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o = sviluppo di=20 gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione,=20 manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le = specifiche=20 disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti = norme di=20 buona tecnica di cui all'allegato IX.

Art. 86.
Verifiche

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della = Repubblica=20 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinche' gli = impianti=20 elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente = sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona = tecnica e la=20 normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di = efficienza ai=20 fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e = del=20 Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni = vigenti,=20 le modalit=E0 ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al = comma=20 1.

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e = tenuto=20 a disposizione dell'autorit=E0 di vigilanza.

Art. 87.
Sanzioni a carico del datore di lavoro =

1. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a = sei mesi o=20 con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la = violazione:
   =20 a) dell'articolo 70, comma 1 e dell'articolo 70, comma 2, = limitatamente=20 ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2,
5.13.8 e 5.13.9=20 dell'allegato V, parte II;
    b) = dell'articolo 71,=20 commi 1, 2, 4, 7 ed 8;   
    = c)=20 dell'articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.

2. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da due a = quattro=20 mesi o con l'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la=20 violazione:
    a) dell'articolo 70, comma 2, = limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, = 5.5.8,=20 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell'allegato V, parte=20 II;
    b) dell'articolo 71, comma 3, = limitatamente=20 ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 = dell'allegato=20 VI.

3. Il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa = pecuniaria da=20 euro 750 a euro 2.500 per la violazione:
    = a)=20 dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli = indicati=20 alle lettere a) e b) dell'allegato V, parte II, e=20 dell'allegato VI;
    b) dell'articolo 71 = commi 6 e 9=20 e 11;
    c) dell'articolo 72, commi 1 e=20 2;
    d) dell'articolo 86, comma 3.

Titolo IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo I

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri = temporanei o=20 mobili

Art. 88.
Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle = misure per=20 la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri = temporanei=20 o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera = a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: =    =20
    a) ai lavori di prospezione, ricerca e=20 coltivazione delle sostanze minerali;
    b) = ai=20 lavori svolti negli impianti connessi alle attivit=E0 minerarie = esistenti entro il=20 perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle=20 autorizzazioni;
    c) ai lavori svolti negli = impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi = interni=20 o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e = utensili=20 destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti = destinati=20 all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro = delle=20 concessioni;
    d) ai lavori di = frantumazione,=20 vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle = operazioni=20 di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
    = e)=20 alle attivit=E0 di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli = idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare = territoriale e=20 nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque = soggette=20 ai poteri dello Stato;
    f) ai lavori = svolti in=20 mare;
    g) alle attivit=E0 svolte in studi = teatrali,=20 cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino = riprese,=20 purche' tali attivit=E0 non implichino l'allestimento di un cantiere = temporaneo o=20 mobile.

Art. 89.
Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si = intendono=20 per:
    a) cantiere temporaneo o mobile, di = seguito=20 denominato: =ABcantiere=BB: qualunque luogo in cui si effettuano lavori = edili o di=20 ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato=20 X.
    b) committente: il soggetto per conto = del=20 quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali=20 frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera = pubblica, il=20 committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa = relativo=20 alla gestione dell'appalto;
    c) = responsabile dei=20 lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del=20 controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il = progettista=20 per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori = per la=20 fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto = legislativo=20 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei = lavori=20 e' il responsabile unico del procedimento;
    = d)=20 lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivit=E0
professionale=20 contribuisce alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di=20 subordinazione;
    e) coordinatore in = materia di=20 sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito = denominato=20 coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente = o dal=20 responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo = 91;
    f) coordinatore in materia di = sicurezza e di=20 salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato = coordinatore=20 per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal=20 responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo = 92, che=20 non pu=F2 essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo = dipendente=20 o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui = designato;
    g) uomini-giorno: entit=E0 = presunta del=20 cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate = dai=20 lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione=20 dell'opera;
    h) piano operativo di = sicurezza: il=20 documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in = riferimento=20 al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, = lettera=20 a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato=20 XV;
    i) impresa affidataria: impresa = titolare del=20 contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera=20 appaltata, pu=F2 avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori=20 autonomi;
    l) idoneit=E0 = tecnico-professionale:=20 possesso di capacit=E0 organizzative, nonche' disponibilit=E0 di forza = lavoro, di=20 macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione = dell'opera.

Art. 90.
Obblighi del committente o del = responsabile dei=20 lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di = progettazione=20 dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, = nell'esecuzione=20 del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si = attiene ai=20 principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al = fine di=20 permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza = dei=20 lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o=20 successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori = prevede=20 nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della=20 progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, = comma 1,=20 lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di pi=F9 imprese, = anche non=20 contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con = l'impresa=20 esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente = all'affidamento=20 dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la=20 progettazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei = lavori,=20 prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per = l'esecuzione dei=20 lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in = cui, dopo=20 l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o = di parte=20 di essi sia affidata a una o pi=F9 imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso = dei=20 requisiti di cui all'articolo 98, ha facolt=E0 di svolgere le funzioni = sia di=20 coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione = dei=20 lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese=20 esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per = la=20 progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. = Tali=20 nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolt=E0 di = sostituire in=20 qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di = cui=20 all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di = affidamento=20 dei lavori ad un'unica impresa:
    a) = verifica=20 l'idoneit=E0 tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle = imprese=20 esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai = lavori da=20 affidare, con le modalit=E0 di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al = comma 11,=20 il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto = mediante=20 presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla = Camera=20 di commercio, industria e artigianato e del documento unico di = regolarit=E0=20 contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso = degli altri=20 requisiti previsti dall'allegato XVII;
    b) = chiede=20 alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, = distinto=20 per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori = effettuate=20 all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto = nazionale=20 assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' = una=20 dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle = organizzazioni=20 sindacali comparativamente pi=F9 rappresentative, applicato ai = lavoratori=20 dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo = che=20 precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle = imprese=20 del documento unico di regolarit=E0 contributiva e = dell'autocertificazione=20 relativa al contratto collettivo applicato;
    = c)=20 trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori = oggetto=20 del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivit=E0, il = nominativo=20 delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di = cui alle=20 lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che = precede=20 sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante = affidamento delle=20 singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati=20 direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. = In=20 assenza del documento unico di regolarit=E0 contributiva, anche in caso = di=20 variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo=20 abilitativo e' sospesa.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui = all'articolo=20 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera = b), quando=20 previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando = prevista,=20 e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza = comunica=20 l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non = si=20 applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in = ogni caso=20 quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

Art. 91.
Obblighi del coordinatore per la = progettazione=20

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della = richiesta di=20 presentazione delle offerte, il coordinatore per la=20 progettazione:
    a) redige il piano di = sicurezza e=20 di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono=20 dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
    = b)=20 predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, = contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della = protezione=20 dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche = norme=20 di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il = fascicolo=20 non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui=20 all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle = disposizioni=20 legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto = del=20 Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in=20 considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Art. 92.
Obblighi del coordinatore per = l'esecuzione dei=20 lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per = l'esecuzione dei=20 lavori:
    a) verifica, con opportune azioni = di=20 coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese = esecutrici e=20 dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute = nel piano=20 di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta=20 applicazione delle relative procedure di lavoro;
   =20 b) verifica l'idoneit=E0 del piano operativo di sicurezza, da = considerare=20 come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e = coordinamento di=20 cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua = il=20 piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il = fascicolo di=20 cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione=20 all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, = valutando le=20 proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in = cantiere,=20 verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi = piani=20 operativi di sicurezza;
    c) organizza tra = i datori=20 di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il=20 coordinamento delle attivit=E0 nonche' la loro reciproca=20 informazione;
    d) verifica l'attuazione di = quanto=20 previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il=20 coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al = miglioramento=20 della sicurezza in cantiere;
    e) segnala = al=20 committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta = alle=20 imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle = disposizioni=20 degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui = all'articolo=20 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese = o dei=20 lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel = caso in=20 cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun = provvedimento=20 in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il = coordinatore=20 per l'esecuzione d=E0 comunicazione dell'inadempienza alla azienda = unit=E0 sanitaria=20 locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente=20 competenti;
    f) sospende, in caso di = pericolo=20 grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino = alla=20 verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese = interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per=20 l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il = piano di=20 sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui = all'articolo 91,=20 comma 1, lettere a) e b).

Art. 93.
Responsabilit=E0 dei committenti e dei = responsabili dei lavori

1. Il committente e' esonerato dalle responsabilit=E0 connesse = all'adempimento=20 degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei = lavori.=20 In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori = non=20 esonera il committente dalle responsabilit=E0 connesse alla verifica = degli=20 adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera = e), e 99.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del = coordinatore=20 per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle = responsabilit=E0=20 connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli = articoli 91,=20 comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e=20 d).

Art. 94.
Obblighi dei lavoratori autonomi =

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivit=E0 nei = cantieri,=20 fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si = adeguano=20 alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, = ai fini=20 della sicurezza.

Art. 95.
Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione=20 dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 = e=20 curano, ciascuno per la parte di competenza, in=20 particolare:
    a) il mantenimento del = cantiere in=20 condizioni ordinate e di soddisfacente = salubrit=E0;
   =20 b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto = delle=20 condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento = o di=20 circolazione;
    c) le condizioni di = movimentazione=20 dei vari materiali;
    d) la manutenzione, = il=20 controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli = impianti=20 e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono = pregiudicare la=20 sicurezza e la salute dei lavoratori;
    e) = la=20 delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito = dei vari=20 materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze=20 pericolose;
    f) l'adeguamento, in funzione = dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai = vari tipi=20 di lavoro o fasi di lavoro;
    g) la = cooperazione=20 tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
    = h) le=20 interazioni con le attivit=E0 che avvengono sul luogo, all'interno o in = prossimit=E0=20 del cantiere.

Art. 96.
Obblighi dei datori di lavoro, dei = dirigenti e=20 dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese = esecutrici,=20 anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche = familiare o=20 con meno di dieci addetti:
    a) adottano le = misure=20 conformi alle prescrizioni di cui all'allegato = XIII;
   =20 b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con = modalit=E0=20 chiaramente visibili e individuabili;
    c) = curano=20 la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo = da=20 evitarne il crollo o il ribaltamento;
    d) = curano=20 la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che = possono=20 compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
   =20 e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, = previo,=20 se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei=20 lavori;
    f) curano che lo stoccaggio e=20 l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano=20 correttamente;
    g) redigono il piano = operativo di=20 sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese=20 esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo = 100 e=20 la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, = limitatamente al=20 singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui = all'articolo=20 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera = z),=20 e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

Art. 97.
Obblighi del datore di lavoro = dell'impresa=20 affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla = sicurezza dei=20 lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle = prescrizioni del=20 piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le = disposizioni di=20 cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro=20 dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneit=E0 tecnico = professionale si=20 fa riferimento alle modalit=E0 di cui all'allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve,=20 inoltre:
    a) coordinare gli interventi di = cui agli=20 articoli 95 e 96;
    b) verificare la = congruenza dei=20 piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al = proprio,=20 prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al=20 coordinatore per l'esecuzione.

Art. 98.
Requisiti professionali del = coordinatore per la=20 progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per = l'esecuzione=20 dei lavori devono essere in possesso dei seguenti=20 requisiti:
    a) laurea magistrale = conseguita in una=20 delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di = cui al=20 decreto del Ministro dell'universit=E0 e della ricerca in data 16 marzo = 2007,=20 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. = 157 del=20 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti = classi:=20 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro=20 dell'universit=E0 e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 = agosto 2000,=20 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. = 245 del=20 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del = decreto=20 del Ministro dell'istruzione, dell'universit=E0 e della ricerca in data = 5 maggio=20 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto = 2004,=20 nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, = comprovante=20 l'espletamento di attivit=E0 lavorativa nel settore delle costruzioni = per almeno=20 un anno;
    b) laurea conseguita nelle = seguenti=20 classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in = data 16=20 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al = citato=20 decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonche' attestazione, da = parte di=20 datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attivit=E0 = lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due=20 anni;
    c) diploma di geometra o perito = industriale=20 o perito agrario o agrotecnico, nonche' attestazione, da parte di datori = di=20 lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attivit=E0 = lavorativa nel=20 settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altres=EC, in = possesso di=20 attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a = specifico=20 corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le = strutture=20 tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione=20 professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, = dall'Istituto=20 italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi = professionali,=20 dalle universit=E0, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e = dei=20 lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore = dell'edilizia.

3. I contenuti, le modalit=E0 e la durata dei corsi di cui al comma 2 = devono=20 rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.

4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non = pi=F9 in=20 servizio, abbiano svolto attivit=E0 tecnica in materia di sicurezza = nelle=20 costruzioni, per almeno cinque anni, in qualit=E0 di pubblici ufficiali = o di=20 incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un = certificato=20 universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno = specifico=20 insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i = contenuti=20 minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un = corso di=20 perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. = L'attestato di=20 cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso della = laurea=20 magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 = sono a=20 totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento = dei=20 corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei=20 partecipanti.

Art. 99.
Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei = lavori,=20 trasmette all'azienda unit=E0 sanitaria locale e alla direzione = provinciale del=20 lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata=20 conformemente all'allegato XII, nonche' gli eventuali aggiornamenti nei = seguenti=20 casi:
    a) cantieri di cui all'articolo 90, = comma=20 3;
    b) cantieri che, inizialmente non = soggetti=20 all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera=20 a) per effetto di varianti sopravvenute in corso=20 d'opera;
    c) cantieri in cui opera = un'unica=20 impresa la cui entit=E0 presunta di lavoro non sia inferiore a duecento=20 uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile = presso il=20 cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza = territorialmente=20 competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni = in=20 attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi = alle=20 notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Art. 100.
Piano di sicurezza e di coordinamento =

1. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni = correlate=20 alla complessit=E0 dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi = critiche del=20 processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la = sicurezza e=20 la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui = all'allegato=20 XI, nonche' la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il = piano di=20 sicurezza e coordinamento (PSC) e' corredato da tavole esplicative di = progetto,=20 relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una = planimetria=20 sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarit=E0 dell'opera lo = richieda,=20 una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di = sicurezza e di=20 coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono = definiti all'allegato XV.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del = contratto di=20 appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori = autonomi sono=20 tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel = piano=20 operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione = dei=20 rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di = coordinamento=20 e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio = dei=20 lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolt=E0 di presentare al=20 coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di = sicurezza e=20 di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel = cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le = eventuali=20 integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi=20 pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori = la cui=20 esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o = per=20 organizzare urgenti misure di salvataggio.

Art. 101.
Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di=20 sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare = offerte=20 per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si = considera=20 trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti = alla gara=20 di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il = piano di=20 cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa = esecutrice=20 trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa = affidataria, la=20 quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo = trasmette al=20 coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito = positivo delle=20 suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non = oltre 15=20 giorni dall'avvenuta ricezione.

Art. 102.
Consultazione dei rappresentanti per = la=20 sicurezza

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento = di cui=20 all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, = il=20 datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il = rappresentante dei=20 lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul = contenuto=20 del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha = facolt=E0 di=20 formulare proposte al riguardo.

Art. 103.
Modalit=E0 di previsione dei livelli = di emissione=20 sonora

1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti = pu=F2=20 essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di = rumore=20 standard individuati da studi e misurazioni la cui validit=E0 e' = riconosciuta=20 dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, = riportando la=20 fonte documentale cui si e' fatto riferimento.

Art. 104.
Modalit=E0 attuative di particolari = obblighi=20

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai = duecento=20 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102=20 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo = 35, salvo=20 motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la = sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 = giorni=20 lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui = all'articolo 41,=20 la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri = aventi=20 caratteristiche analoghe a quelli gi=E0 visitati dallo stesso medico = competente e=20 gestiti dalle stesse imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio del = medico=20 competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in = cui=20 svolgono la loro attivit=E0 i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. = Il medico=20 competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui = svolgono=20 la loro attivit=E0 i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i = contenuti=20 per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono = essere=20 definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di=20 categoria.

4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di = affidamento dei=20 lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi = apposito=20 servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, = sono=20 esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera = b).=20

Capo II

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro = nelle=20 costruzioni e nei lavori in quota

Sezione I

Campo di applicazione

Art. = 105.
Attivit=E0 soggette=20

1. Le norme del presente capo si applicano alle attivit=E0 che, da = chiunque=20 esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, = concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, = riparazione,=20 demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o = equipaggiamento, la=20 trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, = permanenti o=20 temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in = altri=20 materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere = stradali,=20 ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, = sistemazione=20 forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione = edile o di=20 ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi = prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di = ingegneria=20 civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di = cui al=20 presente capo e ad in ogni altra attivit=E0 lavorativa.

Art. 106.
Attivit=E0 escluse

1. Le disposizioni del presente capo non si = applicano:
   =20 a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle = sostanze=20 minerali;
    b) alle attivit=E0 di = prospezione,=20 ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi = nel=20 territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma = continentale e=20 nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello=20 Stato;
    c) ai lavori svolti in mare.

Art. 107.
Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende = per=20 lavoro in quota: attivit=E0 lavorativa che espone il lavoratore al = rischio di=20 caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un = piano=20 stabile.

Sezione II

Disposizioni di carattere generale

Art.=20 108.
Viabilit=E0 nei cantieri

1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la = viabilit=E0 delle=20 persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell'allegato XVIII.

Art. 109.
Recinzione del cantiere

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve = essere dotato=20 di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli = estranei=20 alle lavorazioni.

Art. 110.
Luoghi di transito

1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e = simili deve=20 essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o = cautele=20 adeguate.

Art. 111.
Obblighi del datore di lavoro = nell'uso di=20 attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota = non=20 possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni = ergonomiche=20 adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le = attrezzature di=20 lavoro pi=F9 idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, = in=20 conformit=E0 ai seguenti criteri:
    a) = priorit=E0 alle=20 misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione=20 individuale;
    b) dimensioni delle = attrezzature di=20 lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle = sollecitazioni=20 prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo pi=F9 idoneo di sistema di = accesso ai=20 posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di = circolazione,=20 al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato = deve=20 consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da = un=20 sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non = deve=20 comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a = pioli=20 quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre = attrezzature=20 di lavoro considerate pi=F9 sicure non e' giustificato a causa del = limitato=20 livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle = caratteristiche=20 esistenti dei siti che non pu=F2 modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di = accesso e=20 di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e' direttamente = sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione = dei=20 rischi, risulta che il lavoro pu=F2 essere effettuato in condizioni di = sicurezza e=20 l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata pi=F9 sicura = non e'=20 giustificato a causa della breve durata di impiego e delle = caratteristiche=20 esistenti dei siti che non pu=F2 modificare. Lo stesso datore di lavoro = prevede=20 l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione = dell'esito della=20 valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei = vincoli=20 di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di = lavoro=20 adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a = minimizzare i=20 rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, = prevedendo, ove=20 necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le = cadute. I=20 predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una = resistenza tali=20 da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da = prevenire,=20 per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di = protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni = soltanto=20 nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di = natura=20 particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di = protezione=20 collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed = efficaci.=20 Il lavoro e' eseguito previa adozione di tali misure. Una volta = terminato=20 definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i=20 dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere=20 ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto = se le=20 condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la = salute dei=20 lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinche' sia vietato assumere e = somministrare=20 bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in = quota.=20

Art. 112.
Idoneit=E0 delle opere provvisionali =

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale = ed a=20 regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere = conservate=20 in efficienza per la intera durata del lavoro.

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si = deve=20 provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti pi=F9 = idonei ai=20 sensi dell'allegato XIX.

Art. 113.
S c a l e

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli = ambienti di=20 lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai = carichi=20 massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini = devono=20 avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata = alle=20 esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono = essere=20 provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa = equivalente.=20 Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un=20 corrimano.

2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o=20 incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, = devono=20 essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di = una solida=20 gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale = da=20 impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete = della=20 gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi pi=F9 di cm = 60. I=20 pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono = applicati=20 o alla quale la scala e' fissata. Quando l'applicazione della gabbia = alle scale=20 costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficolt=E0 = costruttive,=20 devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza = atte ad=20 evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con = materiale=20 adatto alle condizioni di impiego, devono essere
sufficientemente = resistenti=20 nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni = appropriate al=20 loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai = montanti=20 mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli = devono essere=20 trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; = nelle scale=20 lunghe pi=F9 di 4 metri deve essere applicato anche un tirante = intermedio. E'=20 vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui = montanti al=20 posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste=20 di:
    a) dispositivi antisdrucciolevoli = alle=20 estremit=E0 inferiori dei due montanti;
    = b) ganci di=20 trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremit=E0 superiori, = quando sia=20 necessario per assicurare la stabilit=E0 della scala.

4. Per le scale provviste alle estremit=E0 superiori di dispositivi = di=20 trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di = sicurezza=20 indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a = mano=20 usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non = devono=20 essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a = collegare=20 stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del = ponte,=20 devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.

5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, = comporti=20 pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o=20 trattenute al piede da altra persona.

6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate = in modo=20 da garantire la loro stabilit=E0 durante l'impiego e secondo i seguenti=20 criteri:
    a) le scale a pioli portatili = devono=20 poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e = immobile,=20 in modo da garantire la posizione orizzontale dei = pioli;
   =20 b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo = sicuro e,=20 ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti = e=20 qualsiasi movimento di oscillazione;
    c) = lo=20 scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro = uso, deve=20 essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei = montanti, o=20 con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra = soluzione=20 di efficacia equivalente;
    d) le scale a = pioli=20 usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre = il=20 livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa=20 sicura;
    e) le scale a pioli composte da = pi=F9=20 elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da = assicurare il=20 fermo reciproco dei vari elementi;
    f) le = scale a=20 pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate = in modo=20 da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un = appoggio e di=20 una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una = scala a=20 pioli non deve precludere una presa sicura.

8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o pi=F9 elementi = innestati=20 (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si = devono=20 osservare le seguenti disposizioni:
    a) la = lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo = particolari=20 esigenze, nel qual caso le estremit=E0 superiori dei montanti devono = essere=20 assicurate a parti fisse;
    b) le scale in = opera=20 lunghe pi=F9 di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre = la freccia=20 di inflessione;
    c) nessun lavoratore deve = trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento=20 laterale;
    d) durante l'esecuzione dei = lavori, una=20 persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono = essere=20 provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che = impedisca=20 l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo = di cui ai=20 commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato XX.

Art. 114.
Protezione dei posti di lavoro =

1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di = caricamento e=20 sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o = eseguite=20 altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere = protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di = materiali.

2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere=20 delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto = i=20 carichi.

3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come = quelli di=20 spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere=20 predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone = direttamente=20 addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in = vicinanza. Tali=20 misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di = pietrame nella=20 costruzione di muratura comune.

Art. 115.
Sistemi di protezione contro le = cadute=20 dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di = protezione=20 collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), = e'=20 necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione = composti da=20 diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali = i=20 seguenti:
    a) assorbitori di=20 energia;
    b) = connettori;
   =20 c) dispositivo di ancoraggio;
    d) = cordini;
    e) dispositivi=20 retrattili;
    f) guide o linee vita=20 flessibili;
    g) guide o linee vita=20 rigide;
    h) imbracature.

2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve = permettere=20 una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di = energia=20 a 4 metri.

3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante = connettore=20 lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o=20 provvisionali.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o = mezzi=20 equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

Art. 116.
Obblighi dei datori di lavoro = concernenti=20 l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi =

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento = mediante funi in conformit=E0 ai seguenti = requisiti:
   =20 a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, = una per=20 l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con = funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. E' ammesso = l'uso di=20 una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune = rende il=20 lavoro pi=F9 pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire = la=20 sicurezza;
    b) lavoratori dotati di = un'adeguata=20 imbracatura di sostegno collegata alla fune di = sicurezza;
   =20 c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e = discesa e=20 dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in = cui=20 l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di = sicurezza=20 deve essere munita di un dispositivo mobile
contro le cadute che = segue gli=20 spostamenti del lavoratore;     d) attrezzi ed = altri=20 accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di = sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
   =20 e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al = fine di=20 poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessit=E0. Il = programma=20 dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i=20 dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure = operative, gli=20 ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le = squadre di=20 lavoro e gli attrezzi di lavoro;
    f) il = programma=20 di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini = della=20 verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di=20 compatibilit=E0 ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una = formazione=20 adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di = procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e = deve=20 riguardare:
    a) l'apprendimento delle = tecniche=20 operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
   =20 b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su=20 manufatti;
    c) l'utilizzo dei dispositivi = di=20 protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, = durata e=20 conservazione;
    d) gli elementi di primo=20 soccorso;
    e) i rischi oggettivi e le = misure di=20 prevenzione e protezione;
    f) le procedure = di=20 salvataggio.

4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti = minimi di=20 validit=E0 dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

Art. 117.
Lavori in prossimit=E0 di parti = attive

1. Quando occorre effettuare lavori in prossimit=E0 di linee = elettriche o di=20 impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze=20 particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme = restando le=20 norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti=20 precauzioni:
    a) mettere fuori tensione ed = in=20 sicurezza le parti attive per tutta la durata dei = lavori;
   =20 b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento = alle=20 parti attive;
    c) tenere in permanenza, = persone,=20 macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra=20 attrezzatura a distanza di
sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire = contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del = tipo di=20 lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

Sezione III

Scavi e fondazioni

Art. = 118.
Splateamento e=20 sbancamento

1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego = di=20 escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una = inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, = da=20 impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera = l'altezza di=20 m 1,50, e' vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base = e=20 conseguente franamento della parete.

2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di = piogge, di=20 infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere = frane o=20 scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento = del=20 terreno.

3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata = la=20 presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio = del=20 fronte di attacco.

4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non = sia=20 munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.

5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi = alla base=20 della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza = dello=20 scavo o alle condizioni di accessibilit=E0 del ciglio della platea = superiore, la=20 zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante = opportune=20 segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

Art. 119.
Pozzi, scavi e cunicoli

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pi=F9 di m 1,50, quando = la=20 consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilit=E0, = anche in=20 relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che = procede=20 lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.

2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi = degli=20 scavi di almeno 30 centimetri.

3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non = presenti=20 pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare = franamenti=20 della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man = mano che=20 procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione pu=F2 essere = effettuata in=20 relazione al progredire del rivestimento in muratura.

4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle = sottomurazioni=20 e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti = le cui=20 fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.

5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate = misure e=20 precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano = lesioni o=20 danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.

6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve = essere=20 disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed = all'asportazione del=20 materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio = della=20 benna.

7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata = assistenza=20 all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il = recupero di=20 un lavoratore infortunato privo di sensi.

Art. 120.
Deposito di materiali in prossimit=E0 = degli scavi=20

1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli = scavi.=20 Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si = deve=20 provvedere alle necessarie puntellature.

Art. 121.
Presenza di gas negli scavi

1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e = fosse in=20 genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti = dalla=20 presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, = specie=20 in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di = fabbriche,=20 depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, = metanodotti=20 e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze=20 pericolose.

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici,=20 asfissianti o la irrespirabilit=E0 dell'aria ambiente e non sia = possibile=20 assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i = lavoratori=20 devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale = delle=20 vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione=20 individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve = essere=20 tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve=20 mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere = in=20 grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai = gas.

3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di=20 autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione = dei gas o=20 vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e = sempreche' sia=20 assicurata una efficace e continua aerazione.

4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o = esplosivi, deve=20 provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; = deve=20 inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni = di gas=20 pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di = apparecchi=20 comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad = incendiare=20 il gas.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere = abbinati=20 nell'esecuzione dei lavori.

Sezione IV

Ponteggi e impalcature in legname

Art.=20 122.
Ponteggi ed opere provvisionali

1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, = devono essere=20 adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o = ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad = eliminare i=20 pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 = dell'allegato=20 XVIII.

Art. 123.
Montaggio e smontaggio delle opere=20 provvisionali

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono = essere=20 eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Art. 124.
Deposito di materiali sulle = impalcature=20

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato = qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed = attrezzi=20 necessari ai lavori.

2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore = a=20 quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo = spazio=20 occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre = necessarie per=20 l'andamento del lavoro.

Art. 125.
Disposizione dei montanti

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui = punti=20 di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono = altres=EC=20 essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi = montanti=20 singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto = per gli=20 ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.

3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base = di=20 appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in = senso=20 verticale ed orizzontale.

4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo = impalcato o il piano di gronda.

5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore = a m=20 3,60; pu=F2 essere consentita una maggiore distanza quando ci=F2 sia = richiesto da=20 evidenti motivi di esercizio del cantiere, purche', in tale caso, la = sicurezza=20 del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o = architetto=20 corredato dai relativi calcoli di stabilit=E0.

6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione = almeno in=20 corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, = con=20 disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

Art. 126.
Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che = siano=20 posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su = tutti i lati=20 verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione. =

Art. 127.
Ponti a sbalzo

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di = ponti=20 normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purche' la loro = costruzione=20 risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidit=E0 = e la=20 stabilit=E0.

Art. 128.
Sottoponti

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di = sicurezza,=20 costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

2. La costruzione del sottoponte pu=F2 essere omessa per i ponti = sospesi, per i=20 ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di = riparazione=20 di durata non superiore a cinque giorni.

Art. 129.
Impalcature nelle costruzioni in = conglomerato=20 cementizio

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, = quando=20 non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con = montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto = dei=20 pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano=20 raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza = utile di=20 almeno m 1,20.

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva = soletta=20 o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo = del=20 fabbricato pi=F9 di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda = esterna del=20 cassero medesimo. Come sotto ponte pu=F2 servire l'impalcato o ponte a = sbalzo=20 costruito in corrispondenza al piano sottostante.

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve = essere=20 sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un = impalcato=20 di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali = dall'alto.=20 Tale protezione pu=F2 essere sostituita con una chiusura continua in = graticci sul=20 fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, = o con la=20 segregazione dell'area sottostante.

Art. 130.
Andatoie e passerelle

1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando = siano=20 destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate = al=20 trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 = per=20 cento.

2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di = riposo ad=20 opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati = listelli=20 trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

Sezione V

Ponteggi fissi

Art. 131.
Autorizzazione = alla=20 costruzione ed all'impiego

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi = portanti=20 prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della = presente=20 sezione.

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero = del=20 lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla costruzione ed=20 all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono = essere=20 specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta=20 all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di = esame=20 della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio gi=E0 = autorizzato anche=20 alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN = 74.

4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego = ponteggi aventi=20 interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i=20 risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su = prototipi=20 significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei = gradi di=20 sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

5. L'autorizzazione e' soggetta a rinnovo ogni dieci anni per = verificare=20 l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.

6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal = fabbricante=20 copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi = elencati al comma 1, lettere d), e), f) e = g)=20 dell'articolo 132.

7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche = dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi = dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a = campione=20 presso le sedi di produzione.

Art. 132.
Relazione tecnica

1. La relazione di cui all'articolo 131 deve = contenere:
   =20 a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, = loro=20 dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema=20 dell'insieme;
    b) caratteristiche di = resistenza=20 dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i = singoli=20 materiali;
    c) indicazione delle prove di = carico,=20 a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
    = d)=20 calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di=20 impiego;
    e) istruzioni per le prove di = carico del=20 ponteggio;
    f) istruzioni per il = montaggio,=20 impiego e smontaggio del
ponteggio;
    g) = schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di = sovraccarico,=20 di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non = sussiste=20 l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Art. 133.
Progetto

1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali = nella=20 relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni=20 strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonche' le = altre opere=20 provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di = notevole=20 importanza e complessit=E0 in rapporto alle loro dimensioni ed ai = sovraccarichi,=20 devono essere eretti in base ad un progetto = comprendente:
   =20 a) calcolo di resistenza e stabilit=E0 eseguito secondo le = istruzioni=20 approvate nell'autorizzazione ministeriale;
    = b)=20 disegno esecutivo.

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto = abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve = risultare=20 quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle = sollecitazioni e dell'esecuzione.

3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e = copia del=20 progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a = richiesta=20 degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi = e le=20 opere provvisionali di cui al comma 1.

Art. 134.
Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed = esibita,=20 a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui = al=20 comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e = smontaggio=20 (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati=20 nell'allegato XXII del presente Titolo.

2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito = riportate=20 sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha = giustificato=20 l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

Art. 135.
Marchio del fabbricante

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad=20 incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del = fabbricante.=20

Art. 136.
Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a = mezzo di=20 persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), = in=20 funzione della complessit=E0 del ponteggio scelto, con la valutazione = delle=20 condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici = sistemi=20 utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro=20 prevista. Tale piano pu=F2 assumere la forma di un piano di applicazione = generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per = gli=20 schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del = preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

2. Nel serraggio di pi=F9 aste concorrenti in un nodo i giunti devono = essere=20 collocati strettamente l'uno vicino all'altro.

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di = cui uno=20 pu=F2 fare parte del parapetto.

4. Il datore di lavoro assicura che:
    = a) lo=20 scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e' impedito = tramite=20 fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo = antiscivolo,=20 oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia=20 equivalente;
    b) i piani di posa dei = predetti=20 elementi di appoggio hanno una capacit=E0 portante=20 sufficiente;
    c) il ponteggio e'=20 stabile;
    d) dispositivi appropriati = impediscono=20 lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione = dei=20 lavori in quota;
    e) le dimensioni, la = forma e la=20 disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del = lavoro=20 da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire=20 un'esecuzione dei lavori e una circolazione = sicure;
   =20 f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da = impedire lo=20 spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonche' la presenza = di=20 spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati = e i=20 dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio = non=20 pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, = smontaggio=20 o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo = generico e=20 delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona = di=20 pericolo, ai sensi del titolo V.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, = smontati o=20 trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola = d'arte e=20 conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto = una=20 formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e = deve=20 riguardare:
    a) la comprensione del piano = di=20 montaggio, smontaggio o trasformazione del = ponteggio;
   =20 b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio = o=20 trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione=20 vigente;
    c) le misure di prevenzione dei = rischi=20 di caduta di persone o di oggetti;
    d) le = misure=20 di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche=20 pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;=20    
    e) le condizioni di = carico=20 ammissibile;
    f) qualsiasi altro rischio = che le=20 suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono=20 comportare.

8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti = minimi di=20 validit=E0 dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

Art. 137.
Manutenzione e revisione

1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo = violente=20 perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve = assicurarsi=20 della verticalit=E0 dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della = efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale = sostituzione o=20 il rinforzo di elementi inefficienti.

2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi = esterni=20 con idonei sistemi di protezione.

Art. 138.
Norme particolari

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in = modo che=20 non possano scivolare sui traversi metallici.

2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio = dalla=20 muratura non superiore a 30 centimetri.

3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del = ponteggio.

4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto=20 applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse = deroghe:
    a) alla disposizione di cui = all'articolo=20 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 = metro=20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda;
    = b) alla=20 disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che = l'altezza del=20 parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di=20 calpestio;
    c) alla disposizione di cui=20 all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia = non=20 inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
   =20 d) alla disposizione di cui all'articolo 128, comma 1, nel caso = di=20 ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che prevedano specifici=20 schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.

Sezione VI

Ponteggi movibili

Art. 139.
Ponti su = cavalletti=20

1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 = e non=20 devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.

Art. 140.
Ponti su ruote a torre

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con = largo=20 margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere = sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che = non=20 possano essere ribaltati.

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il = carico=20 del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni = o altro=20 mezzo equivalente.

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con = cunei=20 dalle due parti o sistemi equivalenti.

4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno = ogni due=20 piani; e' ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre = conformi=20 all'allegato XXIII.

5. La verticalit=E0 dei ponti su ruote deve essere controllata con = livello o=20 con pendolino.

6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche = di=20 contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano = lavoratori o=20 carichi.

Sezione VII

Costruzioni edilizie

Art. = 141.
Strutture speciali=20

1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda = e di=20 opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per = impedirne la=20 caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la = stabilit=E0=20 dell'opera sia completamente assicurata.

Art. 142.
Costruzioni di archi, volte e simili =

1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali = archi,=20 volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera=20 sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, = devono=20 essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la = necessaria=20 solidit=E0 e con modalit=E0 tali da consentire, a getto o costruzione = ultimata, il=20 loro progressivo abbassamento e disarmo.

2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti = ad arco,=20 per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di = uso=20 corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o=20 architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilit=E0.

3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma = precedente,=20 devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di = vigilanza.=20

Art. 143.
Posa delle armature e delle centine =

1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle = opere di=20 cui all'articolo precedente, e' fatto obbligo di assicurarsi della = resistenza=20 del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo = da=20 prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, = con=20 particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.

Art. 144.
Resistenza delle armature

1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle=20 strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, = nonche' le=20 sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante = l'esecuzione=20 dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.

2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere=20 opportunamente distribuito.

Art. 145.
Disarmo delle armature

1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 = dell'articolo 142=20 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una = formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta=20 sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori = ne=20 abbia data l'autorizzazione.

2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di = sostegno=20 quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.

3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono = essere=20 adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione = delle=20 opere in conglomerato cementizio.

Art. 146.
Difesa delle aperture

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro = devono essere=20 circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono = essere=20 coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a = quella=20 del piano di calpestio dei ponti di servizio.

2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o = di=20 persone, un lato del parapetto pu=F2 essere costituito da una barriera = mobile non=20 asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al=20 passaggio.

3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una=20 profondit=E0 superiore a m 0,50 devono essere munite di normale = parapetto e tavole=20 fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire = la caduta=20 di persone.

Art. 147.
Scale in muratura

1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, = fino=20 alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti = normali con=20 tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.

2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura = posta=20 all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone = transitanti al=20 piano terreno contro la caduta dei materiali.

3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, = qualora=20 non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati = intavolati=20 larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati = trasversalmente=20 listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.

Art. 148.
Lavori speciali

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti,=20 coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza=20 sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di = impiego.

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati = i=20 necessari apprestamenti atti a garantire la incolumit=E0 delle persone = addette,=20 disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e = facendo=20 uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

Art. 149.
Paratoie e cassoni

1. Paratoie e cassoni devono essere:
    = a) ben=20 costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza=20 sufficiente;
    b) provvisti = dell'attrezzatura=20 adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione = d'acqua=20 e di materiali.

2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo = smantellamento di=20 una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la = diretta=20 sorveglianza di un preposto.

3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano=20 ispezionati ad intervalli regolari.

Sezione VIII

Demolizioni

Art. 150.
Rafforzamento = delle=20 strutture

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione e' fatto obbligo di = procedere=20 alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilit=E0 delle = varie=20 strutture da demolire.

2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite = le opere=20 di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante = la=20 demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

Art. 151.
Ordine delle demolizioni

1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, = devono=20 essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in = maniera da=20 non pregiudicare la stabilit=E0 delle strutture portanti o di = collegamento e di=20 quelle eventuali adiacenti.

2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma = contenuto=20 nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che = deve essere=20 tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 152.
Misure di sicurezza

1. La demolizione dei muri effettuata con attrez-zature manuali deve = essere=20 fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in=20 demolizione.

2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in=20 demolizione.

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi = di muri=20 di altezza inferiore ai due metri.

Art. 153.
Convogliamento del materiale di = demolizione=20

1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma = deve=20 essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo = inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal = livello del=20 piano di raccolta.

2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco = imbocchi=20 nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere = adeguatamente=20 rinforzati.

3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo = che non=20 possano cadervi accidentalmente persone.

4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il = materiale di=20 demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.

5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il=20 sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i = materiali di=20 risulta.

Art. 154.
Sbarramento della zona di demolizione =

1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta = ed il=20 transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed = il=20 trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo = che sia=20 stato sospeso lo scarico dall'alto.

Art. 155.
Demolizione per rovesciamento =

1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e = locali, la=20 demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non = superiore a 5=20 metri pu=F2 essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per=20 spinta.

2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e = senza=20 strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura = opportunamente=20 isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non = determinare=20 crolli intempestivi o non previsti di altre parti.

3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la = sicurezza=20 del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo = l'altezza=20 del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai = dalla zona=20 interessata.

4. Il rovesciamento per spinta pu=F2 essere effettuato con martinetti = solo per=20 opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli = sussidiari=20 contro il ritorno degli elementi smossi.

5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del = terreno in=20 seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare = danni o=20 lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i = lavoratori=20 addetti.

Art. 156.
Verifiche

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la = Commissione=20 consultiva permanente, pu=F2 stabilire l'obbligo di sottoporre a = verifiche=20 ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalit=E0 e = l'organo=20 tecnico incaricato.

Capo III

Sanzioni

Art. 157.
Sanzioni per i = committenti e i=20 responsabili dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono=20 puniti:
    a) con l'arresto da tre a sei = mesi o con=20 l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, = commi 1,=20 secondo
periodo, 3, 4 e 5;
    b) con = l'arresto da=20 due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la = violazione=20 dell'articolo 90, comma 9, lettera a);
   =20 c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 = euro per=20 la violazione dell'articolo 101, comma 1, primo = periodo;
   =20 d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 = euro per=20 la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera c).

Art. 158.
Sanzioni per i coordinatori

1. Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da = tre a sei=20 mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione = dell'articolo 91,=20 comma 1.

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e'=20 punito:
    a) con l'arresto da tre a sei = mesi o con=20 l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 92, = comma 1,=20 lettere a), b), c), e) ed = f), e con=20 l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la = violazione dell'articolo 92, comma 2;
    b) = con=20 l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro = per la=20 violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).

Art. 159.
Sanzioni per i datori di lavoro, i = dirigenti e=20 i preposti

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono = puniti:
   =20 a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a = 12.000=20 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere = a),=20 b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, = 121,=20 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;
    = b) con=20 l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 5.000 euro = per la=20 violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, = 129,=20 comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1,=20 154;
    c) con l'arresto sino a due mesi o = con=20 l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma = 1,=20 lettera d), e 97, comma 3, nonche' per la violazione delle disposizioni = del capo=20 II del presente titolo non altrimenti = sanzionate;
   =20 d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro = per la=20 violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

2. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivit=E0 alla quale e' = tenuto in=20 osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo = 19:
   =20 a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 = euro=20 per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, = comma 3,=20 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e = 2;
   =20 b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 = euro per=20 la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, = 152, comma=20 2.

Art. 160.
Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori autonomi sono puniti:
    = a) con=20 l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro = per la=20 violazione dell'articolo 100, comma 3;
    b) = con=20 l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la = violazione=20 dell'articolo 94.

2. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con = l'ammenda da=20 150 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, = 152,=20 comma 2.

Titolo V

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Capo I

Disposizioni generali

Art. = 161.
Campo di=20 applicazione

1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica = di=20 sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla = segnaletica=20 impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, = marittimo ed=20 aereo.

Art. 162.
Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
   =20 a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di = seguito=20 indicata =ABsegnaletica di sicurezza=BB: una segnaletica che, riferita = ad un=20 oggetto, ad una attivit=E0 o ad una situazione determinata, fornisce una = indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul = luogo di=20 lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un = segnale=20 luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale=20 gestuale;
    b) segnale di divieto: un = segnale che=20 vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un=20 pericolo;
    c) segnale di avvertimento: un = segnale=20 che avverte di un rischio o pericolo;
    d) = segnale=20 di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato=20 comportamento;
    e) segnale di salvataggio = o di=20 soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di = sicurezza=20 o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
    = f)=20 segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da = quelle=20 specificate alle lettere da b) ad e);
    = g)=20 cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, = di=20 colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione = determinata, la=20 cui visibilit=E0 e' garantita da una illuminazione di intensit=E0=20 sufficiente;
    h) cartello supplementare: = un=20 cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera = g) e che fornisce indicazioni = complementari;
   =20 i) colore di sicurezza: un colore al quale e' assegnato un = significato=20 determinato;
    l) simbolo o pittogramma:=20 un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un = determinato=20 comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie=20 luminosa;
    m) segnale luminoso: un segnale = emesso=20 da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, = che e'=20 illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come = una=20 superficie luminosa;
    n) segnale acustico: = un=20 segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, = senza=20 impiego di voce umana o di sintesi vocale;
    = o)=20 comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego = di voce=20 umana o di sintesi vocale;
    p) segnale = gestuale:=20 un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma = convenzionale per=20 guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un = pericolo=20 attuale per i lavoratori.

Art. 163.
Obblighi del datore di lavoro =

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in = conformit=E0=20 all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o=20 sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di = organizzazione=20 del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di = lavoro fa=20 ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni = di cui=20 agli allegati da XXIV a XXXII.

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di = sicurezza=20 indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli = allegati da=20 XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di = buona=20 tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarit=E0 del = lavoro,=20 l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno = dell'impresa o=20 dell'unit=E0 produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica = prevista dalla=20 legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, = fluviale,=20 marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII. =

Art. 164.
Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinche':
    = a)=20 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano = informati=20 di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza = impiegata=20 all'interno dell'impresa ovvero dell'unit=E0 = produttiva;
   =20 b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare = sotto=20 forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il=20 significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa = implica=20 l'uso di gesti o di parole, nonche' i comportamenti generali e specifici = da=20 seguire.

Capo II

Sanzioni

Art. 165.
Sanzioni a carico del datore di = lavoro e del=20 dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono = puniti:
   =20 a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a = 10.000=20 euro per la violazione degli articoli 163 e 164, comma 1,
lettera=20 b);
    b) con l'arresto da due a = quattro=20 mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione = dell'articolo 164,=20 comma 1, lettera a).

Art. 166.
Sanzioni a carico del preposto =

1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivit=E0 alla quale e' = tenuto in=20 osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo = 19:
   =20 a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 = euro=20 per la violazione dell'articolo 163;
    b) = con=20 l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la = violazione=20 dell'articolo 164, comma 1, lettera a).

Titolo VI

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Capo I

Disposizioni generali

Art. = 167.
Campo di=20 applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivit=E0 = lavorative di=20 movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori = rischi di=20 patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare = dorso-lombari.

2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
   =20 a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di = trasporto o di=20 sostegno di un carico ad opera di uno o pi=F9 lavoratori, comprese le = azioni del=20 sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, = per le=20 loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche = sfavorevoli,=20 comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in = particolare=20 dorso-lombari;
    b) patologie da = sovraccarico=20 biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee = e=20 nervovascolari.

Art. 168.
Obblighi del datore di lavoro =

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e = ricorre ai=20 mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare = la=20 necessit=E0 di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei = lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei = carichi ad=20 opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative = necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi = i mezzi=20 adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la = movimentazione=20 manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in=20 particolare:
    a) organizza i posti di = lavoro in=20 modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e=20 salute;
    b) valuta, se possibile anche in = fase di=20 proget-tazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al = lavoro in=20 questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
    = c)=20 evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, = adottando=20 le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali = di=20 rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze = che tale=20 attivit=E0 comporta, in base all'allegato XXXIII;
   =20 d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui=20 all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori=20 individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le = finalit=E0 del=20 presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri = casi si=20 pu=F2 fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

Art. 169.
Informazione, formazione e = addestramento=20

1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di=20 lavoro:
    a) fornisce ai lavoratori le = informazioni=20 adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico=20 movimentato;
    b) assicura ad essi la = formazione=20 adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalit=E0 di = corretta=20 esecuzione delle attivit=E0.     2. Il datore di lavoro = fornisce ai=20 lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e = procedure=20 da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

Capo II

Sanzioni

Art. 170.
Sanzioni a carico del datore di = lavoro e del=20 dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono = puniti:
   =20 a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro = 2.000 fino=20 ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2, 169, = comma 1,=20 lettera b);
    b) con l'arresto da = due a=20 quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la = violazione=20 dell'articolo 169, comma 1, lettera a).

Art. 171.
Sanzioni a carico del preposto =

1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivit=E0 alla quale e' = tenuto in=20 osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo = 19:
   =20 a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad = euro=20 1.200 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e = 2;
   =20 b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad = euro=20 600 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a). =

Titolo VII

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 172.
Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivit=E0 = lavorative che=20 comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori=20 addetti:
    a) ai posti di guida di veicoli = o=20 macchine;
    b) ai sistemi informatici = montati a=20 bordo di un mezzo di trasporto;
    c) ai = sistemi=20 informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del = pubblico;
    d) alle macchine calcolatrici, = ai=20 registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo = dispositivo=20 di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto = di tale=20 attrezzatura;
    e) alle macchine di = videoscrittura=20 senza schermo separato.

Art. 173.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende=20 per:
    a) videoterminale: uno schermo = alfanumerico=20 o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione=20 utilizzato;
    b) posto di lavoro: l'insieme = che=20 comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con = tastiera=20 ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software = per=20 l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature = connesse, comprendenti l'unit=E0 a dischi, il telefono, il modem, la = stampante, il=20 supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonche' = l'ambiente di=20 lavoro immediatamente circostante;
    c) = lavoratore:=20 il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in = modo=20 sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le = interruzioni di=20 cui all'articolo 175.

Capo II

Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei = preposti=20

Art. 174.
Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui = all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare=20 riguardo:
    a) ai rischi per la vista e per = gli=20 occhi;
    b) ai problemi legati alla postura = ed=20 all'affaticamento fisico o mentale;
    c) = alle=20 condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai = rischi=20 riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto = della=20 somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi = riscontrati.

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di = cui=20 all'articolo 173, in conformit=E0 ai requisiti minimi di cui = all'allegato XXXIV.=20

Art. 175.
Svolgimento quotidiano del lavoro =

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attivit=E0 = mediante=20 pause ovvero cambiamento di attivit=E0.

2. Le modalit=E0 di tali interruzioni sono stabilite dalla = contrattazione=20 collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante = l'interruzione di=20 cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di = quindici=20 minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al=20 videoterminale.

4. Le modalit=E0 e la durata delle interruzioni possono essere = stabilite=20 temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne = evidenzi la=20 necessit=E0

5. E' comunque esclusa la cumulabilit=E0 delle interruzioni = all'inizio ed al=20 termine dell'orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di = attesa=20 della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a = tutti=20 gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il = posto=20 di lavoro.

7. La pausa e' considerata a tutti gli effetti parte integrante = dell'orario=20 di lavoro e, come tale, non e' riassorbibile all'interno di accordi che=20 prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Art. 176.
Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui=20 all'articolo 41, con particolare riferimento:
    = a)=20 ai rischi per la vista e per gli occhi;
   b) ai = rischi=20 per l'apparato muscolo-scheletrico.

2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i = lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.

3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa = stabilita=20 dal medico competente, la periodicit=E0 delle visite di controllo e' = biennale per=20 i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e = per i=20 lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di et=E0; = quinquennale negli=20 altri casi.

4. Per i casi di inidoneit=E0 temporanea il medico competente = stabilisce il=20 termine per la successiva visita di idoneit=E0.

5. Il lavoratore e' sottoposto a visita di controllo per i rischi di = cui al=20 comma 1 a sua richiesta, secondo le modalit=E0 previste all'articolo 41, = comma 2,=20 lettera c).

6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i = dispositivi=20 speciali di correzione visiva, in funzione dell'attivit=E0 svolta, = quando l'esito=20 delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessit=E0 e non = sia=20 possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Art. 177.
Informazione e formazione

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo = 18, comma=20 1, lettera l), il datore di lavoro:
    = a)=20 fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto=20 riguarda:
        1) le misure = applicabili=20 al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo = 174;
        2) le modalit=E0 di = svolgimento=20 dell'attivit=E0;
        3) la = protezione=20 degli occhi e della vista;
    b) assicura ai = lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto = indicato al=20 comma 1, lettera a).

Capo III

Sanzioni

<\p> Art. 178.
Sanzioni a carico del = datore di=20 lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono = puniti:
   =20 a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro = 2.000 fino=20 ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175, = 176, commi=20 1, 3, 5, 177, comma 1, lettera b);
    = b)=20 con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro = 4.500=20 per la violazione dell'articolo 177, comma 1, lettera a).

Art. 179.
Sanzioni a carico del preposto =

1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivit=E0 alla quale e' = tenuto in=20 osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo = 19:
   =20 a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad = euro=20 1.200 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3,=20 175;
    b) con l'arresto fino ad un mese o = con=20 l'ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 174, = comma 1,=20 lettera a).

Titolo VIII

AGENTI FISICI

Capo I

Disposizioni generali

Art. = 180.
Definizioni e=20 campo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si = intendono il=20 rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i = campi=20 elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il = microclima e=20 le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e = la=20 sicurezza dei lavoratori.

2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le = attivit=E0=20 comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle = comportanti=20 esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti=20 esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle=20 comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il = capo=20 V.

3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' = disciplinata=20 unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue = successive=20 modificazioni.

Art. 181.
Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di = lavoro=20 valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo = da=20 identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione = con=20 particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone = prassi.

2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti = fisici e'=20 programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale = qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in = possesso di=20 specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi e' = aggiornata ogni=20 qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, = ovvero,=20 quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la = sua=20 revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei = livelli=20 di esposizione costituiscono parte integrante del documento di = valutazione del=20 rischio.

3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali = misure di=20 prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei = rischi e'=20 riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa = pu=F2=20 includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura = e=20 l'entit=E0 dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi = pi=F9=20 dettagliata.

Art. 182.
Disposizioni miranti ad eliminare o = ridurre i=20 rischi

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilit=E0 di = misure per=20 controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione = agli=20 agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La = riduzione dei=20 rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui = principi=20 generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.

2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori = superiori ai=20 valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. = Allorche',=20 nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione = del=20 presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il = datore di=20 lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto = dei=20 valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei = valori=20 limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e=20 prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Art. 183.
Lavoratori particolarmente sensibili =

1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo 182 alle = esigenze=20 dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al = rischio,=20 incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.

Art. 184.
Informazione e formazione dei = lavoratori=20

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore = di=20 lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti a rischi derivanti da = agenti=20 fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e = formati=20 in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare=20 riguardo:
    a) alle misure adottate in = applicazione=20 del presente titolo;    
    = b)=20 all'entit=E0 e al significato dei valori limite di esposizione
e dei = valori di=20 azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonche' ai potenziali rischi=20 associati;
   c) ai risultati della valutazione,=20 misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti=20 fisici;
    d) alle modalit=E0 per = individuare e=20 segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la=20 salute;
    e) alle circostanze nelle quali i = lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi = della=20 stessa;
    f) alle procedure di lavoro = sicure per=20 ridurre al minimo i rischi derivanti = dall'esposizione;
   =20 g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione = individuale e=20 alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Art. 185.
Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti = fisici viene=20 svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed e' = effettuata dal=20 medico competente nelle modalit=E0 e nei casi previsti ai rispettivi = capi del=20 presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio = che gli=20 sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di = prevenzione e=20 protezione.

2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore=20 un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi = lavorativi=20 il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del = segreto=20 professionale, il datore di lavoro, che provvede = a:
   =20 a) sottoporre a revisione la valutazione dei=20 rischi;
    b) sottoporre a revisione le = misure=20 predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
    = c)=20 tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle = misure=20 necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

Art. 186.
Cartella sanitaria e di rischio =

1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera = c), il=20 medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi = compresi i=20 valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del = presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del = servizio di=20 prevenzione e protezione.

Capo II

Protezione dei lavoratori contro i rischi di = esposizione al=20 rumore durante il lavoro

Art. 187.
Campo di applicazione=20

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione = dei=20 lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti=20 dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per = l'udito.

Art. 188.
Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:
   =20 a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della = pressione=20 acustica istantanea ponderata in frequenza = =ABC=BB;
   =20 b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): = [dB(A)=20 riferito a 20 \muPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei = livelli=20 di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto = ore,=20 definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si = riferisce a=20 tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore = impulsivo;
   =20 c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore = medio,=20 ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera = al=20 rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto = ore,=20 definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2. =

Art. 189.
Valori limite di esposizione e valori = di azione=20

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione = al=20 livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica = di picco,=20 sono fissati a:
    a) valori limite di = esposizione=20 rispettivamente LEX =3D 87 dB(A) e ppeak =3D 200 = Pa (140 dB(C)=20 riferito a 20 =B5Pa);
    b) valori superiori = di=20 azione: rispettivamente LEX =3D 85 dB(A) e ppeak = =3D 140 Pa (137=20 dB(C) riferito a 20 =B5Pa);
    c) valori = inferiori di=20 azione: rispettivamente LEX =3D 80 dB(A) e ppeak = =3D 112 Pa (135=20 dB(C) riferito a 20 =B5Pa).

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivit=E0 = lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, = da una=20 giornata di lavoro all'altra, e' possibile sostituire, ai fini = dell'applicazione=20 dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di=20 esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione = settimanale a=20 condizione che:
    a) il livello di = esposizione=20 settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non = ecceda il=20 valore limite di esposizione di 87 dB(A);
    = b)=20 siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi = associati a=20 tali attivit=E0.

3. Nel caso di variabilit=E0 del livello di esposizione settimanale = va=20 considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

Art. 190.
Valutazione del rischio

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di = lavoro=20 valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro = prendendo in=20 considerazione in particolare:
    a) il = livello, il=20 tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore = impulsivo;
    b) i valori limite di = esposizione e i=20 valori di azione di cui all'articolo 189;
    = c)=20 tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori = particolarmente=20 sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in = gravidanza e i=20 minori;
    d) per quanto possibile a livello = tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori = derivanti da=20 interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivit=E0 = svolta e=20 fra rumore e vibrazioni;
    e) tutti gli = effetti=20 indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da=20 interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno = osservati al fine di ridurre il rischio di = infortuni;
   =20 f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai = costruttori=20 dell'attrezzatura di lavoro in conformit=E0 alle vigenti disposizioni in = materia;
    g) l'esistenza di attrezzature = di lavoro=20 alternative progettate per ridurre l'emissione di = rumore;
   =20 h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre = l'orario=20 di lavoro normale, in locali di cui e' = responsabile;
   =20 i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, = comprese, per=20 quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura=20 scientifica;
    l) la disponibilit=E0 di = dispositivi=20 di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di = attenuazione.

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, pu=F2 = fondatamente=20 ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il = datore di=20 lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui = risultati=20 sono riportati nel documento di valutazione.

3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati = alle=20 caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e = ai=20 fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi = utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia = rappresentativa=20 dell'esposizione del lavoratore.

4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di = lavoro=20 tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi=20 metrologica.

5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di = prevenzione e=20 protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 = ed e'=20 documentata in conformit=E0 all'articolo 28, comma 2.

Art. 191.
Valutazione di attivit=E0 a livello = di=20 esposizione molto variabile

1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di = esposizione,=20 per attivit=E0 che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di = esposizione=20 personale dei lavoratori, il datore di lavoro pu=F2 attribuire a detti = lavoratori=20 un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, = garantendo=20 loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: = a) la disponibilit=E0 dei dispositivi di protezione individuale = dell'udito; b) l'informazione e la formazione; c) il = controllo=20 sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si = limita a=20 determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti = operatore=20 ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e = per=20 formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui = all'articolo=20 192, comma 2.

2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei=20 nominativi dei lavoratori cos=EC classificati, va riportato il = riferimento al=20 presente articolo.

Art. 192.
Misure di prevenzione e protezione =

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di = lavoro=20 elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti=20 misure:
    a) adozione di altri metodi di = lavoro che=20 implicano una minore esposizione al rumore;
    = b)=20 scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da = svolgere,=20 che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualit=E0 di = rendere=20 disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti = di cui al=20 titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di limitare l'esposizione al=20 rumore;
    c) progettazione della struttura = dei=20 luoghi e dei posti di lavoro;
    d) adeguata = informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro = in modo=20 da ridurre al minimo la loro esposizione al = rumore;
   =20 e) adozione di misure tecniche per il=20 contenimento:
        1) del = rumore=20 trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti = realizzati=20 con materiali = fonoassorbenti;
        2)=20 del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di=20 isolamento;
    f) opportuni programmi di=20 manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei = sistemi sul=20 posto di lavoro;
    g) riduzione del rumore = mediante=20 una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della = durata e=20 dell'intensit=E0 dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro = appropriati, con=20 sufficienti periodi di riposo.

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 = risulta=20 che i valori inferiori di azione sono superati, il datore di lavoro = elabora ed=20 applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre=20 l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al = comma=20 1.

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un = rumore=20 al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi = segnali.=20 Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, = ove ci=F2=20 sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di = esposizione.

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivit=E0, il lavoratore = benefici=20 dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di = lavoro, il=20 rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro = scopo e=20 le loro condizioni di utilizzo.

Art. 193.
Uso dei dispositivi di protezione = individuali=20

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, = lettera=20 c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal = rumore=20 non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di = cui=20 all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per = l'udito=20 conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle = seguenti=20 condizioni:    
    a) nel = caso in=20 cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il = datore di=20 lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione = individuale=20 dell'udito;
    b) nel caso in cui = l'esposizione al=20 rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i = lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale=20 dell'udito;
    c) sceglie dispositivi di = protezione=20 individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per = l'udito o di=20 ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro=20 rappresentanti;
    d) verifica l'efficacia = dei=20 dispositivi di protezione individuale dell'udito.

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai = dispositivi=20 di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai = fini di=20 valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di = esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono = considerati=20 adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, = mantengono un=20 livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione. =

Art. 194.
Misure per la limitazione = dell'esposizione=20

1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di=20 esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in = applicazione del=20 presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il = datore di=20 lavoro:
    a) adotta misure immediate per = riportare=20 l'esposizione al di sotto dei valori limite di=20 esposizione;
    b) individua le cause=20 dell'esposizione eccessiva;
    c) modifica = le misure=20 di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. =

Art. 195.
Informazione e formazione dei = lavoratori=20

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli = obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce = che i=20 lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di = azione=20 vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti = dall'esposizione=20 al rumore.

Art. 196.
Sorveglianza sanitaria

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i = lavoratori la cui=20 esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La = sorveglianza viene=20 effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicit=E0 = diversa=20 decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel = documento=20 di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza = di=20 lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di = vigilanza, con=20 provvedimento motivato, pu=F2 disporre contenuti e periodicit=E0 della = sorveglianza=20 diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ai = lavoratori=20 esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro = richiesta e=20 qualora il medico competente ne confermi l'opportunit=E0.

Art. 197.
Deroghe

1. Il datore di lavoro pu=F2 richiedere deroghe all'uso dei = dispositivi di=20 protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, = quando,=20 per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe=20 comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori = rispetto a=20 quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti = sociali, per=20 un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza = territorialmente=20 competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le = ragioni e=20 le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al = Ministero=20 del lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano = le=20 deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso = di=20 venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la = disciplina regolare.

3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 e' condizionata=20 dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che=20 garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi = derivanti=20 siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione = della=20 sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle=20 deroghe.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni = quattro=20 anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e = motivato delle=20 deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Art. 198.
Linee Guida per i settori della = musica delle=20 attivit=E0 ricreative e dei call center

1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli=20 infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 6, sentite la parti = sociali,=20 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente capo, la = Conferenza=20 permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province = autonome di=20 Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l'applicazione del = presente=20 capo nei settori della musica, delle attivit=E0 ricreative e dei call = center.

Capo III

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a = vibrazioni=20

Art. 199.
Campo di applicazione

1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e = della=20 sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a = rischi=20 derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati=20 all'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo le = disposizioni del=20 presente capo sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze = connesse al=20 servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti.

Art. 200.
Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende per:
   =20 a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni=20 meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, = comportano un=20 rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare = disturbi=20 vascolari, osteoarticolari, neurologici o = muscolari;
   =20 b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni = meccaniche che,=20 se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la = sicurezza dei=20 lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del = rachide;
   =20 c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema=20 mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel = tempo,=20 ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata = lavorativa=20 nominale di otto ore;
    d) esposizione = giornaliera=20 a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore=20 mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una = giornata=20 lavorativa nominale di otto ore.

Art. 201.
Valori limite di esposizione e valori = d'azione=20

1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite = di=20 esposizione e valori di azione.
    a) per le = vibrazioni trasmesse al sistema=20 mano-braccio:
        1) il valore = limite=20 di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di = 8 ore,=20 e' fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi e' pari a 20=20 m/s2;
        2) il valore = d'azione=20 giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa = scattare=20 l'azione, e' fissato a 2,5 m/s2.
    b) per = le=20 vibrazioni trasmesse al corpo=20 intero:
        1) il valore = limite di=20 esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 = ore, e'=20 fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi e' pari a 1,5=20 m/s2;
        2) il valore = d'azione=20 giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' = fissato a 0,5=20 m/s2.

2. Nel caso di variabilit=E0 del livello di esposizione giornaliero = va=20 considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

Art. 202.
Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di = lavoro=20 valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche = cui i=20 lavoratori sono esposti.

2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche pu=F2 essere = valutato=20 mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il = riferimento=20 ad appropriate informazioni sulla probabile entit=E0 delle vibrazioni = per le=20 attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di = uso=20 reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro = assenza,=20 dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle = attrezzature. Questa=20 operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di = attrezzature=20 specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il = metodo di=20 riferimento.

3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema=20 mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui=20 all'allegato XXXV, parte A.

4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo = intero e'=20 valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, = parte=20 B.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro = tiene=20 conto, in particolare, dei seguenti elementi:
    = a)=20 il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni = esposizione a=20 vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
    = b) i=20 valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati = nell'articolo=20 201;
    c) gli eventuali effetti sulla = salute e=20 sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con=20 particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai=20 minori;
    d) gli eventuali effetti = indiretti sulla=20 sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le = vibrazioni=20 meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre=20 attrezzature;
    e) le informazioni fornite = dal=20 costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
    = f)=20 l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli = di=20 esposizione alle vibrazioni meccaniche;
    = g) il=20 prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo = intero=20 al di l=E0 delle ore lavorative, in locali di cui e'=20 responsabile;
    h) condizioni di lavoro=20 particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidit=E0 = o il=20 sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del=20 rachide;
    i) informazioni raccolte dalla=20 sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle = reperibili nella=20 letteratura scientifica.

Art. 203.
Misure di prevenzione e protezione =

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla = valutazione=20 dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori = d'azione, il=20 datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o=20 organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne = conseguono, considerando in particolare quanto = segue:
   =20 a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione = a=20 vibrazioni meccaniche;
    b) la scelta di=20 attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi = ergonomici e=20 che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello = possibile=20 di vibrazioni;
    c) la fornitura di = attrezzature=20 accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, = quali=20 sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo = intero e=20 maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema=20 mano-braccio;
    d) adeguati programmi di=20 manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei = sistemi sul=20 luogo di lavoro e dei DPI;
    e) la = progettazione e=20 l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
    = f) l'a deguata informazione e formazione dei lavoratori = sull'uso=20 corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da = ridurre al=20 minimo la loro esposizione a vibrazioni = meccaniche;
   =20 g) la limitazione della durata e dell'intensit=E0=20 dell'esposizione;
    h) l'organizzazione di = orari di=20 lavoro appropriati, con adeguati periodi di = riposo;
   =20 i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la = protezione=20 dal freddo e dall'umidit=E0.

2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione = e'=20 stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per = riportare=20 l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del = superamento e=20 adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per = evitare un=20 nuovo superamento.

Art. 204.
Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori = d'azione=20 sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene = effettuata=20 periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicit=E0 diversa = decisa dal=20 medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di=20 valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza = dei=20 lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di = vigilanza, con=20 provvedimento motivato, pu=F2 disporre contenuti e periodicit=E0 della = sorveglianza=20 diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altres=EC sottoposti alla=20 sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si = verificano una o=20 pi=F9 delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle = vibrazioni e'=20 tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione = in=20 questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la = salute ed e'=20 probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari = condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate = che=20 consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la = salute.

Art. 205.
Deroghe

1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di = lavoro, in=20 circostanze debitamente giustificate, pu=F2 richiedere la deroga, = limitatamente al=20 rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, = tenuto=20 conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di = lavoro, non=20 sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure = tecniche e=20 organizzative messe in atto.

2. Nel caso di attivit=E0 lavorative in cui l'esposizione di un = lavoratore a=20 vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai valori di azione, ma = pu=F2=20 occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di = lavoro=20 pu=F2 richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione = che il=20 valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia = inferiore al=20 valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i = rischi=20 derivanti dal tipo di esposizione cui e' sottoposto il lavoratore sono = inferiori=20 a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore=20 limite.

3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo = massimo di=20 quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che = provvede=20 anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze = che hanno=20 consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della=20 previdenza sociale. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere = revocate quando=20 vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.

4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 e' condizionata = all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che=20 garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi = derivanti=20 siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione = della=20 sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle=20 deroghe.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni = quattro=20 anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale = emergano=20 circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente = articolo.

Capo IV

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a = campi=20 elettromagnetici

Art. 206.
Campo di applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione = dei=20 lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti=20 dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come = definiti=20 dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la = protezione=20 dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli = effetti=20 nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla = circolazione=20 di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di=20 contatto.

2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a = lungo=20 termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. =

Art. 207.
Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono=20 per:
    a) campi elettromagnetici: campi = magnetici=20 statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel = tempo di=20 frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
    b) = valori=20 limite di esposizione: limiti all'esposizione a campi elettromagnetici = che sono=20 basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su = considerazioni=20 biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori = esposti ai=20 campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi = a
breve=20 termine per la salute conosciuti;
    c) = valori di=20 azione: l'entit=E0 dei parametri direttamente misurabili, espressi in = termini di=20 intensit=E0 di campo elettrico (E), intensit=E0 di campo magnetico (H), = induzione=20 magnetica (B) e densit=E0 di potenza (S), che determina l'obbligo di = adottare una=20 o pi=F9 delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di = questi valori=20 assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

Art. 208.
Valori limite di esposizione e valori = d'azione=20

1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato XXXVI, = lettera=20 A, tabella 1.

2. I valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera B, = tabella=20 2.

Art. 209.
Identificazione dell'esposizione e = valutazione=20 dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, = il=20 datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli = dei=20 campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La = valutazione, la=20 misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformit=E0 alle = norme=20 europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione = elettrotecnica=20 (CENELEC). Finche' le citate norme non avranno contemplato tutte le = pertinenti=20 situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo=20 dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di = lavoro=20 adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla = Commissione=20 consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene = del=20 lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano = (CEI),=20 tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai = fabbricanti=20 delle attrezzature.

2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici = effettuata in conformit=E0 al comma 1, qualora risulti che siano = superati i valori=20 di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando=20 necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati = superati.

3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 = non=20 devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili = al=20 pubblico, purche' si sia gi=E0 proceduto ad una valutazione = conformemente alle=20 disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della = popolazione ai=20 campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i = lavoratori=20 le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, = del 12=20 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.

4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui
all'articolo = 181, il=20 datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti=20 elementi:
    a) il livello, lo spettro di = frequenza,=20 la durata e il tipo dell'esposizione;
    b) = i valori=20 limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo=20 208;
    c) tutti gli effetti sulla salute e = sulla=20 sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al=20 rischio;
    d) qualsiasi effetto indiretto=20 quale:
        1) interferenza con = attrezzature e dispositivi medici
elettronici (compresi stimolatori = cardiaci=20 e altri dispositivi = impiantati);
       =20 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici = statici con=20 induzione magnetica superiore a 3=20 mT;
        3) innesco di = dispositivi=20 elettro-esplosivi = (detonatori);
        4)=20 incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili = provocata=20 da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche=20 elettriche;
    e) l'esistenza di = attrezzature di=20 lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai = campi=20 elettromagnetici;
    f) la disponibilit=E0 = di azioni=20 di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi=20 elettromagnetici;
    g) per quanto = possibile,=20 informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, = comprese=20 le informazioni reperibili in pubblicazioni = scientifiche;
   =20 h) sorgenti multiple di esposizione;
    = i)=20 esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di = cui=20 all'articolo 28 precisa le misure adottate, previste dall'articolo 210. =

Art. 210.
Misure di prevenzione e protezione =

1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i = valori di=20 azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a = meno che la=20 valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che = i valori=20 limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi = rischi=20 relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che = comprenda=20 misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori = ai=20 valori limite di esposizione, tenendo conto in=20 particolare:
    a) di altri metodi di lavoro = che=20 implicano una minore esposizione ai campi=20 elettromagnetici;
    b) della scelta di = attrezzature=20 che emettano campi elettromagnetici di intensit=E0 inferiore, tenuto = conto del=20 lavoro da svolgere;
    c) delle misure = tecniche per=20 ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario = l'uso di=20 dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di = protezione=20 della salute;
    d) degli appropriati = programmi di=20 manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni = di=20 lavoro;
    e) della progettazione e della = struttura=20 dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
    = f) della=20 limitazione della durata e dell'intensit=E0=20 dell'esposizione;
    g) della = disponibilit=E0 di=20 adeguati dispositivi di protezione individuale.

2. Iuoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi=20 elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati = con=20 un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla=20 valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, il datore di = lavoro=20 dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che = possono=20 essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre=20 identificate e l'accesso alle stesse e' limitato laddove ci=F2 sia = tecnicamente=20 possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di=20 esposizione.

3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori = superiori ai=20 valori limite di esposizione. Allorche', nonostante i provvedimenti = presi dal=20 datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite di=20 esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure = immediate per=20 riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, = individua=20 le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di=20 conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo=20 superamento.

4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il datore = di=20 lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei = lavoratori=20 esposti particolarmente sensibili al rischio.

Art. 211.
Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di = norma una=20 volta l'anno o con periodicit=E0 inferiore decisa dal medico competente = con=20 particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio = di cui=20 all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei = rischi=20 trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento = motivato, pu=F2 disporre contenuti e periodicit=E0 diversi da quelli = forniti dal=20 medico competente.

2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182, = sono=20 tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali = e' stata=20 rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui = all'articolo 208,=20 comma 2.

Art. 212.
Linee guida

1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi = tecnico-scientifici=20 del Servizio sanitario nazionale, sentita la Conferenza permanente per i = rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di = Bolzano,=20 entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, = elabora le=20 linee guida per l'applicazione del presente capo nello specifico settore = dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza = magnetica.=20

Capo V

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a = radiazioni=20 ottiche artificiali

Art. 213.
Campo di applicazione =

1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei=20 lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono = derivare,=20 dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro = con=20 particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e = sulla=20 cute.

Art. 214.
Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono=20 per:
    a) radiazioni ottiche: tutte le = radiazioni=20 elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 []m e = 1 mm.=20 Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni = ultraviolette,=20 radiazioni visibili e radiazioni=20 infrarosse:
        1) radiazioni=20 ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e = 400 []m.=20 La banda degli ultravioletti e' suddivisa in UVA (315-400 []m), UVB = (280-315[]m)=20 e UVC (100-280 []m);
        2) = radiazioni=20 visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780=20 []m;
        3) radiazioni = infrarosse:=20 radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 []m e 1 mm. La = regione=20 degli infrarossi e' suddivisa in IRA (780-1400 []m), IRB (1400-3000 []m) = e IRC=20 (3000 []m-1 mm);
    b) laser (amplificazione = di luce=20 mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al = quale si=20 possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella = gamma di=20 lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il = processo di=20 emissione stimolata controllata;
    c) = radiazione=20 laser: radiazione ottica prodotta da un laser;    =20
    d) radiazione non coerente: qualsiasi = radiazione=20 ottica diversa dalla radiazione laser;     e) = valori=20 limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che = sono=20 basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su = considerazioni=20 biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori = esposti a=20 sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti = gli=20 effetti nocivi sugli occhi e sulla cute = conosciuti;
   =20 f) irradianza (E) o densit=E0 di potenza: la potenza radiante = incidente=20 per unit=E0 di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato = (W=20 m-2);
    g) esposizione radiante (H): = integrale nel=20 tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J=20 m-2);
    h) radianza (L): il flusso radiante = o la=20 potenza per unit=E0 d'angolo solido per unit=E0 di superficie, espressa = in watt su=20 metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
    = i)=20 livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza = alle=20 quali e' esposto un lavoratore.

Art. 215.
Valori limite di esposizione =

1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono = riportati=20 nell'allegato XXXVII, parte I.

2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono = riportati=20 nell'allegato XXXVII, parte II.

Art. 216.
Identificazione dell'esposizione e = valutazione=20 dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, = il=20 datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i = livelli delle=20 radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La = metodologia=20 seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le = norme=20 della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto = riguarda le=20 radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale = per=20 l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per = quanto=20 riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che = esulano=20 dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno = disponibili=20 norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di = lavoro adotta=20 le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione = consultiva=20 permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro = o, in=20 subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente = fondate. In=20 tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati = indicati dai=20 fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive=20 comunitarie di prodotto.

2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, = presta=20 particolare attenzione ai seguenti elementi:
    = a)=20 il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a = sorgenti=20 artificiali di radiazioni ottiche;
    b) i = valori=20 limite di esposizione di cui all'articolo 215;
    = c)=20 qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori = appartenenti a=20 gruppi particolarmente sensibili al rischio;
    = d)=20 qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei = lavoratori=20 risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni = ottiche e le=20 sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
    = e)=20 qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni = o il=20 fuoco;
    f) l'esistenza di attrezzature di = lavoro=20 alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle = radiazioni=20 ottiche artificiali;
    g) la = disponibilit=E0 di=20 azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle=20 radiazioni ottiche;
    h) per quanto = possibile,=20 informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, = comprese=20 le informazioni pubblicate;
    i) sorgenti = multiple=20 di esposizione alle radiazioni ottiche = artificiali;
   =20 l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla=20 pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che = possono=20 arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le = classificazioni analoghe;
    m) le = informazioni=20 fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle = relative=20 attrezzature di lavoro in conformit=E0 delle pertinenti direttive = comunitarie.

3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve = precisare=20 le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.

Art. 217.
Disposizioni miranti ad eliminare o a = ridurre i=20 rischi

1. Se la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, = lettera=20 a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono = essere=20 superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione = che=20 comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che=20 l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in=20 particolare:
    a) di altri metodi di lavoro = che=20 comportano una minore esposizione alle radiazioni = ottiche;
   =20 b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni = ottiche,=20 tenuto conto del lavoro da svolgere;
    c) = delle=20 misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, = incluso,=20 quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o = analoghi=20 meccanismi di protezione della salute;
    d) = degli=20 opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei = luoghi e=20 delle postazioni di lavoro;     e) della = progettazione e=20 della struttura dei luoghi e delle
postazioni di=20 lavoro;
    f) della limitazione della durata = e del=20 livello dell'esposizione;
    g) della = disponibilit=E0=20 di adeguati dispositivi di protezione individuale;
    = h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.

2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i = luoghi di=20 lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di = radiazioni=20 ottiche che superino i valori di azione devono essere indicati con = un'apposita=20 segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle = stesse e'=20 limitato, laddove ci=F2 sia tecnicamente possibile.

3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo = alle=20 esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili = al=20 rischio.

Art. 218.
Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di = norma una=20 volta l'anno o con periodicit=E0 inferiore decisa dal medico competente = con=20 particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, = tenuto=20 conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di = lavoro.=20 La sorveglianza sanitaria e' effettuata con l'obiettivo di prevenire e = scoprire=20 tempestivamente effetti negativi per la salute, nonche' prevenire = effetti a=20 lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche = derivanti=20 dall'esposizione a radiazioni ottiche.

2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e = di=20 quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo = medico i=20 lavoratori per i quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai = valori=20 limite di cui all'articolo 215.

3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati = effetti=20 nocivi sulla salute:
    a) il medico o altra = persona=20 debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo = riguardano. Il=20 lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al=20 controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine = dell'esposizione;=20    
    b) il datore di = lavoro e'=20 informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza = sanitaria=20 tenendo conto del segreto professionale.

Capo VI

Sanzioni <\p>

Art. 219.
Sanzioni a carico del datore di = lavoro e del=20 dirigente

1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da quattro a otto mesi = o con=20 l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 181, = comma 2,=20 190, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216, comma 1.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono = puniti:
   =20 a) con arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 = a 4.000=20 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 184, 185, 190, commi = 2 e 3,=20 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 197, comma 3, 202, 203, 205, comma 4, = 209,=20 commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma 1;    =20
    b) con l'arresto da due a quattro mesi o = con=20 l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione degli articoli = 210, commi=20 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.

Art. 220.
Sanzioni a carico del medico = competente=20

1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino tre mesi o con = l'ammenda=20 da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 185 e 186. =

Titolo IX

SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I

Protezione da agenti chimici

Art. = 221.
Campo di=20 applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione = dei=20 lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o = possono=20 derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o = come=20 risultato di ogni attivit=E0 lavorativa che comporti la presenza di = agenti=20 chimici.

2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli = agenti=20 chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le = disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono = provvedimenti di=20 protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 = marzo 1995,=20 n. 230, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano altres=EC al = trasporto di=20 agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche = contenute nei=20 decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 = e nel=20 decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del = codice IMDG=20 del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della = direttiva=20 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni = dell'accordo=20 europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie = navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle = sostanze=20 pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa = comunitaria e=20 nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose = emanate=20 alla data del 25 maggio 1998.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attivit=E0 = comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme=20 contenute al capo III del presente titolo.

Art. 222.
Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:
   =20 a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia = da soli=20 sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o = smaltiti,=20 compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivit=E0 = lavorativa,=20 siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul=20 mercato;
    b) agenti chimici=20 pericolosi:
        1) agenti = chimici=20 classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 = febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonche' gli agenti che = corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di = cui al=20 predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per=20 l'ambiente;
        2) agenti = chimici=20 classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo = 14 marzo=20 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonche' gli agenti che = rispondono ai=20 criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto = decreto.=20 Sono esclusi i preparati pericolosi solo per=20 l'ambiente;
        3) agenti = chimici che,=20 pur non essendo classifi-cabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e = 2),=20 possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei = lavoratori a=20 causa di loro propriet=E0 chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e = del modo in=20 cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti = chimici=20 cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione=20 professionale;
    c) attivit=E0 che comporta = la=20 presenza di agenti chimici: ogni attivit=E0 lavorativa in cui sono = utilizzati=20 agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di = procedimento,=20 compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il = trasporto o=20 l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale = attivit=E0=20 lavorativa;
    d) valore limite di = esposizione=20 professionale: se non diversamente specificato, il limite della = concentrazione=20 media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno = della zona=20 di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo = di=20 riferimento; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato=20 XXXVIII;
    e) valore limite biologico: il = limite=20 della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un=20 indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco = di tali=20 valori e' riportato nell'allegato XXXIX;
    = f)=20 sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo = lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di=20 lavoro;
    g) pericolo: la propriet=E0 = intrinseca di=20 un agente chimico di poter produrre effetti = nocivi;
   =20 h) rischio: la probabilit=E0 che si raggiunga il potenziale = nocivo nelle=20 condizioni di utilizzazione o esposizione.

Art. 223.
Valutazione dei rischi

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di=20 lavoro
determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti = chimici=20 pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza = e la=20 salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo = in=20 considerazione in particolare:
    a) le loro = propriet=E0 pericolose;
    b) le = informazioni sulla=20 salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul = mercato=20 tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti = legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive = modifiche;
    c) il livello, il tipo e la = durata=20 dell'esposizione;
    d) le circostanze in = cui viene=20 svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantit=E0 = degli=20 stessi;
    e) i valori limite di esposizione = professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco e' = riportato=20 negli allegati XXXVIII e XXXIX;
    f) gli = effetti=20 delle misure preventive e protettive adottate o da=20 adottare;
    g) se disponibili, le = conclusioni=20 tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gi=E0 = intraprese.

2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali = misure sono=20 state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, = dell'articolo 225.=20 Nella valutazione medesima devono essere incluse le attivit=E0, ivi = compresa la=20 manutenzione e la pulizia, per le quali e' prevedibile la possibilit=E0 = di=20 notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti = nocivi=20 per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure=20 tecniche.

3. Nel caso di attivit=E0 lavorative che comportano l'esposizione a = pi=F9 agenti=20 chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che = comporta la=20 combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio = 1997, n.=20 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il responsabile=20 dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi e' tenuto a = fornire al=20 datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie = per la=20 completa valutazione del rischio.

5. La valutazione del rischio pu=F2 includere la giustificazione che = la natura=20 e l'entit=E0 dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi = rendono non=20 necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei = rischi.

6. Nel caso di un'attivit=E0 nuova che comporti la presenza di agenti = chimici=20 pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione = delle=20 misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attivit=E0 = comincia=20 solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa = presenta e=20 all'attuazione delle misure di prevenzione.

7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, = comunque, in=20 occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata = ovvero=20 quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessit=E0. =

Art. 224.
Misure e principi generali per la = prevenzione=20 dei rischi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi = derivanti da=20 agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo = mediante=20 le seguenti misure:
    a) progettazione e=20 organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di=20 lavoro;
    b) fornitura di attrezzature = idonee per=20 il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione=20 adeguate;
    c) riduzione al minimo del = numero di=20 lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
   =20 d) riduzione al minimo della durata e dell'intensit=E0=20 dell'esposizione;
    e) misure igieniche=20 adeguate;
    f) riduzione al minimo della = quantit=E0=20 di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessit=E0 = della=20 lavorazione;
    g) metodi di lavoro = appropriati=20 comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella = manipolazione,=20 nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti = chimici=20 pericolosi nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in = relazione=20 al tipo e alle quantit=E0 di un agente chimico pericoloso e alle = modalit=E0 e=20 frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi = e' solo=20 un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei = lavoratori e=20 che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, = non si=20 applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.

Art. 225.
Misure specifiche di protezione e di=20 prevenzione

1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attivit=E0 e della = valutazione dei=20 rischi di cui all'articolo 223, provvede affinche' il rischio sia = eliminato o=20 ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attivit=E0 lo = consenta,=20 con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o = sono meno=20 pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura = dell'attivit=E0 non=20 consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di = lavoro=20 garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle = seguenti=20 misure da adottarsi nel seguente ordine di = priorit=E0:
   =20 a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli = tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali = adeguati;
   =20 b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive = alla=20 fonte del rischio;
    c) misure di = protezione=20 individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora = non si=20 riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
   =20 d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli = 229 e=20 230.

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un = adeguato=20 livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, = periodicamente ed=20 ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire=20 sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che = possono=20 presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui = e'=20 riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro = assenza,=20 con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite = di=20 esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione = in=20 termini spazio temporali.

3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione = professionale=20 stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e = rimuove le=20 cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando = immediatamente=20 le misure appropriate di prevenzione e protezione.

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai = documenti=20 di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza = dei=20 lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate = ai=20 sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla = valutazione=20 dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei = rischi e=20 dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro = adotta le=20 misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, = compresi=20 l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici=20 incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene = sul=20 luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze=20 infiammabili o quantit=E0 pericolose di sostanze chimicamente = instabili.

5. Laddove la natura dell'attivit=E0 lavorativa non consenta di = prevenire sul=20 luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze=20 infiammabili o quantit=E0 pericolose di sostanze chimicamente instabili, = il datore=20 di lavoro deve in particolare:
    a) evitare = la=20 presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed=20 esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare = effetti=20 fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente=20 instabili;
    b) limitare, anche attraverso = misure=20 procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli = effetti=20 pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di = incendio o=20 di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli = effetti=20 dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente = instabili.

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed = adotta=20 sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle = disposizioni=20 legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto = riguarda l'uso=20 dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente = controllo=20 degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione = sistemi e=20 dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o = dispositivi=20 per limitare la pressione delle esplosioni.

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei = valori limite=20 di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di=20 prevenzione e protezione adottate e ne d=E0 comunicazione, senza = indugio,=20 all'organo di vigilanza.

Art. 226.
Disposizioni in caso di incidenti o = di=20 emergenze

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, = nonche'=20 quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo = 1998,=20 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. = 81 del=20 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la = sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze = derivanti=20 dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, = predispone=20 procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali = eventi. Tali=20 misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a = intervalli=20 connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di = appropriati=20 mezzi di pronto soccorso.

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta = immediate=20 misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di = assistenza, di=20 evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro = adotta=20 inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto = prima.

3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai = lavoratori=20 indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attivit=E0 = necessarie,=20 sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale = ed=20 idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a = quando=20 persiste la situazione anomala.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare = sistemi=20 d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare=20 tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto = dal=20 decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno=20 inserite:
    a) informazioni preliminari = sulle=20 attivit=E0 pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per = l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in = modo tale=20 che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a = punto le=20 proprie procedure e misure precauzionali;
    = b)=20 qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti = o che=20 possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, = comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente=20 articolo.

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti = devono=20 immediatamente abbandonare la zona interessata.

Art. 227.
Informazione e formazione per i = lavoratori=20

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di = lavoro=20 garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano=20 di:
    a) dati ottenuti attraverso la = valutazione=20 del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti = sul=20 luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali = dati;
   =20 b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul = luogo di=20 lavoro, quali l'identit=E0 degli agenti, i rischi per la sicurezza e la = salute, i=20 relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni = normative relative agli agenti;
    c) = formazione ed=20 informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per = proteggere=20 loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di = lavoro;
   =20 d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a = disposizione=20 dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti = legislativi 3=20 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive = modificazioni.

2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni=20 siano:
    a) fornite in modo adeguato al = risultato=20 della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni = possono=20 essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e = dall'addestramento=20 individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della = natura e=20 del grado di rischio rivelato dalla valutazione del=20 rischio;
    b) aggiornate per tener conto = del=20 cambiamento delle circostanze.

3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici = pericolosi=20 utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di = sicurezza in=20 base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede = affinche' la=20 natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali = rischi=20 connessi siano chiaramente identificabili.

4. Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai = datori=20 di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici = pericolosi=20 prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 = febbraio=20 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

Art. 228.
Divieti

1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli = agenti=20 chimici sul lavoro e le attivit=E0 indicate all'allegato XL.

2. Il divieto non si applica se un agente e' presente in un = preparato, o=20 quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione individuale sia = inferiore=20 al limite indicato nell'allegato stesso.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, = previa=20 autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti=20 attivit=E0:
    a) attivit=E0 a fini = esclusivi di ricerca=20 e sperimentazione scientifica, ivi comprese le = analisi;
   =20 b) attivit=E0 volte ad eliminare gli agenti chimici che sono = presenti=20 sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
    = c)=20 produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come = intermedi.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi = di cui al=20 comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione = dei=20 lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso pi=F9 rapido possibile = degli=20 agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale = gli stessi=20 possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo = del=20 processo o per la manutenzione del sistema.

5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivit=E0 di cui al = comma 3=20 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e = della=20 previdenza sociale che la rilascia sentito il Ministero della salute e = la=20 regione interessata. La richiesta di autorizzazione e' corredata dalle = seguenti=20 informazioni:
    a) i motivi della richiesta = di=20 deroga;
    b) i quantitativi dell'agente da=20 utilizzare annualmente;
    c) il numero dei=20 lavoratori addetti;
    d) descrizione delle = attivit=E0=20 e delle reazioni o processi;
    e) misure = previste=20 per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei = lavoratori.

Art. 229.
Sorveglianza sanitaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono = sottoposti=20 alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti = agli=20 agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la = classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, = corrosivi,=20 irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di=20 categoria 3.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
   =20 a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta=20 l'esposizione;
    b) periodicamente, di = norma una=20 volta l'anno o con periodicit=E0 diversa decisa dal medico competente = con adeguata=20 motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa = nota ai=20 rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della = valutazione=20 del rischio e dei risultati della sorveglianza = sanitaria;
  =20 c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale = occasione=20 il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni = relative alle prescrizioni mediche da osservare.

3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i = lavoratori
esposti agli=20 agenti per i quali e' stato fissato un valore limite biologico. Dei = risultati di=20 tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati = di tale=20 monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di = valutazione dei=20 rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei = lavoratori.

4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il=20 lavoratore.

5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, = adotta=20 misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori = sulla base=20 delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure = possono=20 comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure = dell'articolo=20 42.

6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, = in un=20 lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad = uno stesso=20 agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili = a tale=20 esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico = competente=20 informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di = lavoro.

7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro=20 deve:
    a) sottoporre a revisione la = valutazione=20 dei rischi effettuata a norma dell'articolo 223;
   =20 b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o = ridurre=20 i rischi;
    c) tenere conto del parere del = medico=20 competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o = ridurre il=20 rischio;
    d) prendere le misure affinche' = sia=20 effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri = lavoratori che=20 hanno subito un'esposizione simile.

8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, pu=F2 disporre = contenuti=20 e periodicit=E0 della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli = definiti=20 dal medico competente.

Art. 230.
Cartelle sanitarie e di rischio =

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui = all'articolo 229=20 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto=20 dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore = interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed=20 h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio = sono,=20 tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali = forniti=20 dal Servizio di prevenzione e protezione.

2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei = documenti di=20 cui al comma 1.

Art. 231.
Consultazione e partecipazione dei = lavoratori=20

1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro = rappresentanti=20 sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 50.

Art. 232.
Adeguamenti normativi

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e = della=20 salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo = Stato, le=20 regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito = senza nuovi=20 o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la=20 determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione = professionale=20 e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato = e'=20 composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia=20 tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero = della=20 salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanit=E0, dell'ISPESL e = della=20 Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della = Conferenza dei=20 Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del = lavoro e=20 della previdenza sociale. Il Comitato si avvale del supporto = organizzativo e=20 logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di = lavoro del=20 Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Con uno o pi=F9 decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza = sociale e=20 della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo = Stato,=20 le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo = economico,=20 il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori = di=20 esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla = Commissione=20 europea, sono altres=EC stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto = conto dei=20 valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono=20 aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del = progresso=20 tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o = internazionali=20 e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato il rischio = basso=20 per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui = all'articolo=20 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantit=E0 ed alla esposizione = di agenti=20 chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla = Unione=20 europea e dei parametri di sicurezza.

4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o = pi=F9=20 decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della = salute,=20 d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le = regioni e=20 le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, = entro=20 quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente = decreto, i=20 parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e = irrilevante=20 per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla = base di=20 proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro = interessate=20 comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori = di=20 lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente = il=20 termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio moderato = e'=20 comunque effettuata dal datore di lavoro.

Capo II

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I

Disposizioni generali

Art. = 233.
Campo di=20 applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto per le attivit=E0 disciplinate dal = capo III e=20 per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal = trattato=20 che istituisce la Comunit=E0 europea dell'energia atomica, le norme del = presente=20 titolo si applicano a tutte le attivit=E0 nelle quali i lavoratori sono = o possono=20 essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro = attivit=E0=20 lavorativa.

Art. 234.
Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende = per:
   =20 a) agente = cancerogeno:
        1)=20 una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali = categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo = 3=20 febbraio 1997, n. 52, e successive=20 modificazioni;
        2) un = preparato=20 contenente una o pi=F9 sostanze di cui al numero 1), quando la = concentrazione di=20 una o pi=F9 delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai = limiti di=20 concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie=20 cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 = febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive=20 modificazioni;
        3) una = sostanza, un=20 preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonche' una sostanza = od un=20 preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato=20 XLII;
   b) agente=20 mutageno:
        1) una sostanza = che=20 risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie = mutagene 1 o=20 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e = successive=20 modificazioni;
        2) un = preparato=20 contenente una o pi=F9 sostanze di cui al punto 1), quando la = concentrazione di=20 una o pi=F9 delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai = limiti di=20 concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie = mutagene 1=20 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio = 1997, n. 52,=20 e 14 marzo 2003, n. 65, e successive = modificazioni;
   =20 c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite = della=20 concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente = cancerogeno=20 o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un = lavoratore,=20 in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito = nell'allegato=20 XLIII.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 235.
Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente=20 cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, = se=20 tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un = procedimento che=20 nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta = meno=20 nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o = mutageno il datore di lavoro provvede affinche' la produzione o = l'utilizzazione=20 dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purche'=20 tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile = il datore=20 di lavoro provvede affinche' il livello di esposizione dei lavoratori = sia=20 ridotto al pi=F9 basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non = deve=20 comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato = XLIII.=20

Art. 236.
Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro = effettua=20 una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i = risultati=20 della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle = caratteristiche delle=20 lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi = di=20 agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro=20 concentrazione, della capacit=E0 degli stessi di penetrare = nell'organismo per le=20 diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di = aggregazione e,=20 qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma=20 polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o = ne=20 impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i = possibili=20 modi di esposizione, compreso quello in cui vi e' assorbimento = cutaneo.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione = di cui al=20 comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, = adattandole=20 alle particolarit=E0 delle situazioni lavorative.

4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o = l'autocertificazione=20 dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, = comma 5,=20 sono integrati con i seguenti dati:
    a) le = attivit=E0 lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati = cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato = XLII, con=20 l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti=20 cancerogeni;
    b) i quantitativi di = sostanze ovvero=20 preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero = presenti=20 come impurit=E0 o sottoprodotti;
    c) il = numero dei=20 lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o = mutageni;
    d) l'esposizione dei suddetti=20 lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
    = e)=20 le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi = di=20 protezione individuale utilizzati;
    f) le = indagini=20 svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le = sostanze e i=20 preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al = comma 1=20 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini = della=20 sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni=20 dall'ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza pu=F2 richiedere i dati di cui = al comma=20 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.

Art. 237.
Misure tecniche, organizzative, = procedurali=20

1. Il datore di lavoro:
    a) assicura,=20 applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie = operazioni=20 lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni = non=20 superiori alle necessit=E0 delle lavorazioni e che gli agenti = cancerogeni o=20 mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio = di=20 introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi = superiori=20 alle necessit=E0 predette;
    b) limita al = minimo=20 possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti = ad=20 agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree=20 predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di = sicurezza,=20 compresi i segnali =ABvietato fumare=BB, ed accessibili soltanto ai = lavoratori che=20 debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro = funzione. In dette aree e' fatto divieto di = fumare;
   =20 c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che = non vi e'=20 emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ci=F2 non e' = tecnicamente=20 possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve = avvenire il=20 pi=F9 vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione = localizzata, nel=20 rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di = lavoro=20 deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione=20 generale;
    d) provvede alla misurazione di = agenti=20 cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui = alla=20 lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni = anomale=20 causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di=20 campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato = XLI del=20 presente decreto legislativo;
    e) provvede = alla=20 regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli=20 impianti;
    f) elabora procedure per i casi = di=20 emergenza che possono comportare esposizioni = elevate;
   =20 g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono = conservati,=20 manipolati, trasportati in condizioni di = sicurezza;
   =20 h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello = smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti = agenti=20 cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare = utilizzando=20 contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto,=20 visibile;
    i) dispone, su conforme parere = del=20 medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di = lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o = mutageni=20 presenta rischi particolarmente elevati.

Art. 238.
Misure tecniche

1. Il datore di lavoro:
    a) assicura = che i=20 lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed=20 adeguati;
    b) dispone che i lavoratori = abbiano in=20 dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli = abiti=20 civili;
    c) provvede affinche' i = dispositivi di=20 protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, = controllati e=20 puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altres=EC a far riparare o = sostituire=20 quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.

2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera=20 b), e' vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi = destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. =

Art. 239.
Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle = conoscenze=20 disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto=20 riguarda:
    a) gli agenti cancerogeni o = mutageni=20 presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la = salute=20 connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al=20 fumare;
    b) le precauzioni da prendere per = evitare=20 l'esposizione;
    c) le misure igieniche da=20 osservare;
    d) la necessit=E0 di indossare = e=20 impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di=20 protezione ed il loro corretto impiego;
    = e) il=20 modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare = per=20 ridurre al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata = in=20 particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite = prima=20 che i lavoratori siano adibiti alle attivit=E0 in questione e vengono = ripetute,=20 con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si = verificano nelle=20 lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei = rischi.

4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche' gli impianti, i=20 contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni = siano=20 etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I = contrassegni=20 utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei = decreti=20 legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive = modificazioni.

Art. 240.
Esposizione non prevedibile

1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che = possono=20 comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o = mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per = identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori = e il=20 rappresentante per la sicurezza.

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, = cui=20 possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed = ad altre=20 operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e = dispositivi di=20 protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore = di=20 lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non pu=F2 = essere=20 permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e' limitata al tempo=20 strettamente necessario.

3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza = il=20 verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le = misure=20 adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.

Art. 241.
Operazioni lavorative particolari=20

1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le = quali=20 e' prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione=20 tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori = addetti ad=20 agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione = del=20 rappresentante per la sicurezza:
    a) = dispone che=20 soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche = provvedendo, ove=20 tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro = identificazione=20 mediante appositi contrassegni;
    b) = fornisce ai=20 lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale = che devono=20 essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.

2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti e' = in ogni=20 caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle = lavorazioni=20 da espletare.

Sezione III

Sorveglianza sanitaria

Art. 242.
Accertamenti sanitari e norme = preventive e=20 protettive specifiche

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha = evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza=20 sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, = adotta=20 misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle = risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento = del=20 lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori = esposti=20 in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia = imputabile a=20 tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di = lavoro.

5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro=20 effettua:
    a) una nuova valutazione del = rischio in=20 conformit=E0 all'articolo 236;
    b) ove sia = tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente = in aria=20 per verificare l'efficacia delle misure adottate.

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni = sulla=20 sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo=20 all'oppor-tunit=E0 di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la = cessazione=20 dell'attivit=E0 lavorativa.

Art. 243.
Registro di esposizione e cartelle = sanitarie=20

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro = nel=20 quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivit=E0 svolta, l'agente=20 cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore = dell'esposizione a tale=20 agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro = che ne=20 cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del = servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno = accesso a=20 detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui = all'articolo 242,=20 provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio = secondo=20 quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su = richiesta, le=20 relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma = 1 e,=20 tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di = rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro = invia=20 all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - = ISPESL la=20 cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente = alle=20 annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al = lavoratore=20 stesso.

5. In caso di cessazione di attivit=E0 dell'azienda, il datore di = lavoro=20 consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di = rischio=20 all'ISPESL. 6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui = al comma=20 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di = lavoro=20 almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a=20 quarant'anni dalla cessazione di ogni attivit=E0 che espone ad agenti = cangerogeni=20 o mutageni.

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le = cartelle=20 sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del = segreto=20 professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del = decreto=20 legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad = agenti=20 cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a = 7:
   =20 a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed=20 all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni = tre=20 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le = variazioni=20 intervenute;
    b) consegna, a richiesta,=20 all'Istituto superiore di sanit=E0 copia del registro di cui al comma=20 1;
    c) in caso di cessazione di attivit=E0 = dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo = di=20 vigilanza competente per territorio;
    d) = in caso=20 di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato = attivit=E0 con=20 esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL = copia=20 delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, = nonche'=20 copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non = ne sia in=20 possesso ai sensi del comma 4.

9. I modelli e le modalit=E0 di tenuta del registro e delle cartelle = sanitarie=20 e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro della salute 12 = luglio=20 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato = di=20 concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il = Ministro=20 per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita = la=20 commissione consultiva permanente.

10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di = sintesi=20 relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li = rende=20 disponibili alle regioni.

Art. 244.
Registrazione dei tumori

1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali = (COR) e=20 nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di = monitoraggio=20 dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e = dei=20 danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive = e=20 regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed = analizza i=20 dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di = cui=20 all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni = occupazionali e=20 delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonche' i dati = di=20 carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive = attivit=E0=20 istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, = dall'Istituto=20 nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni = sul=20 lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio = di cui=20 al presente comma altres=EC integrano i flussi informativi di cui = all'articolo=20 8.

2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' gli = istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che = identificano casi=20 di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad = agenti=20 cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri = operativi=20 regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui = al=20 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. = 308, che=20 regola le modalit=E0 di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione = delle=20 informazioni.

3. Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale dei casi di = neoplasia=20 di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente=20 dedicate:
    a) ai casi di mesotelioma, = sotto la=20 denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi=20 (ReNaM);
    b) ai casi di neoplasie delle = cavit=E0=20 nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro = nazionale dei=20 tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
    c) = ai casi=20 di neoplasie a pi=F9 bassa frazione eziologia riguardo alle quali, = tuttavia, sulla=20 base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, = siano=20 stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero = eccessi di=20 incidenza ovvero di mortalit=E0 di possibile significativit=E0 = epidemiologica in=20 rapporto a rischi occupazionali.

4. L'ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, al Ministero = del=20 lavoro e della previdenza sociale, all'INAIL ed alle regioni e province = autonome=20 i risultati del monitoraggio con periodicit=E0 annuale.

5. I contenuti, le modalit=E0 di tenuta, raccolta e trasmissione = delle=20 informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio = di cui=20 ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero della salute, d'intesa con = le=20 regioni e province autonome.

Art. 245.
Adeguamenti normativi

1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua = periodicamente=20 le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, = pur non=20 essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, = n. 52,=20 rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce = consulenza ai=20 Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, su = richiesta, in=20 tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.

2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e = della=20 salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione = consultiva=20 tossicologica nazionale:
    a) sono = aggiornati gli=20 allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione = di=20 normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze = nel=20 settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
    = b)=20 e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione = effettuata=20 ai sensi del comma 1.

Capo III

Protezione dai rischi connessi all'esposizione = all'amianto

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 246.
Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, = le norme=20 del presente decreto si applicano alle rimanenti attivit=E0 lavorative = che possono=20 comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, = quali=20 manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, = smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle = aree=20 interessate.

Art. 247.
Definizioni

l. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti = silicati=20 fibrosi:
    a) l'actinolite d'amianto, n. = CAS=20 77536-66-4;
    b) la grunerite d'amianto = (amosite),=20 n. CAS 12172-73-5;
    c) l'antofillite = d'amianto, n.=20 CAS 77536-67-5;
    d) il crisotilo, n. CAS=20 12001-29-5;
    e) la crocidolite, n. CAS=20 12001-28-4;
    f) la tremolite d'amianto, n. = CAS=20 77536-68-6.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 248.
Individuazione della presenza di = amianto=20

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il = datore=20 di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei = locali, ogni=20 misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a = potenziale=20 contenuto d'amianto.

2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un = materiale o in=20 una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente = capo.

Art. 249.
Valutazione del rischio

l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro = valuta i=20 rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali = contenenti=20 amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le = misure=20 preventive e protettive da attuare.

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensit=E0 e a = condizione=20 che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 = che il=20 valore limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria = dell'ambiente=20 di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle = seguenti=20 attivit=E0:
    a) brevi attivit=E0 non = continuative di=20 manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su = materiali non=20 friabili;
    b) rimozione senza = deterioramento di=20 materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente = legate ad una=20 matrice;
    c) incapsulamento e confinamento = di=20 materiali contenenti amianto che si trovano in buono=20 stato;
    d) sorveglianza e controllo = dell'aria e=20 prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di = amianto in=20 un determinato materiale.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni = qualvolta si=20 verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo=20 dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o = dai=20 materiali contenenti amianto.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 = provvede a=20 definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni = sporadiche=20 e di debole intensit=E0, di cui al comma 2.

Art. 250.
Notifica

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di = lavoro=20 presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per = territorio.

2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione = sintetica=20 dei seguenti elementi:
    a) ubicazione del=20 cantiere;
    b) tipi e quantitativi di = amianto=20 manipolati;
    c) attivit=E0 e procedimenti=20 applicati;
    d) numero di lavoratori=20 interessati;
    e) data di inizio dei lavori = e=20 relativa durata;
    f) misure adottate per = limitare=20 l'esposizione dei lavoratori
all'amianto.

3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro=20 rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto = della=20 notifica di cui ai commi l e 2.

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni = di=20 lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla = polvere=20 proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una = nuova=20 notifica.

Art. 251.
Misure di prevenzione e protezione =

1. In tutte le attivit=E0 di cui all'articolo 246, l'esposizione dei = lavoratori=20 alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto = nel=20 luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di = sotto del=20 valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le = seguenti=20 misure:
    a) il numero dei lavoratori = esposti o che=20 possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da = materiali=20 contenenti amianto deve essere limitato al numero pi=F9 basso=20 possibile;
    b) i lavoratori esposti devono = sempre=20 utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie = respiratorie=20 con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di = amianto=20 nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che l'aria = filtrata=20 presente all'interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore = limite=20 indicato all'articolo 254;
    c) l'utilizzo = dei DPI=20 deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all'impegno = fisico=20 richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere = preceduto da=20 idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera=20 d);
    d) per la protezione dei = lavoratori=20 addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 3, si applica = quanto=20 previsto al comma 1, lettera b), del presente = articolo;
   =20 e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale = da=20 evitare di produrre polvere di amianto o, se ci=F2 non e' possibile, da = evitare=20 emissione di polvere di amianto nell'aria;
    = f)=20 tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono = poter=20 essere sottoposti a regolare pulizia e = manutenzione;
   =20 g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o = che=20 contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi = imballaggi=20 chiusi;
    h) i rifiuti devono essere = raccolti e=20 rimossi dal luogo di lavoro il pi=F9 presto possibile in appropriati = imballaggi=20 chiusi su cui sar=E0 apposta un'etichettatura indicante che contengono = amianto.=20 Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformit=E0 = alla vigente=20 normativa in materia di rifiuti pericolosi.

Art. 252.
Misure igieniche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per = tutte le=20 attivit=E0 di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure = appropriate affinche':
    a) i luoghi in cui = si=20 svolgono tali attivit=E0 = siano:
        1)=20 chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi=20 cartelli;
        2) accessibili=20 esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro = lavoro o=20 della loro funzione;
        3) = oggetto=20 del divieto di fumare;
    b) siano = predisposte aree=20 speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio = di=20 contaminazione da polvere di amianto;
    c) = siano=20 messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o = adeguati=20 dispositivi di protezione individuale;
    d) = detti=20 indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi = possono=20 essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie = attrezzate per=20 questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa = stessa non=20 vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo = smaltimento=20 secondo le vigenti disposizioni;
    e) gli = indumenti=20 di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello = destinato=20 agli abiti civili;
    f) i lavoratori = possano=20 disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di=20 operazioni in ambienti polverosi;
    g)=20 l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo = destinati e=20 controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per = riparare o=20 sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni=20 utilizzazione.

Art. 253.
Controllo dell'esposizione

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato = all'articolo=20 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, = il datore=20 di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di = fibre=20 di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui = ricorrano le=20 condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle = misure sono=20 riportati nel documento di valutazione dei rischi.

2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione = personale=20 del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali = contenenti=20 amianto.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei = lavoratori ovvero=20 dei loro rappresentanti.

4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in = possesso=20 di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I = campioni=20 prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del = Ministro=20 della sanit=E0 in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento = ordinario alla=20 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 = del 25=20 ottobre 1996.

5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di = stabilire=20 un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto = ore=20 tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza = tramite=20 microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato=20 dall'Organizzazione mondiale della sanit=E0 (OMS) nel 1997 o qualsiasi = altro=20 metodo che offra risultati equivalenti.

7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma = l, si=20 prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza = superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri = e il=20 cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Art. 254.
Valore limite

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 = fibre per=20 centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di = riferimento=20 di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore = sia=20 esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore=20 limite.

2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il = datore di=20 lavoro individua le cause del superamento e adotta il pi=F9 presto = possibile le=20 misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro pu=F2 = proseguire nella=20 zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione = dei=20 lavoratori interessati.

3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il = datore di=20 lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della = concentrazione=20 di fibre di amianto nell'aria.

4. In ogni caso, se l'esposizione non pu=F2 essere ridotta con altri = mezzi e'=20 necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie=20 respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte = le=20 condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo = dei DPI=20 deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno = fisico=20 richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere = preceduto da=20 idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera=20 d).

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa = consultazione=20 con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo=20 necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni = climatiche.

Art. 255.
Operazioni lavorative particolari =

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante=20 l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione = di=20 amianto nell'aria, e' prevedibile che questa superi il valore limite di = cui=20 all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la = protezione=20 dei lavoratori addetti, ed in particolare:
    = a)=20 fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie=20 respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da = garantire le=20 condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera=20 b);
    b) provvede all'affissione = di=20 cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite = di=20 esposizione;
    c) adotta le misure = necessarie per=20 impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di = lavoro;
    d) consulta i lavoratori o i loro = rappresentanti di cui all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di=20 procedere a tali attivit=E0.

Art. 256.
Lavori di demolizione o rimozione = dell'amianto=20

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere = effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo = 30,=20 comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o = di=20 rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, = strutture,=20 apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un = piano di=20 lavoro.

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per = garantire la=20 sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione = dell'ambiente esterno.

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui = seguenti=20 punti:
    a) rimozione dell'amianto o dei = materiali=20 contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di = demolizione, a meno=20 che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio = maggiore di=20 quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti = amianto=20 vengano lasciati sul posto;
    b) fornitura = ai=20 lavoratori di idonei dispositivi di protezione=20 individuale;
    c) verifica dell'assenza di = rischi=20 dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei = lavori di=20 demolizione o di rimozione dell'amianto;
    = d)=20 adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale = incaricato=20 dei lavori;
    e) adeguate misure per la = protezione=20 dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei=20 materiali;
    f) adozione, nel caso in cui = sia=20 previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle = misure=20 di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del = lavoro=20 specifico;
    g) natura dei lavori e loro = durata=20 presumibile;
    h) luogo ove i lavori = verranno=20 effettuati;
    i) tecniche lavorative = adottate per=20 la rimozione dell'amianto;
    l) = caratteristiche=20 delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare = quanto=20 previsto dalle lettere d) ed e).

5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, = almeno 30=20 giorni prima dell'inizio dei lavori.

6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli = adempimenti=20 di cui all'articolo 50.

7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro=20 rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4. =

Art. 257.
Informazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di = lavoro=20 fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivit=E0 = comportanti=20 esposizione ad amianto, nonche' ai loro rappresentanti, informazioni=20 su:
    a) i rischi per la salute dovuti=20 all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali = contenenti=20 amianto;
    b) le specifiche norme igieniche = da=20 osservare, ivi compresa la necessit=E0 di non = fumare;
   =20 c) le modalit=E0 di pulitura e di uso degli indumenti = protettivi e dei=20 dispositivi di protezione individuale;
    d) = le=20 misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo=20 l'esposizione;
    e) l'esistenza del valore = limite=20 di cui all'articolo 254 e la necessit=E0 del monitoraggio = ambientale.

2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle=20 misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori = superiori=20 al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa = il pi=F9=20 presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del=20 superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da = adottare o,=20 nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la = consultazione=20 preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori = interessati=20 e i loro rappresentanti delle misure adottate.

Art. 258.
Formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di = lavoro=20 assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a = polveri=20 contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad=20 intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile = per i=20 lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le = competenze=20 necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per = quanto=20 riguarda:
    a) le propriet=E0 dell'amianto = e i suoi=20 effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del=20 tabagismo;
    b) i tipi di prodotti o = materiali che=20 possono contenere amianto;
    c) le = operazioni che=20 possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei = controlli=20 preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
    = d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature = di=20 protezione;
    e) la funzione, la scelta, la = selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di = protezione=20 delle vie respiratorie;
    f) le procedure = di=20 emergenza;
    g) le procedure di=20 decontaminazione;
    h) l'eliminazione dei=20 rifiuti;
    i) la necessit=E0 della = sorveglianza=20 medica.

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e = alla=20 bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i = corsi di=20 formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera = h),=20 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 259.
Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione = dell'amianto o=20 dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi = rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate cui all'articolo 246, = prima di=20 essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, = almeno una=20 volta ogni tre anni, o con periodicit=E0 fissata dal medico competente, = sono=20 sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilit=E0 = di=20 indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

2. I lavoratori che durante la loro attivit=E0 sono stati iscritti = anche una=20 sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, = sono=20 sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto = di=20 lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al = lavoratore le=20 indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed = all'opportunit=E0=20 di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi=20 individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, = nonche'=20 esami della funzione respiratoria.

4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze=20 scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta = l'opportunit=E0 di=20 effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame = radiografico=20 del torace o la tomodensitometria.

Art. 260.
Registro di esposizione e cartelle = sanitarie e=20 di rischio

1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che = nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre = nell'ambiente e=20 l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che=20 l'esposizione e' stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, = comma 1,=20 lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui=20 all'articolo 240, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma = 1, e ne=20 invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel = registro=20 deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della = non=20 permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato = all'articolo=20 251, comma 1, lettera b).

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di = vigilanza e=20 all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma l.

3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, = trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore=20 interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel = registro di=20 cui al comma 1.

4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per = un=20 periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

Art. 261.
Mesoteliomi

1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le = disposizioni=20 contenute nell'articolo 244, comma 3.

Capo IV

Sanzioni

Art. 262.
Sanzioni per il = datore di=20 lavoro e il dirigente

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono = puniti:
   =20 a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da = 4.000 a=20 12.000 euro per la violazione degli articoli 223, commi da 1 a 3, 225, = 226, 228,=20 commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, = 239,=20 comma 2, 240, commi 1 e 2, 241 e 242, commi 1, 2 e 5, lettera = b), 250,=20 commi 1, 2 e 4, 251, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, = 258, 259,=20 commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
    b) con = l'arresto=20 da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la = violazione=20 degli articoli 223, comma 1, 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e = 5, 239,=20 commi 1 e 4, 240, comma 3, 248, comma 1, e 252;
   =20 c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a = 3.000 euro=20 per la violazione degli articoli 250, comma 3, e 256, commi 5 e=20 7;
    d) con la sanzione amministrativa = pecuniaria=20 da 3.000 a 18.000 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, = 5, 6 e=20 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.

Art. 263.
Sanzioni per il preposto

1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivit=E0 alla quale e' = tenuto in=20 osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo = 19:
   =20 a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 = euro=20 per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, = 236,=20 comma 3, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, e 242, commi 1 e=20 2;
    b) con l'arresto fino a un mese o con=20 l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione degli articoli 229, commi = 1, 2, 3=20 e 5, e 239, commi 1 e 4.

Art. 264.
Sanzioni per il medico competente =

1. Il medico competente e' punito:
    a) = con=20 l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la=20 violazione degli articoli 229, comma 3, primo periodo, e comma 6, 230, e = 242,=20 comma 4;
    b) con l'arresto fino a un mese = o con=20 l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 243, comma = 2.

Art. 265.
Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o = con=20 l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 240, comma = 2.

Titolo X

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Capo I

<\p> Art. 266.

<\p> Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivit=E0 = lavorative=20 nelle quali vi e' rischio di esposizione ad agenti biologici.

2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle = norme=20 comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente = modificati e=20 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente = modificati.=20

Art. 267.
Definizioni

1. Ai sensi del presente titolo s'intende per:
   =20 a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se = geneticamente=20 modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe = provocare=20 infezioni, allergie o intossicazioni;
    b)=20 microrganismo: qualsiasi entit=E0 microbiologica, cellulare o meno, in = grado di=20 riprodursi o trasferire materiale genetico;
    = c)=20 coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule = derivate da=20 organismi pluricellulari.

Art. 268.
Classificazione degli agenti = biologici=20

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a = seconda=20 del rischio di infezione:
    a) agente = biologico del=20 gruppo 1: un agente che presenta poche probabilit=E0 di causare malattie = in=20 soggetti umani;
    b) agente biologico del = gruppo 2:=20 un agente che pu=F2 causare malattie in soggetti umani e costituire un = rischio per=20 i lavoratori; e' poco probabile che si propaga nella comunit=E0; sono di = norma=20 disponibili efficaci misure profilattiche o = terapeutiche;
   =20 c) agente biologico del gruppo 3: un agente che pu=F2 causare = malattie=20 gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; = l'agente biologico pu=F2 propagarsi nella comunit=E0, ma di norma sono = disponibili=20 efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
    = d)=20 agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che pu=F2 provocare = malattie=20 gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori = e pu=F2=20 presentare un elevato rischio di propagazione nella comunit=E0; non sono = disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non = pu=F2=20 essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi = sopraindicati,=20 esso va classificato nel gruppo di rischio pi=F9 elevato tra le due=20 possibilit=E0.

3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici = classificati nei=20 gruppi 2, 3 e 4.

Art. 269.
Comunicazione

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attivit=E0 che = comportano uso di=20 agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza=20 territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta = giorni prima=20 dell'inizio dei lavori:    
    = a) il=20 nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;    =20
    b) il documento di cui all'articolo 271, = comma=20 5.

2. Il datore di lavoro che e' stato autorizzato all'esercizio di = attivit=E0 che=20 comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 e' tenuto = alla=20 comunicazione di cui al comma 1.

3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta = si=20 verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione=20 significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, = comunque, ogni=20 qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore = di=20 lavoro in via provvisoria.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di = cui al=20 comma 1.

5. Ove le attivit=E0 di cui al comma 1 comportano la presenza di = microrganismi=20 geneticamente modificati, ai quali si applicano i livelli di = contenimento 2, 3 e=20 4 individuati all'allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. = 206, il=20 documento di cui al comma 1, lettera b), e' sostituito da copia = della=20 documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto = decreto.

6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti = alla=20 comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti = biologici=20 del gruppo 4.

Art. 270.
Autorizzazione

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della = propria=20 attivit=E0, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di = autorizzazione del=20 Ministero della salute.

2. La richiesta di autorizzazione e' corredata = da:
   =20 a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma=20 1;
    b) l'elenco degli agenti che si = intende=20 utilizzare.

3. L'autorizzazione e' rilasciata dai competenti uffici del Ministero = della=20 salute sentito il parere dell'Istituto superiore di sanit=E0. Essa ha la = durata di=20 5 anni ed e' rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle = condizioni=20 previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.

4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al = comma 1=20 informa il Ministero della salute di ogni nuovo agente biologico del = gruppo 4=20 utilizzato, nonche' di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente=20 biologico del gruppo 4.

5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati = dagli=20 adempimenti di cui al comma 4.

6. Il Ministero della salute comunica all'organo di vigilanza = competente per=20 territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute=20 nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della = salute=20 istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del = gruppo 4 dei=20 quali e' stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di = cui ai=20 commi 1 e 4.

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

<\p> Art. 271.
Valutazione del rischio =

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui = all'articolo 17,=20 comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle=20 caratteristiche dell'agente biologico e delle modalit=E0 lavorative, ed = in=20 particolare:
    a) della classificazione = degli=20 agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la = salute=20 umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella = effettuata=20 dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e = seguendo i=20 criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
    = b)=20 dell'informazione sulle malattie che possono essere=20 contratte;
    c) dei potenziali effetti = allergici e=20 tossici;
    d) della conoscenza di una = patologia=20 della quale e' affetto un lavoratore, che e' da porre in correlazione = diretta=20 all'attivit=E0 lavorativa svolta;
    e) = delle=20 eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorit=E0 sanitaria = competente che=20 possono influire sul rischio;
    f) del = sinergismo=20 dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi = microbiologica, ed=20 adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e = preventive di=20 cui al presente titolo, adattandole alle particolarit=E0 delle = situazioni=20 lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al = comma 1=20 in occasione di modifiche dell'attivit=E0 lavorativa significative ai = fini della=20 sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni=20 dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attivit=E0, quali quelle riportate a titolo=20 esemplificativo
nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la = deliberata=20 intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio = di=20 esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro pu=F2 = prescindere=20 dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, = commi 1 e 2,=20 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano = che=20 l'attuazione di tali misure non e' necessaria.

5. Il documento di cui all'articolo 17 e' integrato dai=20 seguenti
dati:
    a) le fasi del = procedimento=20 lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti=20 biologici;
    b) il numero dei lavoratori = addetti=20 alle fasi di cui alla lettera a);
    = c) le=20 generalit=E0 del responsabile del servizio di prevenzione e protezione = dai=20 rischi;
    d) i metodi e le procedure = lavorative=20 adottate, nonche' le misure preventive e protettive=20 applicate;
    e) il programma di emergenza = per la=20 protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente = biologico=20 del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento = fisico.

6. Il rappresentante per la sicurezza e' consultato prima = dell'effettuazione=20 della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui = al comma=20 5.

Art. 272.
Misure tecniche, organizzative, = procedurali=20

1. In tutte le attivit=E0 per le quali la valutazione di cui = all'articolo 271=20 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua = misure=20 tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione = degli stessi=20 ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:
    = a)=20 evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di = attivit=E0=20 lavorativa lo consente;
    b) limita al = minimo i=20 lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti=20 biologici;
    c) progetta adeguatamente i = processi=20 lavorativi;
    d) adotta misure collettive = di=20 protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia = possibile=20 evitare altrimenti l'esposizione;
    e) = adotta=20 misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione = accidentale=20 di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
   =20 f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato = nell'allegato=20 XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
   =20 g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e = trattare=20 campioni di origine umana ed animale;
    h)=20 definisce procedure di emergenza per affrontare = incidenti;
   =20 i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro = al di=20 fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente=20 realizzabile;
    l) predispone i mezzi = necessari per=20 la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in = condizioni di=20 sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili=20 eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti = stessi;
   =20 m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in=20 condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di = lavoro.=20

Art. 273.
Misure igieniche

1. In tutte le attivit=E0 nelle quali la valutazione di cui = all'articolo 271=20 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro = assicura=20 che:
    a) i lavoratori dispongano dei = servizi=20 sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonche', = se del=20 caso, di lavaggi oculari e antisettici per la = pelle;
   =20 b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od = altri=20 indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti=20 civili;
    c) i dispositivi di protezione=20 individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni = utilizzazione,=20 provvedendo altres=EC a far riparare o sostituire quelli difettosi prima = dell'utilizzazione successiva;
    d) gli = indumenti=20 di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti = biologici=20 vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati=20 separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se = necessario,=20 distrutti.

2. Nelle aree di lavoro in cui c'e' rischio di esposizione e' vietato = assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo = umano,=20 usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Art. 274.
Misure specifiche per strutture = sanitarie e=20 veterinarie

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in = sede di=20 valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile = presenza di=20 agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei = relativi=20 campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione = al tipo=20 di attivit=E0 svolta.

2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro = definisce=20 e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, = decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la = comunit=E0, i=20 materiali ed i rifiuti contaminati.

3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che = sono, o=20 potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del = gruppo 4,=20 le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di = infezione sono indicate nell'allegato XLVII.

Art. 275.
Misure specifiche per i laboratori e = gli=20 stabulari

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI, = punto 6,=20 nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 = a fini=20 di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali = da=20 laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di = lavoro=20 adotta idonee misure di contenimento in conformit=E0 all'allegato = XLVII.

2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici=20 sia
eseguito:
    a) in aree di lavoro=20 corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente = appartiene=20 al gruppo 2;
    b) in aree di lavoro = corrispondenti=20 almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al = gruppo=20 3;
    c) in aree di lavoro corrispondenti = almeno al=20 quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.

3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile = contaminazione=20 da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad = animali da=20 esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro = adotta=20 misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di = contenimento.

4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti = biologici non=20 ancora classificati, ma il cui uso pu=F2 far sorgere un rischio grave = per la=20 salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti = almeno a=20 quelle del terzo livello di contenimento.

5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della = salute,=20 sentito l'Istituto superiore di sanit=E0, pu=F2 individuare misure di = contenimento=20 pi=F9 elevate.

Art. 276.
Misure specifiche per i processi = industriali=20

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII, = punto 6,=20 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei = gruppi 2, 3 e=20 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle = elencate=20 nell'allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui = all'articolo=20 275.

2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso = pu=F2 far=20 sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di = lavoro=20 adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di = contenimento.=20

Art. 277.
Misure di emergenza

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione=20 nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i=20 lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui = possono=20 accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo = di usare=20 gli idonei mezzi di protezione.

2. Il datore di lavoro informa al pi=F9 presto l'organo di vigilanza=20 territorialmente competente, nonche' i lavoratori ed il rappresentante = per la=20 sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle = misure che=20 intende adottare, o che ha gi=E0 adottato, per porre rimedio alla = situazione=20 creatasi.

3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al = dirigente o=20 al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti = biologici.

Art. 278.
Informazioni e formazione

1. Nelle attivit=E0 per le quali la valutazione di cui all'articolo = 271=20 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro = fornisce ai=20 lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed = istruzioni,=20 in particolare per quanto riguarda:
    a) i = rischi=20 per la salute dovuti agli agenti biologici = utilizzati;
   =20 b) le precauzioni da prendere per evitare=20 l'esposizione;
    c) le misure igieniche da=20 osservare;
    d) la funzione degli indumenti = di=20 lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il = loro=20 corretto impiego;
    e) le procedure da = seguire per=20 la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
    = f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure = da=20 adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata = in=20 particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite = prima=20 che i lavoratori siano adibiti alle attivit=E0 in questione, e ripetute, = con=20 frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano = nelle=20 lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei = rischi.

4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile = cartelli su cui=20 sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od = incidente.

Capo III

Sorveglianza sanitaria

<\p> Art. 279.
Prevenzione e controllo =

1. I lavoratori addetti alle attivit=E0 per le quali la valutazione = dei rischi=20 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla = sorveglianza=20 sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, = adotta=20 misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per = motivi=20 sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra = le=20 quali:
    a) la messa a disposizione di = vaccini=20 efficaci per quei lavoratori che non sono gi=E0 immuni all'agente = biologico=20 presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico=20 competente;
    b) l'allontanamento = temporaneo del=20 lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori = esposti=20 in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile = a tale=20 esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro = effettua=20 una nuova valutazione del rischio in conformit=E0 all'articolo 271.

5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni = sul=20 controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessit=E0 di = sottoporsi ad=20 accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivit=E0 che = comporta=20 rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati = nell'allegato=20 XLVI nonche' sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della = non=20 vaccinazione.

Art. 280.
Registri degli esposti e degli eventi = accidentali

1. I lavoratori addetti ad attivit=E0 comportanti uso di agenti del = gruppo 3=20 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per = ciascuno di=20 essi, l'attivit=E0 svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di = esposizione=20 individuale.

2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al = comma 1 e=20 ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del = servizio di=20 prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno = accesso a=20 detto registro.

3. Il datore di lavoro:
    a) consegna = copia del=20 registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanit=E0, = all'Istituto=20 superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di = vigilanza=20 competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque = ogni=20 qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni=20 intervenute;
    b) comunica all'Istituto = superiore=20 per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza = competente=20 per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di = cui al=20 comma 1, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano = e=20 consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di=20 rischio;
    c) in caso di cessazione di = attivit=E0=20 dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanit=E0 e all'organo = di=20 vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 = ed=20 all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia = del=20 medesimo registro nonche' le cartelle sanitarie e di=20 rischio;
    d) in caso di assunzione di = lavoratori=20 che hanno esercitato attivit=E0 che comportano rischio di esposizione = allo stesso=20 agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute = nel=20 registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di=20 rischio;
    e) tramite il medico competente = comunica=20 ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute = nel=20 registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio, ed = al=20 rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel = registro=20 di cui al comma 1.

4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma = 1 e le=20 cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro = fino a=20 risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla = cessazione di ogni attivit=E0 che espone ad agenti biologici. Nel caso = di agenti=20 per i quali e' noto che possono provocare infezioni consistenti o = latenti o che=20 danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che = possono=20 avere gravi sequele a lungo termine tale periodo e' di quaranta = anni.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi e' custodita e = trasmessa con=20 salvaguardia del segreto professionale.

6. I modelli e le modalit=E0 di tenuta del registro di cui al comma 1 = e delle=20 cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del = Ministro della=20 salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione = consultiva=20 permanente.

7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di = sintesi=20 relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

Art. 281.
Registro dei casi di malattia e di = decesso=20

1. Presso l'ISPESL e' tenuto un registro dei casi di malattia ovvero = di=20 decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.

2. I medici, nonche' le strutture sanitarie, pubbliche o private, che = refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, = trasmettono=20 all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.

3. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della = previdenza=20 sociale, sentita la Commissione consultiva, sono determinati il modello = e le=20 modalit=E0 di tenuta del registro di cui al comma 1, nonche' le = modalit=E0 di=20 trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

4. Il Ministero della salute fornisce alla Commissione CE, su = richiesta,=20 informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1. =

Capo IV

Sanzioni

Art. 282.
Sanzioni a carico = dei datori=20 di lavoro e dei dirigenti

1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono = puniti:
   =20 a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da = 2.000 a=20 4.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3; 270, = commi 1 e=20 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 277, = comma 2;=20 278, comma 1, 2 e 4; 279, commi 1, 2, 280, commi 1 e = 2;
   =20 b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a = euro=20 18.000 per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4.

Art. 283.
Sanzioni a carico dei preposti =

1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivit=E0 alla quale e' = tenuto in=20 osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo = 19:
   =20 a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da = 2.000 a=20 4.000 euro per la violazione degli articoli: 271, comma 2; 272; 273, = comma 1;=20 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 4; 279, commi 1 e 2.

Art. 284.
Sanzioni a carico del medico = competente=20

1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o con = l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo = 279, comma=20 3.

Art. 285.
Sanzioni a carico dei lavoratori =

1. I lavoratori sono puniti:
    a) con = l'arresto=20 fino a un mese o con l'ammenda da euro 150 a euro 600 per la violazione=20 dell'articolo 277, comma 3;
    b) con = l'arresto fino=20 a quindici giorni o con l'ammenda da euro 103 a euro 309 per la = violazione=20 dell'articolo 277, comma 1.

Art. 286.
Sanzioni concernenti il divieto di = assunzione=20 in luoghi esposti

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, = e' punito=20 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500
euro.

Titolo XI

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 287.
Campo di applicazione

1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della = sicurezza e=20 della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di = atmosfere=20 esplosive come definite all'articolo 288.

2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove = e'=20 presente un'area con atmosfere esplosive, oppure e' prevedibile, sulla = base di=20 indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.

3. Il presente titolo non si applica:
    = a) alle=20 aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso = di=20 esse;
    b) all'uso di apparecchi a gas di = cui al=20 decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n.=20 661;
    c) alla produzione, alla = manipolazione,=20 all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze = chimicamente=20 instabili;
    d) alle industrie estrattive a = cui si=20 applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. = 624;
   =20 e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, = fluviale e=20 aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi=20 internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle = sostanze=20 pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto=20 internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN),=20 l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO), = l'Organizzazione=20 marittima internazionale (IMO), nonche' la normativa comunitaria che = incorpora i=20 predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli = destinati ad=20 essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Art. 288.
Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intende per: =ABatmosfera = esplosiva=BB una=20 miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili = allo=20 stato di gas, vapori, nebbie o polveri.

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

Art.=20 289.
Prevenzione e protezione contro le esplosioni

1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, = sulla=20 base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di = cui=20 all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e = organizzative=20 adeguate alla natura dell'attivit=E0; in particolare il datore di lavoro = previene=20 la formazione di atmosfere esplosive.

2. Se la natura dell'attivit=E0 non consente di prevenire la = formazione di=20 atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
    = a)=20 evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
    = b)=20 attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da = garantire la=20 salute e la sicurezza dei lavoratori.

3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e = integrate=20 con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate=20 periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti = rilevanti.

Art. 290.
Valutazione dei rischi di esplosione

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, = il datore=20 di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, = tenendo=20 conto almeno dei seguenti elementi:
    a)=20 probabilit=E0 e durata della presenza di atmosfere=20 esplosive;
    b) probabilit=E0 che le fonti = di=20 accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e = divengano=20 attive ed efficaci;
    c) caratteristiche=20 dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili=20 interazioni;
    d) entit=E0 degli effetti=20 prevedibili.

2. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente.

3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in = considerazione i=20 luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con = quelli=20 in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Art. 291.
Obblighi generali

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, = e=20 secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di = cui=20 all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari=20 affinche':
    a) dove possono svilupparsi = atmosfere=20 esplosive in quantit=E0 tale da mettere in pericolo la sicurezza e la = salute dei=20 lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo = da=20 permettere di svolgere il lavoro in condizioni di=20 sicurezza;
    b) negli ambienti di lavoro in = cui=20 possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantit=E0 tale da mettere in = pericolo=20 la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato = controllo=20 durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del = rischio,=20 mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

Art. 292.
Coordinamento

1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri = temporanei e=20 mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di pi=F9 = imprese,=20 ciascun datore di lavoro e' responsabile per le questioni soggette al = suo=20 controllo.

2. Fermo restando la responsabilit=E0 individuale di ciascun datore = di lavoro e=20 quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che e' = responsabile del=20 luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la = salute=20 e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione = contro=20 le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le = modalit=E0 di=20 attuazione di detto coordinamento.

Art. 293.
Aree in cui possono formarsi = atmosfere=20 esplosive

1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato = XLIX, le=20 aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 = siano=20 applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.

3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive = in=20 quantit=E0 tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei = lavoratori=20 sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato LI.

Art. 294.
Documento sulla protezione contro le = esplosioni=20

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore = di=20 lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, = denominato:=20 =ABdocumento sulla protezione contro le esplosioni=BB.

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve=20 precisare:
    a) che i rischi di esplosione = sono=20 stati individuati e valutati;
    b) che = saranno=20 prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente=20 titolo;
    c) quali sono i luoghi che sono = stati=20 classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
   =20 d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni = minime di=20 cui all'allegato L;
    e) che i luoghi e le=20 attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono = concepiti,=20 impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la=20 sicurezza;
    f) che, ai sensi del titolo = III, sono=20 stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di=20 lavoro.

3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima = dell'inizio del=20 lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o=20 l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o=20 trasformazioni rilevanti.

4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento = di=20 valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 295.
Termini per l'adeguamento

1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi = atmosfere=20 esplosive, gi=E0 utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello = stabilimento per=20 la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere = da tale=20 data, i requisiti minimi di cui all'allegato L, parte A, fatte salve le = altre=20 disposizioni che le disciplinano.

2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi = atmosfere=20 esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per = la=20 prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi = di cui=20 all'allegato L, parti A e B.

3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi = atmosfere=20 esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal = presente=20 titolo.

Art. 296.
Verifiche

1. Il datore di lavoro provvede affinche' le installazioni elettriche = nelle=20 aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX = siano=20 sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del = Presidente=20 della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

Capo II

Sanzioni

 <\p> Art. 297.
Sanzioni a carico = dei datori=20 di lavoro e dei dirigenti

1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre = a sei=20 mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 per la violazione degli = articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, e 296.

Titolo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE=20

Art. 298.
Principio di specialit=E0

1. Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione prevista dal = titolo=20 I e da una o pi=F9 disposizioni previste negli altri titoli, si applica = la=20 disposizione speciale.

Art. 299.
Esercizio di fatto di poteri = direttivi=20

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo = 2, comma=20 1, lettere b), d) ed e), gravano altres=EC su = colui il=20 quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i = poteri=20 giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Art. 300.
Modifiche al decreto legislativo 8 = giugno 2001,=20 n. 231

1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. = 231, e'=20 sostituito dal seguente:
    =ABArt. 25-septies = (Omicidio=20 colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme = sulla=20 tutela della salute e sicurezza sul lavoro).- 1. In relazione al = delitto di=20 cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione = dell'articolo=20 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla = legge 3=20 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si = applica una=20 sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna = per il=20 delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni = interdittive di=20 cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e = non=20 superiore ad un anno.
        2. = Salvo=20 quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo = 589 del=20 codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della = salute e=20 sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non = inferiore=20 a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il = delitto di=20 cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui=20 all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non = superiore=20 ad un anno.
        3. In = relazione al=20 delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, = commesso con=20 violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, = si=20 applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel = caso di=20 condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le = sanzioni=20 interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non = superiore a sei=20 mesi.=BB.

Art. 301.
Applicabilit=E0 delle disposizioni di = cui agli=20 articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758=20

1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul = lavoro=20 previste dal presente decreto nonche' da altre disposizioni aventi forza = di=20 legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o=20 dell'ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed = estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto=20 legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Art. 302.
Definizione delle contravvenzioni = punite con la=20 sola pena dell'arresto

1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con = la sola=20 pena dell'arresto il giudice applica, in luogo dell'arresto, la pena=20 dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non = superiore a=20 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, = risultano=20 eliminate tutte le irregolarit=E0, le fonti di rischio e le eventuali = conseguenze=20 dannose del reato.

2. La sostituzione di cui al comma 1 non e' in ogni caso=20 consentita:
    a) quando la violazione abbia = avuto=20 un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul=20 lavoro;
    b) quando il fatto e' stato = commesso da=20 soggetto che abbia gi=E0 riportato condanna definitiva per la violazione = di norme=20 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati = di cui=20 agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di=20 violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul = lavoro.

3. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi tre = anni=20 dal passaggio in giudicato della sentenza senza che l'imputato abbia = commesso=20 ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero = quelli di=20 cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi = di=20 violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul = lavoro. In=20 questo caso si estingue ogni effetto penale della condanna.

Art. 303.
Circostanza attenuante

1. La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la = pena=20 dell'arresto, anche in via alternativa, e' ridotta fino ad un terzo per = il=20 contravventore che, entro i termini di cui all'articolo 491 del codice = di=20 procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle = irregolarit=E0=20 riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze = dannose del=20 reato.

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di = definizione del=20 reato ai sensi dell'articolo 302.

Titolo XIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. = 304.
Abrogazioni=20

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e = dall'articolo=20 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto = legislativo=20 sono abrogati:
    a) il decreto del = Presidente della=20 Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della = Repubblica 7=20 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 = marzo 1956,=20 n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 = agosto=20 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il = decreto=20 legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto = 1996, n.=20 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. = 187;
   =20 b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 = luglio=20 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, = n.=20 248;
    c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 = della legge=20 3 agosto 2007, n. 123;
    d) ogni altra = disposizione=20 legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto = legislativo=20 medesimo incompatibili con lo stesso.

2. Con uno o pi=F9 decreti integrativi attuativi della delega = prevista=20 dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede = all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle = contenute=20 in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto = legislativo 19=20 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre = disposizioni=20 abrogate dal comma 1.

3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, = laddove=20 disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del = decreto=20 legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, = ovvero ad=20 altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono = riferiti alle=20 corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

Art. 305.
Clausola finanziaria

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, = dall'esecuzione=20 del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, = non=20 devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. = Le=20 amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal = presente=20 decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, = umane,=20 strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime=20 amministrazioni.

Art. 306.
Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della = Repubblica 19=20 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel = presente=20 decreto legislativo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera = a), e=20 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che = ad esse=20 rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste = dal=20 presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data = di=20 pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; = fino a=20 tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni = previgenti.

3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore = alla data=20 fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva=20 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII = entrano in=20 vigore il 26 aprile 2010.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di = concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita = la=20 commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si d=E0 = attuazione alle=20 direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di = lavoro=20 dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalit=E0 = esecutive=20 e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente = decreto,=20 nonche' da altre direttive gi=E0 recepite nell'ordinamento nazionale. =

 

----> Vedere = Allegati da=20 pag. 93 a pag. 186 <----

----> Vedere = Allegati da=20 pag. 187 a pag. 271 <----

----> Vedere = Allegati da=20 pag. 272 a pag. 324 <----